In presenza di reati - Il procedimento penale sospende l'azione della giustizia ordinistica.
di Guido Camera/ilsole24ore
21.11.2018 - Il disciplinare di categoria, in caso di comportamenti penalmente rilevanti tenuti dal professionista nello svolgimento della propria attività, si incrocia con la magistratura ordinaria e con le sue regole. In questi casi, è opportuno che la giustizia disciplinare attenda l'esito del processo penale: a condizione, però, che il fatto storico in contestazione sia esattamente identico. Si tratta di una regola di carattere generale, stabilita dall'articolo 653 del Codice di procedura penale: questa norma stabilisce che la sentenza penale irrevocabile - di assoluzione o condanna, ma non di patteggiamento - ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio disciplinare.
È chiara la ragione: evitare conflitti di giudicati dagli effetti paradossali e ingiusti (si pensi a un professionista assolto con formula piena dal giudice penale, ma per lo stesso fatto precedentemente radiato dall'Albo). Il processo penale, a differenza di quello disciplinare, dispone di mezzi che consentono una ricostruzione accurata del fatto: intercettazioni, ispezioni, perquisizioni, esame incrociato dei testimoni. Dunque è bene che la giustizia "ordinistica" sospenda il giudizio contro il proprio iscritto sino a quando il processo penale non ha ricostruito il fatto, se questo è la fonte anche della responsabilità disciplinare. Lo ha stabilito anche la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 2223/2010. La sospensione non opera se il professionista è sottoposto solo a procedimento civile (ad esempio per una richiesta di danni fatta dal cliente).
I regolamenti disciplinari di quasi tutte le professioni prevedono la possibilità di sospendere il giudizio contro un proprio iscritto in presenza di un processo penale: le uniche eccezioni riguardano ingegneri e architetti, che espressamente la escludono. Il che desta qualche perplessità, alla luce della citata giurisprudenza della Cassazione. Una nota a parte merita la giustizia degli avvocati: dopo la riforma dell'ordinamento forense (legge 247/2012), la sospensione del procedimento disciplinare è stata circoscritta ai soli casi in cui sia "indispensabile acquisire atti e informazioni appartenenti al processo penale". Il giudizio davanti al consiglio di disciplina però non può rimanere fermo più di due anni: poi deve celebrarsi, anche se non è stata emanata una sentenza penale irrevocabile. Fino a quando il procedimento disciplinare rimane sospeso, anche la prescrizione del relativo illecito è congelata.
Gli organi di giustizia della maggior parte delle professioni possono sospendere cautelarmente il proprio iscritto anche prima dell'emanazione della sentenza penale irrevocabile, in presenza di gravi indizi di reità. Generalmente, questi discendono da un provvedimento non definitivo della magistratura penale, quale una misura cautelare o una condanna in primo grado per un reato strettamente collegato all'esercizio della professione. La sospensione cautelare non può però essere infinita, ma ha dei limiti che variano per ciascuna professione.
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