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PREVIDENZA E ASSISTENZA. Cassazione/ordinanza 19711-2017. Le Casse private non possono imporre contributi di solidarietà per via amministrativa . La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2016 (punto 10), ha statuito che il prelievo è una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge

di Maria Carla De Cesari/ilsole24ore

10.8.2017 - La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti non ha il potere di imporre contributi di solidarietà nei confronti dei pensionati. La legge 335/1995 consente di intervenire sugli «elementi costitutivi del rapporto obbligatorio» con gli assicurati attraverso «la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Tuttavia, la legge 335 non consente agli enti di previdenza privatizzati di «sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà». Lo ribadisce la Corte di cassazione, ordinanza 19711/17 , che conferma il suo orientamento valido per tuttele Casse provatizzate. La Cassazione, che richiama la sentenza 12338 del 2016, si pronuncia sul contributo di solidarietà approvato dalla Cassa dei dottori commercialisti con la delibera 4/08, per il periodo 2009-2013. «Una volta maturata la pensione di anzianità - spiega ancora una volta la Corte - l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché lederebbe l'affidamento del pensionato», tutelato dall'articolo 3 della Costituzione.


Neppure la legge 296/06 (articolo 1, comma 763) sana la deliberazione della Cassa sul contributo di solidarietà. La norma che, secondo le Casse, dovrebbe dare il nullaosta per le delibere degi Enti, ha un valore circoscritto: si limita infatti a garantire efficacia ai provvedimenti degli enti previdenziali se questi ultimi sono stati assunti nel rispetto della legge. Il che è da escludere, visto che la legge 335 riconosce alle Casse un potere regolamentare ben definito (variazione delle aliquote contributive, coefficienti di rendimento); inoltre richiede che le misure siano finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, cosa da escludere per il contributo di solidarietà per il suo carattere temporaneo. Sulla questione del contributo di solidarietà si è espressa la Corte costituzionale, sentenza n. 173/16 (punto 10), che lo ritiene una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge: secondo Anna Campilii, che ha patrocinato i pensionati della Cassa dottori commercialisti in Cassazione, il contributo di solidarietà non è istituibile con un atto regolamentare delle Casse. (dal Quotidiano del Fisco/Il sole 24 Ore)


 





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