EXFISSA. Pubblichimo la sentenza della Corte d’Appello che riforma in gran parte quella del Tribunale e condanna Inpgi al pagamento dell’ex fissa e in solido con Fnsi delle spese di primo e secondo grado. Sui temi generali la sentenza contesta a Inpgi il fatto di non aver rispettato quanto previsto da contratto, regolamento e convenzione sul tema dell’accantonamento nominativo per ciascun giornalista almeno per la parte dei versamenti nominali dei datori di lavoro per ogni singolo giornalista. Appare questo un principio estremamente importante e di carattere generale sul quale Inpgi aveva sempre glissato sostenendo che la parola “accantonamento” andava intesa come termine “atecnico”.
Il testo della sentenza è in allegato. Cliccare in alto o in basso per scaricare il documento.
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