EX FISSA: PER LA QUINTA VOLTA LA CORTE D'APPELLO DI ROMA (SEZIONE LAVORO) DA' NUOVAMENTE RAGIONE ALL'INPGI.
6.2.2019 - L'INPGI é "un mero gestore della cassa del FONDO EX FISSA" (fondo contrattuale FIEG/FNSI, ndr). E proprio la nuova Convenzione del 2014 - cui l'INPGI non ha partecipato, "dimostra che l'INPGI non é parte degli accordi che hanno istituito la prestazione integrativa, né di quelli che l'hanno abolita". Di conseguenza l'ente previdenziale dei giornalisti non può mai rispondere dell'eventuale illiquidità del Fondo EX FISSA. Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte d'appello di Roma con l'articolata sentenza n. 308 del 30 gennaio scorso, redatta dallo stesso presidente Paolo Cocchia, scaricabile dal sito dell'ente http://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%20n%20308-2019.pdf .In accoglimento delle tesi sostenute dall'ufficio legale dell'istituto é stata così confermata la precedente decisione del tribunale del lavoro di Roma del 3 febbraio 2016 con condanna del giornalista pensionato ricorrente a rifondere anche 5 mila euro di spese legali del giudizio di appello liquidate in favore dell'INPGI. E' questa la sesta sentenza di appello favorevole all'INPGI in tema di EX FISSA. Finora sono stati cinque i verdetti di 2° grado favorevoli nella capitale ( sentenze n. 5029/17, 3212/18, 4559/18, 4822/18 e 308/19) e uno a Milano (sentenza n. 2136/17). Una sola sentenza é stata, invece, finora favorevole ad un giornalista, ma in realtà determinata da ragioni formali attinenti ad asseriti vizi rilevati nel corso del procedimento giudiziale.
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