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Sono diventate cinque in un mese le sentenze con cui la Cassazione ha bocciato il "contributo di solidarietà" delle Casse previdenziali privatizzate non previsto per legge, ma deciso da una delibera di un singolo ente avallata dal ministero del Lavoro. Pubblichiamo il testo di questa sentenza e delle altre quattro.
12.1.2019 - Sono diventate cinque in un mese le sentenze con cui la Cassazione ha bocciato il "contributo di solidarietà" delle Casse previdenziali privatizzate non espressamente previsto per legge, ma deciso da una delibera di un singolo ente avallata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo ha ribadito la sezione Lavoro della Suprema Corte, presieduta da Antonio Manna, con sentenza n. 423 del 10 gennaio 2019, redatta da Enrica D'Antonio, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190110/snciv@sL0@a2019@n00423@tS.clean.pdf , respingendo definitivamente un ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali contro la sentenza con cui tre anni fa la Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato l'illegittimità delle trattenute operate dall'ente sulla pensione di un iscritto, difeso dagli avvocati Paolo Boer e Maria Ubaldini, a titolo di "contributo di solidarietà" a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 2008, condannando la Cassa a rifondergli quanto indebitamente trattenutogli oltre accessori. In sostanza i supremi giudici hanno affermato che il "contributo di solidarietà" sulle pensioni é una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge come prescrive l'art. 23 della Costituzione. Pertanto un ente previdenziale privatizzato non può deliberare alcun taglio delle pensioni nei confronti dei propri iscritti già in quiescenza. Infatti "esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto , come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore". Di conseguenza é stato così integralmente confermato quanto già affermato dalla Cassazione con le decisioni n. 180 dell'8 gennaio 2019, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190108/snciv@sL0@a2019@n00180@tS.clean.pdf ; n. 20 del 3 gennaio 2019, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190103/snciv@sL0@a2019@n00020@tS.clean.pdf ; n. 32595 del 17 dicembre 2018, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20181217/snciv@sL0@a2018@n32595@tS.clean.pdf ; n. 31875 del 10 dicembre 2018, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20181210/snciv@sL0@a2018@n31875@tS.clean.pdf e n. 7568 del 2017, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170323/snciv@s6L@a2017@n07568@tO.clean.pdf .
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