Cassazione: spettano all'INPGI i contributi previdenziali dovuti dai giornalisti pubblicisti che non abbiano formalizzato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 76 della legge 388 del 2001 la loro volontà di mantenere i contributi all'INPS. IN CODA il testo dell'ordinanza.
Roma, 7.6.2019 - Cassazione: sono dovuti all'INPGI i contributi previdenziali di due giornalisti pubblicisti dell'Ufficio Stampa INPS che nel 2001 non esercitarono l'opzione prevista dalla legge per mantenere i contributi all'INPS. A conclusione di una lunga vertenza giudiziaria durata una decina d'anni la Sezione Lavoro della Suprema Corte con ordinanza n.15162 del 4 giugno 2019 ha ribadito che in caso di silenzio da parte dei diretti interessati deve ritenersi comunque manifestata la volontà contraria ai mantenimento della precedente iscrizione previdenziale all'INPS. Insomma in base all'art. 76 della legge n. 388 del 2001 non avendo i due giornalisti formalizzato il loro diritto di opzione e quindi la volontà di mantenere l'iscrizione presso l'I.N.P.S., quale gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, il loro datore di lavoro (cioé proprio l'INPS) era obbligatoriamente tenuto ad assicurarli presso l'INPGI.
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Cassazione Sezione LAVORO, Ordinanza n.15162 del 04/06/2019 ( Presidente D'ANTONIO ENRICA, Relatore BERRINO UMBERTO), scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190604/snciv@sL0@a2019@n15162@tO.clean.pdf
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