Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

PENSIONI, PEREQUAZIONE, BONUS POLETTI & CONSULTA - Il Re è nudo a Strasburgo. Ragionando ad alta voce sui rapporti tra la sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2017 (ancora non depositata) e la violazione dei parametri della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in punto di giusto processo.

di Pietro L. Frisani, avvocato in Firenze


29.11.2017 - Come noto la  Corte Costituzionale ha respinto le censure di legittimità del c.d. Bonus Poletti  sollevate da oltre 12 ordinanze di altrettanti giudici sia civili che pensionistici. In attesa delle motivazioni che ancora non sono state depositate  e che comunque non cambieranno nella sostanza i termini della questione abbiamo lo scarno comunicato secondo cui “La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia” annullate nel 2015 con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica.”





L’  intervento legislativo operato dal d.l. 65/2015 ( con il c.d. bonus Poletti)  ha  nella sostanza annullato gli effetti delle sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015  che a sua volta aveva dichiarato illegittima la sospensione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 ad opera del governo Monti- Fornero.





Effetti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 costituzione e  dell’art. 30 comma 3, della legge numero 87 del 11 marzo 1953 consistevano nell’ obbligo dello Stato italiano di procedere alla restituzione di quanto illegittimamente non corrisposto. E ciò in perfetta eco di quanto già operato in tutti gli altri casi analoghi  e da ultimo in quello del contributo di solidarietà dichiarato illegittimo con sentenza n. 116 del 2013 ed in esecuzione della quale lo Stato ha restituito ai pensionati quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo.





In buona sostanza il legislatore italiano è intervenuto nella fase di esecuzione della sentenza della Corte n. 70/2015 con una legge avente efficacia retroattiva  disponendo  nel 2015 di posizioni giuridiche soggettive relative agli anni 2012 e seguenti.





La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cedu concordano sulla possibilità del legislatore interno di  adottare norme con efficacia retroattiva, purchè le stesse siano frutto di un bilanciamento degli interessi dettati da motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia questo  idem sentire tra le due Corti diverge in modo profondo quando la retroattività va ad incidere sull’esito di un giudizio,  dirottandone imprevedibilmente l’ esito che, senza detto intervento, sarebbe stato con ampi margini di certezza profondamente diverso.





L’art. 6 della Convenzione recita: “Diritto a un equo processo 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”





Per la Corte Edu  quando  una norma con efficacia retroattiva  va  a incidere sulle sorti di  un processo,  determina un abuso del processo che conduce alla violazione dell’art. 6.  Davanti ad una norma retroattiva che falsa l’ esito di un giudizio, non ha alcuna rilevanza il principio caro alla nostra Corte Costituzionale del bilanciamento tra interessi contrapposti:  la Corte Edu  sanziona lo Stato non come legislatore ma come parte di un  procedimento giudiziario  che non può vincere barando!!!





La violazione delle norme sul giusto processo di cui all’ art. 6, per il carattere patrimoniale delle pretese portate in giudizio,    riverbera i suoi effetti  sul parametro  di cui all’ art. 1 del prot. 1 addizionale alla convenzione. È ovvio infatti che intervenire sulle regole del gioco falsando l’esito del processo che verte su questioni di natura patrimoniale, determini la lesione di un relativo diritto di proprietà.  E’ anche vero che spesso, nella giurisprudenza del giudice europeo,  l’inquadramento della fattispecie nell’esclusivo ambito dell’art 1, riapre il campo alle larghe maglie dell’ autonomia decisionale concessa al  legislatore, rischiando pertanto di  sortire effetti meno automatici. Prova ne sia che spesso quando nei ricorsi Cedu è stata invocata la sola violazione  dei parametri dell’art 1 prot  1  gli stessi, se non relativi a casi di assoluta rilevanza,  sono stati respinti. 





Venendo  alla casistica,    la Corte Edu si è occupata numerose volte di casi in cui l’adozione da parte degli stati membri   di  norme retroattive hanno falsato l’esito di un giudizio.  I casi Biasucci e altri c. Italia; Maggio e altri  c. Italia; Arras e altri c. Italia; Stefanetti e altri c. Italia; Agrati e altri c. Italia;  Azienda agricola silver funghi e altri c. Italia; De Rosa e altri c. Italia;  sono solo alcuni delle decine di casi in cui la Corte ha condannato lo Stato italiano  per la violazione dell’art. 6 con riferimento all’adozione di norme retroattive nel corso di un processo.  E attenzione: “la fase esecutiva di una sentenza emessa da una qualunque autorità, deve essere considerata come parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 della Convenzione. Il diritto ad un tribunale sarebbe fittizio se  l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria non sia applicata a scapito di una delle parti” ( Caso Immobiliare Saffi c. Italia; Ventorino c. Italia, tra le tante).E nel nostro caso, come sopra ricordato, il d.l. 65/2015 è intervenuto proprio nella fase di esecuzione della sentenza n. 70 del 2015!





Ai sensi dell’ art 41 della Convenzione, “quando la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli … la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte offesa”





Nei casi  specifici relativi a trattamenti pensionistici la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento di un equa soddisfazione per danni materiali e morali per  importi  molto cospicui che partono da € 20.000,00 sino a oltre €150.000,00:





nella sentenza Maggio ed altri c. Italia,   relativa al ridimensionamento del trattamento previdenziale dei lavoratori transfrontalieri operanti in Svizzera la Corte  ha riconosciuto,  per la sola violazione dell’ art. 6, danni materiali per € 20.000,00 al sig. Maggio ed € 50.000,00 a tutti gli altri ricorrenti   e danni morali per €  12.000,00 ciascuno;





nella sentenza Stefanetti ed altri c. italia   ha riconosciuto danni morali per € 12.000,00 per ciascun ricorrente e danni materiali da € 14.000,00 sino a oltre € 167.000,00;





nel caso Arras e altri c. Italia, relativo a pensionati ex dipendenti del Banco di Napoli, la Corte ha riconosciuto danni morali a materiali per importi variabili da € 5.000,00 a € 30.000,00.





Il parametro dell’ art 6 è quello sul quale la Corte Edu si mostra molto più intransigente, soprattutto laddove la scelta legislativa della legge retroattiva sia per  metodo che per tempistica appare evidentemente orientata da  un intento fraudolento finalizzato ad aggiudicarsi una partita nella quale non può essere contemporaneamente giocatore ed arbitro!





Insomma: A STRASBURGO IL RE E’ NUDO! La legge è presa in considerazione come un normale atto amministrativo  e non viene perdonato  il delirio di onnipotenza con il quale un governo, con la adozione di norme retroattive,  vorrebbe esercitare una signoria sull’ unica cosa di cui  nessuno mai potrà liberamente  disporre: IL TEMPO! - TESTO IN  https://www.rimborsopensioni.it/re-nudo-strasburgo/


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


 


25.10.2017 - Pensioni, la Consulta: “Legittimo il bonus Poletti su rivalutazione parziale degli assegni. Salva diritti e finanza pubblica”. La Corte costituzionale ha sancito che i pensionati dovranno accontentarsi dei rimborsi previsti dal governo Renzi nel 2015, dopo la sentenza che aveva bocciato lo stop delle perequazioni deciso dalla Fornero. Si tratta di un "bilanciamento non irragionevole" tra diritti e esigenze di bilancio, scrivono i giudici. L'avvocato dei ricorrenti: "Danneggiati 6 milioni di persone" - di fattoquotidiano - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23972


 


 




28.10.2017 - PENSIONI. RIVALUTAZIONE BOCCIATA. Cosa non va nella sentenza  della Corte costituzionale 25 ottobre 2017.  “Confusione di ruoli” rispetto a Governo e Parlamento. Speriamo ora che, almeno in Europa, le magistrature competenti, cui ci rivolgeremo, non abbiano subito e non subiscano la stessa velenosa contaminazione, patita dalla nostra Corte, da parte della cattiva politica, capace di distruggere diritti e principi, indistintamente a danno di persone giovani o anziane. - di  Michele Poerio* e  Carlo Sizia*/formiche - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23955


 


 






 






 


 



 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com