
|
 |
Giornalismo-Giurisprudenza |
|
Importante sentenza penale della Cassazione in materia di responsabilità dei direttori accusati di diffamazione.
di Pierluigi Franz
22.3.2019 - A distanza addirittura di circa 14 anni dalla pubblicazione su "Il Messaggero" di Roma del 24 giugno 2005 di un articolo ritenuto diffamatorio la 5^ Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 12548 del 20 marzo 2019 ha in parte accolto il ricorso dell'ex direttore del giornale Paolo Gambescia, fissando una serie di importanti principi in materia di responsabilità dei direttori accusati di diffamazione:
"1) il direttore responsabile di un giornale non risponde del reato di cui all'art. 595, comma 3, del codice penale in relazione al titolo dal tenore diffamatorio che accompagni l'articolo pubblicato, in assenza di prova di aver realmente contribuito a formare (o addirittura egli solo formato) detto titolo ovvero di averlo condiviso;
2) nel caso di titolo diffamatorio, il direttore responsabile di un quotidiano può rispondere, eventualmente, della condotta colposa di omesso controllo ex art. 57 del codice penale in presenza delle condizioni di sussistenza di tale (diverso) reato, ma non già, tout court, di diffamazione, sol perché si tratta di "titolo" e "sottotitolo", elementi dell'articolo non attribuibili di per sè all'autore del contenuto di esso".
La Suprema Corte, presieduta da Maria Vessichelli, ha inoltre affrontato a fondo anche la problematica riguardante la prescrizione del reato di diffamazione e le nullità conseguenti alla violazione dell'art. 521 del codice di procedura penale.
.......................................
|
 |

|
Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018 |
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni):
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
--------------------------------- |
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003
Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com |
|