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MONTECITORIO - Bocciato dalla Camera per inammissibilità l'ORDINE DEL GIORNO Fornaro ed Epifani (Liberi e Uguali) per includere le prestazioni di lavoro di natura giornalistica nell'art. 2 del Dl.vo n. 81 del 2015, che equipara i co.co.co. ai lavoratori subordinati.

ORDINE DEL GIORNO n. 9/1637-AR/7, presentato dai deputati Federico Fornaro ed Ettore Guglielmo Epifani (Liberi e Uguali) e   volto a ricomprendere le prestazioni di lavoro di natura giornalistica nell'ambito dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, che equipara i co.co.co. ai lavoratori subordinati RITENUTO INAMMISSIBILE ALLA CAMERA DALL'ASSEMBLEA DI MONTECITORIO IL 21 MARZO 2019, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Regolamento, in quanto del tutto estraneo rispetto al contenuto del provvedimento A.C. 1637 - Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni:


"La Camera, premesso che:


l’evoluzione del lavoro autonomo ha creato nel settore del giornalismo due diverse figure: quella del giornalista lavoratore autonomo libero professionista (free lance) e quella del giornalista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co);


l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ha previsto, in materia di collaborazioni organizzate dal committente, che, a far data dal 1° gennaio 2016, si dovesse applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;


questa previsione legislativa era finalizzata a impedire l’eccessivo ricorso, da parte delle imprese di qualsiasi natura, all’utilizzo dei Co.co.co. come espediente per eludere le normative di legge e contrattuali sul lavoro subordinato. Lo stesso articolo 2, al comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, tuttavia, confermando la normativa previgente, precisa che tale disposizione non dovesse trovare applicazione nei confronti delle «collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali»; di conseguenza, la sopra richiamata norma non ha potuto trovare applicazione nel settore giornalistico in quanto la prestazione lavorativa del giornalista può essere esercitata soltanto dagli iscritti all’Albo professionale dei giornalisti; sono circa 13 mila i giornalisti titolari di un contratto Co.co.co., ma che, nella realtà, svolgono a tutti gli effetti un lavoro di natura dipendente;


 


la legge 31 dicembre 2012, n. 233, sull’equo compenso nel settore giornalistico ha introdotto il concetto di equità retributiva per i giornalisti iscritti all’Albo professionale, specificando che per equo compenso si deve intendere la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal giornalista, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione. La legge ha anche previsto, presso il dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un’apposita Commissione con il compito di definire l’equo compenso e di redigere un elenco delle aziende e delle testate che garantiscono il rispetto delle disposizioni definite. La successiva delibera governativa è stata annullata dal Consiglio di Stato in data 16 marzo 2016;


per quanto riguarda la platea dei giornalisti interessata all’applicazione dell’equo compenso, il Consiglio di Stato ha sostenuto che la ratio della legge sia quella di «apprestare una disciplina retributiva per tutte le forme di lavoro autonomo giornalistico, in quanto connotate da alcuni caratteri del lavoro subordinato e per tanto meritevoli di tutele assimilabili a quelle ad esso assicurate». Sempre il Consiglio di Stato, a sostegno dell’opportunità di una specifica tutela di qualsiasi forma di lavoro giornalistico, ha ulteriormente precisato che, nel caso dell’editoria, non sussistono quegli elementi di «committenza ampia e variegata» che giustificherebbero la liberalizzazione dei compensi,                                                                                                                                                                    impegna il Governo


a valutare l’opportunità di inserire le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica nell’ambito del comma 1 dell’articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita tali prestazioni lavorative. 9/1637-AR/7. Fornaro, Epifani.


xxxxxxxxxxxxxxxxxx


Esame degli ordini del giorno - A.C. 1637-A/R)


PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A).


"Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Regolamento, i seguenti ordini del giorno, in quanto del tutto estranei rispetto al contenuto del provvedimento:



  1. 9/1637-AR/7


OMISSIS...


FEDERICO FORNARO (LEU). Chiedo di parlare.


PRESIDENTE. Su cosa, chiedo scusa?


FEDERICO FORNARO (LEU). Presidente, sull'Ordine del giorno n. 9/1637-AR/7, di cui è stata dichiarata l'inammissibilità.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


FEDERICO FORNARO (LEU). È la seconda volta, nel senso che questo medesimo Ordine del giorno era già stato dichiarato inammissibile in occasione dell'approvazione del cosiddetto “decreto dignità”. Io sono qui a ribadire le cose che ho detto in quell'occasione: mi pare che questo sia un tema assolutamente affine alla materia che stiamo discutendo, che è oggetto di questo decreto-legge. Francamente, avrei capito un atteggiamento di maggior rigore rispetto ad un'attività emendativa; è un Ordine del giorno, che peraltro impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire le collaborazioni coordinate e continuative nell'attività giornalistica nell'ambito più generale del decreto-legge del 2015, cioè in buona sostanza a superare i contratti di Co.co.co. di cui oggi sono titolari circa 13 mila giornalisti. Stiamo parlando, ovviamente, non dei giornalisti delle grandi redazioni, le grandi firme, ma di quelli - e credo che tutti noi ne conosciamo, ne abbiamo conosciuti nella nostra attività -, moltissimi, che si arrabattano - mi si passi il termine, senza voler mancare di rispetto -, insomma che fanno fatica a raggiungere il fine mese e che oggi, invece, avrebbero bisogno di una maggior tutela. Da questo punto di vista, un Ordine del giorno con queste caratteristiche, che segnalava al Governo questa problematica, non si capisce le ragioni per le quali ne sia stata dichiarata l'inammissibilità. Senza volere entrare in discussione e neanche avere un atteggiamento critico a priori nei confronti del lavoro degli uffici, però, insomma - noi che li guardiamo tutte le volte, anche per dovere d'ufficio, gli Ordini del giorno, dovendoli poi votare - francamente devo dire che non si capisce la ragione, alla fine, per la quale sia stata dichiarato inammissibile questo Ordine del giorno.


PRESIDENTE. Deputato Fornaro, con riferimento alle obiezioni sollevate, desidero in primo luogo far presente che il Regolamento, all'articolo 88, configura gli Ordini del giorno come strumenti recanti istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame, e che, conseguentemente, all'articolo 89, prevede che siano dichiarati inammissibili gli Ordini del giorno relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione. L'Ordine del giorno n. 9/1637-AR/7, essendo volto a ricomprendere le prestazioni di lavoro di natura giornalistica nell'ambito dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, che equipara i co.co.co. ai lavoratori subordinati, non risulta riconducibile ad alcuna delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Pertanto, non posso che confermarne l'inammissibilità."


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





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