Per la quarta volta nel giro di un mese la Cassazione ha bocciato il "contributo di solidarietà" delle Casse previdenziali privatizzate non espressamente previsto per legge, ma deciso da una delibera di un singolo ente avallata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo ha ribadito sezione Lavoro della Suprema Corte, presieduta da Antonio Manna, con sentenza n. 180 dell'8 gennaio 2019, redatta da Enrica D'Antonio. Pubblichiamo la sentenza.
di Pierluigi Franz
11.1.2019 - Per la quarta volta nel giro di un mese la Cassazione ha bocciato il "contributo di solidarietà" delle Casse previdenziali privatizzate non espressamente previsto per legge, ma deciso da una delibera di un singolo ente avallata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo ha ribadito sezione Lavoro della Suprema Corte, presieduta da Antonio Manna, con sentenza n. 180 dell'8 gennaio 2019, redatta da Enrica D'Antonio, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190108/snciv@sL0@a2019@n00180@tS.clean.pdf , respingendo definitivamente un ricorso della CNPADC - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato l'illegittimità delle trattenute operate dall'ente sulla pensione di un iscritto, difeso dagli avvocati Paolo e Alberto Boer, a titolo di "contributo di solidarietà" a far data dal 1° gennaio 2009 e fino ad ottobre 2010, condannando la Cassa a rifondergli quanto indebitamente trattenutogli oltre accessori.
In sostanza i supremi giudici hanno affermato che il "contributo di solidarietà" sulle pensioni é una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge come prescrive l'art. 23 della Costituzione. Pertanto un ente previdenziale privatizzato non può deliberare alcun taglio delle pensioni nei confronti dei propri iscritti già in quiescenza. Infatti "esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto , come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore". Di conseguenza é stato così integralmente confermato quanto già affermato dalla Cassazione con le decisioni n. 20 del 3 gennaio 2019; n. 32595 del 17 dicembre 2018; n. 31875 del 10 dicembre 2018 e con l'ordinanza n. 7568 del 2017.
.8.1.2019 - Il Comitato Giornalisti NoPrelievo, dopo la sentenza negativa del Tar, ha presentato appello al Consiglio di Stato contro il prelievo forzoso. Il ricorso è firmato da Demetrio De Stefano, Liliana Madeo e Salvatore Rotondo, gli stessi giornalisti che avevano fatto ricorso al Tar, ed è curato dagli avvocati Alfonso Amoroso e Carlo Guglielmi, che dall’inizio seguono l’iniziativa del Comitato NoPrelievo. - di Carlo Chianura/Portavoce di Puntoeacapo - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25737
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