12.1.2019 - Il comma 277 dell'articolo 1 della legge di stabilità 145/2019 ha esteso il pensionamento anticipato al 2023 nei limiti di spesa di 1 mln di euro e ha disposto la non applicabilità della speranza di vita ai pensionamenti del 2019. Queste misure riguardano i dipendenti delle aziende editoriali e stampatrici in crisi. I commi 772/775 "tagliano" le riduzioni tariffarie e i contributi per le imprese editrici. Ed ecco qui sotto le norme:
Legge 145/2018 -Articolo 1, comma 277. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di europer l'anno 2023 »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».
.comma 772. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
.comna 773. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.
comma 774. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' abrogata;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' abrogata;
c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « agli articoli 28, 29 e 30 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».
.comma 775. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' abrogato.