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12.1.2018 - LEGGE DI STABILITA' 2019 - Dipendenti di aziende editoriali e stampatrici in crisi. Nel 2019 pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi (e non a 67 anni). Esteso il pensionamento anticipato al 2023 nei limiti di spesa di 1 mln di euro. "Tagliati" le riduzioni tariffarie e i contributi per le imprese editrici.


12.1.2019 - Il comma 277 dell'articolo 1 della legge di stabilità 145/2019 ha esteso il pensionamento anticipato al 2023 nei limiti di spesa di 1 mln di euro e ha disposto la non applicabilità della speranza di vita ai pensionamenti del 2019. Queste misure riguardano i dipendenti delle aziende editoriali e stampatrici in crisi. I commi 772/775 "tagliano" le riduzioni tariffarie e i contributi per le imprese editrici. Ed ecco       qui  sotto le norme:





Legge 145/2018 -Articolo 1,  comma 277. All'articolo 1, comma 154, della legge 27  dicembre  2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:





    a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli  anni  dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1  milione  di  europer l'anno 2023 »;





    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Ai  soggetti  di cui al presente comma non si applicano le disposizioni  dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».





.comma 772. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono  soppresse  le  riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28,  commi  primo,  secondo  e  terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.





.comna   773. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  sono abrogati.





comma  774. A decorrere dal 1° gennaio 2020:





    a) la lettera a) del comma 1  dell'articolo  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, e' abrogata;





    b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' abrogata;





    c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990,  n.  223, le parole: « agli articoli 28,  29  e  30  »  sono  sostituite  dalle seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».





.comma   775. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n. 198, e' abrogato.




 






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