Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

IL TRASFORMISMO ALLA FREGOLI DEL DEBITORE DELL’EX FISSA (sintesi giornalistica della mole di atti e documenti messi a disposizione in particolare dal nostro Sherlock Holmes Pierluigi Franz).

di Romano Bartoloni, presidente Gruppo romano giornalisti pensionati e referente Comitato diritto Ex Fissa

23.1.2018 -La indennità integrativa contrattuale, oggi ex Fissa perché in via di abolizione, non è una speciale retribuzione di fine rapporto per generazioni privilegiate, bensì una forma di pensione integrativa nata assai prima della costituzione dell'organico Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani.



IDENTIKIT UFFICIALE SU SITO INPGI. Il Fondo integrativo contrattuale (ex Fissa) è un trattamento previdenziale integrativo alimentato da uno specifico contributo a carico degli editori. Il ruolo dell'Inpgi è quello di gestire per conto terzi (non meglio specificati ndr) il Fondo che ha una propria contabilità separata. All'interno della convenzione Fieg-Fnsi-Inpgi dell'8 giugno 1994 "per la gestione di forme previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti", il comma terzo dell'art. 6 stabilisce che "l'ente gestore del Fondo (l'Inpgi ndr) deve sorvegliare che la liquidità del Fondo sia adeguata alle necessità e comunque mai inferiore al 10% dell'ammontare del contributo annuo" e nel caso di disavanzo "avviare immediata segnalazione agli enti stipulanti la convenzione, precisando la somma necessaria e l'ENTE O GLI ENTI TENUTI AL REINTEGRO (la Fieg, i singoli editori o chi altri? ndr)". I singoli editori mettono le mani avanti obiettando come il loro obbligo sia esclusivamente quello di assicurare il puntuale versamento contributivo per conto di ogni giornalista dipendente. La costante carenza di riserve finanziarie, tuttavia, li ha costretti a sborsare considerevoli ulteriori contribuzioni straordinarie sopravvenute non in forme estemporanee ma sulla base di accordi contrattuali o paracontrattuali fra le parti sociali, in specie Fnsi e FIEG. Allora perché negano di essere loro i debitori? Curiosamente secondo un recente comunicato dell'Associazione stampa romana, di omessa vigilanza sulla solvibilità del Fondo sarebbe viceversa responsabile la Fnsi. Lo avrebbe ammesso lo stesso segretario Lorusso dichiarando che non risultano agli atti documenti secondo i quali la Fnsi abbia preso iniziative di sorveglianza della liquidità della gestione così come previsto dalla convenzione stipulata con la Fieg nel 1994. Perché colpevolizza i suoi predecessori? Perché alla sua Federazione addebita inadempienze altrui?



Ma c'è di più nella convenzione invocata da Lorusso "qualora la reintegrazione della liquidità richiesta non avvenga nei termini di due mesi e l'ente gestore fosse posto nell'impossibilità di provvedere al pagamento di eventuali richieste .., il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi calcolati nella misura del 12% annuo". Se l'Inpgi paga, o dovrebbe pagare, gli interessi sui debiti accumulati nel Fondo, la sua funzione non può essere considerata solo di mera gestione a contabilità separata. Anche perché, dietro autorizzazione ministeriale, ha finora ripianato i disavanzi con anticipazione di denaro ammortizzato a rate gravate di interessi dagli editori tramite la FIEG che pur tenta di declinare proprie responsabilità di gestione. Oggi, però, l'Istituto è frenato ad intervenire perché ha a mala pena i quattrini per pagare le pensioni. La commissione paritetica Fnsi-FIEG ex Fissa si trincera dietro compiti di natura tecnica, precisando di non aver funzioni di gestore ma di semplice dispensatore di pareri sull'andamento tecnico e sui criteri e i tempi di pagamento dei soldi disponibili. Eppure, al momento, tutte le decisioni sembrano nelle sue mani. E, a che titolo, se non ha responsabilità giuridiche verso i creditori? Tutti i protagonisti di questa storia, persino i tribunali, hanno riconosciuto il buon diritto dei 1948 colleghi ad esigere il loro credito, purtroppo sono scomparsi i debitori. Eppure da che mondo è mondo se c'è un creditore da qualche parte ci deve pur essere un debitore e per quanto sia un abile trasformista alla Fregoli non potrà sparire per sempre. Il Comitato diritto ex fissa ha aperto la caccia e non sembra proprio che abbia intenzione di mollare. In bocca al lupo!



PS Dopodomani giovedì in separate sedi si riuniscono la Commissione paritetica Fnsi-FIEG più Inpgi per la quadratura degli acconti ex fissa del prossimo 31 gennaio, e il Comitato diritto ex fissa (stampa romana h 10) per far rispettare le proprie ragioni. Speriamo si scambino fra loro segnali di fumo.



 



 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com