Corte di giustizia UE - Lavoro: le ore di guardia trascorse dal lavoratore al proprio domicilio con l'obbligo di rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro un termine breve vanno considerate «orario di lavoro».
24.2.2018 - La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 17, § 3, lett. c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono derogare, con riferimento a talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l'art. 2 di quest'ultima, che definisce in particolare le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo»; 2) l'art. 15 della direttiva 2003/88 dev'essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di «orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all'art. 2 di tale direttiva; 3) l'art. 2 della direttiva 2003/88 dev'essere interpretato nel senso che: a) esso non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio in funzione della previa qualificazione di tali periodi come «orario di lavoro» o «periodo di riposo»; b) le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l'obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come «orario di lavoro». Corte di giustizia UE, quinta sezione, 21 febbraio 2018
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