27.8.2018 - Le sentenze del TAR del Lazio nn. 8994/18 e n. 8995/18 sono impugnabili per avere applicato la sentenza Cass. n. 24202/09 sulla "sostanziale delegificazione" che sarebbe stata attuata in favore delle Casse professionali, attribuendo ai loro atti regolamentari valore di legge. Tale sentenza è stata però ripudiata dalla Corte di cassazione sei anni orsono con la sentenza n. 13607/12 (e da almeno altre 10 sentenze analoghe successive) con la seguente motivazione: "Si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti" (Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
In realtà occorre tener conto del carattere tutt'affatto speciale dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati nella formazione, dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art.17, comma 2, e "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite" (C. Cost. n. 376 del 2002). Tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale di tal che la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione. Si ha pertanto che, quando il legislatore "delegante" ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente (ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 27, facoltizzati a dettare norme "anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano"). Ciò invece l'art. 2, comma 2, cit. in realtà non ha affatto previsto e quindi l'emanando Regolamento della Cassa non era facoltizzato a derogare a disposizioni dettate proprio per le Casse privatizzate [...]. Dunque, dato che gli atti delle Casse professionali erano e restano atti di natura regolamentare, essi devono essere disapplicati in caso di violazione della riserva di legge, di cui all'art. 23 Cost.
Si deve allora osservare che non esiste alcuna legge, la quale introduca direttamente il contributo di solidarietà sulle pensioni liquidate dall’Inpgi, oppure deleghi all’Inpgi con il necessario dettaglio l’introduzione del contributo di solidarietà. In sintesi, la norma regolamentare introduttiva del taglio in esame dev’essere disapplicata per violazione di legge (legge costituzionale) e cioè per avere disposto una prestazione patrimoniale in violazione della riserva di legge (sia assoluta che relativa) di cui all’articolo 23 della Costituzione. Si rileva pure la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza, quanto meno considerando che sulla pensione dei giornalisti è stato applicato un altro contributo di solidarietà di fonte legislativa (ex lege 147/2013) e ci si deve chiedere quanti contributi di solidarietà possano gravare sulla stessa pensione, uno di fonte statale e l’altro di fonte regolamentare, in aggiunta e forse all’insapta l’uno dell’altro.
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20/8/2018 - Inpgi: il Tar respinge i ricorsi contro il contributo di solidarietà "adottata nel perseguimento del fine di riequilibrio finanziario, giustificato, se non imposto, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale l'Istituto opera”. Il contributo "è previsto come misura una tantu, durando tre anni, senza possibilità di reiterazione”. Pubblichiamo le sentenze.- TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25242