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Importante decisione della Cassazione in tema di libertà di stampa e di cronaca giudiziaria: costituisce diffamazione a mezzo stampa presentare falsamente al pubblico in un articolo giornalistico una persona come imputata, anziché come indagata. A distanza di ben 16 anni e mezzo dai fatti la prima sezione civile della Suprema Corte con ordinanza n. 12370 del 18 maggio 2018 ha così definitivamente condannato l'ex direttore del quotidiano La Repubblica Ezio Mauro e l'inviato Daniele Mastrogiacomo a risarcire complessivamente 43 mila euro all'ex ambasciatore d'Italia in Albania Paolo Foresti.

22.5.2018 - Importante decisione della Cassazione in tema di libertà di stampa e di cronaca giudiziaria: costituisce diffamazione a mezzo stampa presentare falsamente al pubblico in un articolo giornalistico una persona come imputata, anziché come indagata. A distanza di ben 16 anni e mezzo dai fatti la prima sezione civile della Suprema Corte con ordinanza n. 12370 del 18 maggio 2018 ha così definitivamente condannato l'ex direttore del quotidiano La Repubblica Ezio Mauro e l'inviato Daniele Mastrogiacomo a risarcire complessivamente 43 mila euro all'ex ambasciatore d'Italia in Albania Paolo Foresti proprio perché falsamente presentato ai lettori come imputato, anziché come indagato in un'inchiesta della Procura della Repubblica di Frosinone.  Questo é il principio di diritto affermato dai supremi giudici: «Integra diffamazione a mezzo stampa, per l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, l'attribuzione ad un soggetto nell'ambito di un articolo giornalistico della falsa posizione di imputato, anziché di indagato, in quanto il giornalista riferisca di un 'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non potendo detti atti reputarsi equivalenti, dal momento che quest'ultimo, a differenza del primo, non comporta esercizio dell'azione penale ed ha lo scopo di consentire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa con la possibilità di un approfondimento delle stesse indagini». 
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Cassazione 1^ sezione civile ordinanza n. 12370 del 18 maggio 2018 (Presidente Maria Cristina Giancola, relatore Loredana Nazzicone) - in http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180518/snciv@s10@a2018@n12370@tO.clean.pdf
  sul ricorso 12184/2014 proposto da:
Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a, quale editore e proprietario del quotidiano La Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ezio Mauro, nella qualità di direttore responsabile del quotidiano La Repubblica; Mastrogiacomo Daniele, nella qualità di
giornalista, autore dell'articolo de quo; tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'avvocato Ripa Di Meana Virginia, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato Martinetti Maurizio, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Foresti Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 58, presso lo studio dell'avvocato Del Bufalo Maria Luisa, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Nardi Raffaella, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 1678/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

                                                                                                                                                   FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 25 marzo 2013, la Corte d'appello di Roma ha accolto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città, condannando in solido il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., Ezio Mauro e Daniele Mastrogiacomo al risarcimento del danno in favore di Paolo Foresti, liquidato in euro 38.000,00, nonché il solo Daniele Mastrogiacomo a pagare la somma ulteriore di Euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 12 I. 8 febbraio 1948, n. 47.
Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dai soccombenti, sulla base di quattro motivi.
Resiste l'intimato con controricorso.
Le parti hanno, altresì, depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. proc. pen. e 11 I. 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto che l'avere diffuso la notizia del rinvio a giudizio, invece che del mero avviso di garanzia, costituiva imprecisione relativa a dato marginale e secondario, che non arrecò nessun vulnus ulteriore rispetto al coinvolgimento nel procedimento penale in parola, dato che anche la notizia della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sarebbe stata percepita allo stesso modo dal lettore medio, mentre al giornalista va consentito di elaborare i fatti secondo il proprio metro di giudizio e le sue valutazioni critiche, né potendosi da lui pretendere l'approfondita conoscenza della materia processuale penale.
Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. proc. pen. e 11 I. 8 febbraio 1948, n. 47, avendo la corte del merito operato un esame di singole espressioni estrapolate e non dell'intero contenuto dell'articolo, non emergendo tale valutazione integrale dalla motivazione della sentenza impugnata, mentre le parole usate nell'articolo sono assai simili a quelle utilizzare dalla procura nell'atto de quo.
Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2059 cod. civ., perché la sentenza impugnata ha ritenuto il danno in re ipsa, mentre anche la liquidazione equitativa presuppone la prova del pregiudizio nell'an debeatur.
Con il quarto motivo, deducono l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, non avendo la corte del merito preso in considerazione una lettera di sostegno all'ambasciatore, pubblicata sul giornale il giorno 11 dicembre 2001, proveniente dall'Associazione degli imprenditori italiani operanti in Albania, nonché la pubblicazione di una rettifica inviata dal difensore del Foresti il 5 aprile 2006 e la circostanza che l'azione risarcitoria sia stata esperita a distanza di anni dalla pubblicazione dell'articolo, evenienze tutte dedotte dagli odierni ricorrenti sin dalla comparsa di costituzione in appello.
Il primo ed il secondo motivo, per la loro intima connessione, possono essere congiuntamente trattati, riguardando l'an della pretesa risarcitoria quanto al fatto della diffamazione. Essi sono infondati.
2.1. - La corte territoriale ha accertato che l'articolo giornalistico di cui Paolo Foresti si duole, pubblicato sul quotidiano La Repubblica il 10 dicembre 2001, rappresentava il medesimo, all'epoca ambasciatore per l'Italia in Albania, come «vittima illustre nella prima inchiesta sul traffico di falsi visti d'ingresso nel nostro paese», affermando che la «procura di Frosinone ha chiesto il suo rinvio a giudizio insieme ad altre nove persone», dopo un'indagine durata tre anni, per una «truffa che, secondo l'accusa, non solo ha alterato la politica dei flussi migratori ma ha consentito a tutti i protagonisti di incassare un bel po' di quattrini...»; continuava l'articolo fornendo ulteriori dettagli sulle persone favorite, a volte inesistenti o già espulse.
Ha, inoltre, ritenuto incontroverso tra le parti che l'ufficio di procura non avesse mai chiesto il rinvio a giudizio, essendosi trattato, invece, della notificazione agli indagati della comunicazione di conclusione delle indagini preliminari.
Pertanto, la corte del merito ha ritenuto che - alla stregua del principio secondo cui, pur dovendosi riconoscere l'interesse pubblico alla divulgazione degli atti e dei provvedimenti di un procedimento penale a carico di un personaggio noto per l'interesse pubblico sotteso, tuttavia vanno sempre rispettati i canoni della verità e della continenza - il Tribunale ha errato, laddove ha affermato che le notizie diffuse fossero «sostanzialmente conformi al vero»: ciò perché, invece, sussiste una radicale differenza tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, solo quest'ultima essendo nota al pubblico dei non specialisti ed avendo essa un chiaro e maggior effetto diffamatorio. Né, ha aggiunto, si tratta di falsa notizia marginale o di mera imprecisione, essendo, anzi, l'articolo incentrato sulla persona dell'ambasciatore, ed avendo il cronista giudiziario confuso i due atti oppure omesso i dovuti controlli presso la fonte ufficiale. Violato il canone della verità oggettiva, o almeno putativa, resta irrilevante il profilo della continenza.
In definitiva, la corte del merito, sulla base dell'esame dell'articolo, riportato in motivazione per un ampio stralcio, ha affermato che il dato in esso contenuto - riassumibile nell'informare di un «rinvio a giudizio» invece che di un «avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari» ex art. 415-bis cod. proc. pen. - integra notizia non vera e per un profilo non marginale, che esclude l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria.
2.2. - In tal modo, essa non si è discostata dal principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, il presupposto della verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario - che dev'essere restrittivamente inteso - sussiste solo allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta: onde non è sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi; ne deriva che eventuali inesattezze, pur secondarie o marginali, possono considerarsi irrilevanti, ai fini della lesione dell'altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarso rilievo e privi di qualsiasi valore informativo e, pertanto, siano del tutto inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria (Cass. 20 ottobre 2009, n. 22190; cfr. anche Cass. 17 luglio 2007, n. 15887; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140; Cass. 04 luglio 1997, n. 6041; ed, ancora, Cass. 9 giugno 2017, n. 14447).
Ha affermato detto principio, in particolare, il precedente in termini, il quale ha ritenuto corretta la decisione di merito circa la natura diffamatoria della notizia, inesatta, relativa alla richiesta del p.m. di rinvio a giudizio degli indagati, in luogo della notifica agli stessi dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. (Cass. 26 agosto 2014, n. 18264; in base allo stesso principio, si è esclusa la diffamazione, allorché dal contesto dell'articolo era percepibile, da parte del lettore, che la richiesta di rinvio a giudizio non fosse riferita a tutti gli indagati, lasciandosi quindi comprendere l'esistenza del mero avviso per altri: Cass. 27 agosto 2015, n. 17197; nonché Cass. 20 ottobre 2009, n. 22190).
Il collegio intende dare continuità a tale orientamento.
Invero, il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti fondamentali della persona, quali l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost., dovendo altresì richiamarsi, in materia di cronaca giudiziaria, la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.
Essenziale, al riguardo, il requisito della verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (e multis, Cass. 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. 3 marzo 2010, n. 5081; Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4603; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1205).
In tale prospettiva, anche la giurisprudenza penale di questa Corte è costante nel sottolineare il particolare rigore con cui deve essere valutato il requisito della verità della notizia, precisando che, quando sia mutuata da un provvedimento giudiziario, occorre che essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso e risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. pen. 14 febbraio 2005, n. 12859, Vinci; Cass. pen. 3 giugno 1998, Pendinelli; Cass. pen. 21 giugno 1997, Montanelli).
Onde l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all'art. 51 cod. pen. ricorre solo qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze, che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (Cass. 20 luglio 2016, n. 41099, Carrassi; Cass. pen. 11 maggio 2012, n. 39503; Cass. pen. 8 aprile 2009, n. 28258; 21 settembre 2005, n. 37463).
In particolare, è stato chiarito che, in materia di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui il giornalista abbia affermato, contrariamente al vero, l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto soltanto sottoposto a indagini preliminari (Cass. pen. 17 dicembre 2010, n. 13702; Cass. 17 dicembre 2010, n. 13702).
Occorre, in conclusione, enunciare il seguente principio di diritto:
«Integra diffamazione a mezzo stampa, per l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, l'attribuzione ad un soggetto nell'ambito di un articolo giornalistico della falsa posizione di imputato, anziché di indagato, in quanto il giornalista riferisca di un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non potendo detti atti reputarsi equivalenti, dal momento che quest'ultimo, a differenza del primo, non comporta esercizio dell'azione penale ed ha lo scopo di consentire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa con la possibilità di un approfondimento delle stesse indagini».
2.3. - Nella specie, se, da un lato, il giudice del merito si è attenuto al principio esposto, onde non ricorrono le violazioni di legge denunciate, dall'altro lato occorre ancora rimarcare che, in punto di fatto, le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata costituiscono espressione di una legittima scelta valutativa che attiene al merito e che in sede di legittimità non può essere sindacata. Onde ogni altra argomentazione di segno contrario, esposta dai ricorrenti, in particolare quanto alla identica lesività della medesima notizia, quand'anche fosse stata fornita corretta, è inammissibile, proponendo una non consentita valutazione meramente alternativa del fatto.
3. - Il terzo ed il quarto motivo, che possono parimenti essere congiuntamente esaminati attenendo alla determinazione quantitativa del danno, sono infondati.

Ed invero, la corte del merito non ha affatto ritenuto di ravvisare un danno in re ipsa, al contrario essendosi attenuta, in premessa, alla corretta regola secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento: che, peraltro, ben può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (giurisprudenza costante: fra le altre, di recente Cass. 18 gennaio 2017, n. 1185; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20643; Cass. 14 giugno 2016, n. 12143; Cass. 22 marzo 2016, n. 5590; Cass. 24 settembre 2013, n. 21865; Cass. 28 settembre 2012, n. 16543), assumendosi, a tal fine, come specifici parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Ed è quanto ha fatto il giudice di appello nel caso specifico, allorché ha evidenziato che la consumazione del reato di diffamazione lascia presumere la particolare sofferenza morale patita, in considerazione dell'ambiente di vita e lavoro del Foresti, essendo le vicende e la personalità di chi percorre la carriera diplomatica necessariamente di pubblico dominio, ed attesa la dimensione nazionale e la tiratura del giornale, ai fini della liquidazione del danno.
Da ciò è conseguita la valutazione necessariamente equitativa del pregiudizio subito, risultando tale criterio imposto dalla natura stessa di tale danno, che non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 cod. civ.) e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.
Ciò posto, va altresì richiamato il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. 25 maggio 2017, n. 13153; Cass. 23 febbraio 2017, n. 4700; Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 28 agosto 2003, n. 12613).
Onde occorre concludere che la valutazione, nella specie operata, resta incensurabile, atteso che la somma liquidata risulta adeguata alle premesse enunciate, così come evidenziate dalla sentenza impugnata.
Quanto, infine, alla deduzione relativa all'omesso esame di una lettera di sostegno, di una rettifica e della tardiva introduzione della causa risarcitoria, si tratta di elementi che non integrano la nozione invocata di fatti decisivi.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza.

                                                                                                                                                      P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 5.200,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2018.











 


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 





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