Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

20/8/2018 - Inpgi: il Tar respinge i ricorsi contro il contributo di solidarietà "adottata nel perseguimento del fine di riequilibrio finanziario, giustificato, se non imposto, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale l'Istituto opera”. Il contributo "è previsto come misura una tantum, durando tre anni, senza possibilità di reiterazione”. Pubblichiamo le sentenze.

Roma, 20.8.2018 - Il Tar ha respinto i  ricorsi presentati  contro il  contributo straordinario di solidarietà introdotto dall’ Inpgi. Con decisioni n. 8994 e 8995/2018, - pubblicate in data odierna ( https://www.puntoeacapo.org/wp-content/uploads/2018/08/Sentenza-Tar-Lazio-20.8.2018.pdf  e https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2AAX74U2RDPEO2B7GEBCTJNHTY&q=) -, il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da alcuni pensionati INPGI con cui era stato impugnato l’atto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvativo della delibera n. 63 del Consiglio di amministrazione dell’INPGI del 28 settembre 2016, con cui era stato istituito un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione previdenziale da applicare, in via temporanea per la durata di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’INPGI con percentuali crescenti. La III Sezione bis del Tar del Lazio, accogliendo le argomentazioni difensive dell’Istituto, ha dunque confermato la piena legittimità dei provvedimenti con cui INPGI aveva stabilito l’imposizione di un contributo straordinario di solidarietà: misura, quest’ultima - ha precisato il Tar - che “è stata adottata nel perseguimento del fine di riequilibrio finanziario, giustificato, se non imposto, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale opera”. Il prelievo, che incide solo sulle pensioni più elevate, è atto “oggettivamente sostenibile, rispetta il principio di proporzionalità, e, soprattutto, è previsto come misura una tantum, durando tre anni, senza possibilità di reiterazione”. La Presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni, esprime grande soddisfazione per la decisione del Tar.  “La sentenza dimostra – ha dichiarato – la correttezza del percorso che l’Inpgi sta seguendo per rafforzare e consolidare la stabilità dei conti a tutela di tutti gli iscritti e dell’autonomia della categoria”. TESTO IN  http://www.inpgi.it/?q=node/1600





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com