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PRELIEVO SULLE PENSIONI INPGI. IL TAR LAZIO (SEZIONE INTERNA TERZA/BIS) DECIDERA' IL 20 FEBBRAIO 2018 AL TERMINE DI UNA UDIENZA PUBBLICA DEDICATA AL MERITO DELLA CONTROVERSIA INNESCATA DA DUE RICORSI (DE STEFANO + 2 E SORGI + 10) RELATIVI AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUGLI ASSEGNI SUPERIORI AI 38MILA EURO. IL PROVVEDIMENTO (ILLEGITTIMO SECONDO RIPETUTE SENTENZE DELLA CASSAZIONE) VARATO IL 28.9.2016 CON DELIBERA N. 63 DAL CDA DELL'ISTITUTO E APPROVATO IL 20.2.2017 DAL MINISTERO DEL LAVORO CON NOTA N. 1945. I GIORNALISTI IN QUIESCENZA, - DIFESI DAGLI AVVOCATI ALFONSO AMOROSO E CARLO GUGLIELMI, VINCENZO GRECO E UMBERTO ILARDO -, HANNO CHIESTO L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CONFLITTO CON L'ARTICOLO 23 DELLA COSTITUZIONE CHE PER LE PRESTAZIONI PATRIMONIALE RICHIEDE L'OK DEL PARLAMENTO COME È AVVENUTO PER I PRELIEVI DEL 2011 (TREMONTI) E DEL 2014 (LETTA).


DI PIERLUCA DANZI


Roma, 10 luglio 2017. I giornalisti pensionati dovranno attendere sette mesi per conoscere se il loro Istituto di previdenza ha il potere o meno di imporre, per via amministrativa, un prelievo sugli assegni a partire dal 1° gennaio 2017 e per la durata di tre anni. Il  Tar Lazio (sezione interna terza/bis) deciderà, con sentenza, il 20 febbraio 2018 al termine di una udienza pubblica dedicata al merito della controversia innescata da due  ricorsi (De Stefano + 2 e Sorgi + 10) contro il  contributo di solidarietà sulle rendite superiori ai 38mila euro. I due ricorsi promossi da un gruppo di giornalisti prendono di mira due provvedimenti specifici: il primo varato il 28.9.2016 con la delibera n. 63 dal Cda dell'Istituto (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22971) e il secondo approvato il 20.2.2017 dal Ministero del Lavoro con Nota n. 1945 (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23150). La delibera istituisce il prelievo, mentre la Nota rende esecutiva la delibera stessa.  I giornalisti in quiescenza, - difesi dagli avvocati Alfonso Amoroso e Carlo Guglielmi,  Vincenzo Greco e Umberto Ilardo -, hanno chiesto al Tribunale aministrativo l'annullamento dei due provvedimenti in conflitto con l'articolo 23 della Costituzione che per l'imposizione di prestazioni patrimoniali richiede l'ok del Parlamento come è avvenuto per i prelievi del 2011 (Tremonti) e del 2014 (Letta). L'Inpgi giustifica la sua pretesa appellandosi a due leggi (509/1994 e 335/1995), ma la Cassazione e la Consulta hanno ripetutamente bocciato questa impostazione. "E' contrario ai principio di ragionevolezza l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate"  (Cassazione, Sezione LAVORO, Sentenza n. 12338 del 15/06/2016). "È da osservare anzitutto che il perseguimento dell'obiettivo tendenziale dell'equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali ......con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell'articolo 3 della Costituzione" (CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 437/2002). La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" (Corte Cost. 10.2.1993 n. 39, 26.1.1994 n. 6,28.2.1997 n. 50, 23.12.1997 n. 432, 22.11.2000 n. 525).


Questo, quindi, è il terzo conflitto sul tema dei prelievi sugli assegni. Fra il 2015 e il 2016 per ben 3 volte la Cassazione ha bocciato quello stesso “contributo di solidarietà” che la maggioranza del CdA INPGI ha voluto  reintrodurre dal 2017 sulle pensioni dei giornalisti in corso di pagamento. Un ente previdenziale privatizzato non può tagliare i vitalizi, perché ciò spetta eventualmente solo al Parlamento. Per deliberare la riduzione dell'importo della rendita, l'INPGI ha sostenuto proprio le stesse tesi che la Suprema Corte aveva già respinto per ben tre volte consecutive nel giro di  21 mesi. In tutti e tre i casi i supremi giudici hanno definitivamente confermato altrettanti verdetti emessi dalle Corti d'appello di Torino (2) e Venezia e dai tribunali di Torino, Belluno e Verbania. In totale, 9 sentenze e 9 sconfitte per i 2 enti previdenziali (Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei dottori commercialisti e Cassa Nazionale di Previdenza dei ragionieri e periti commerciali).  Tra il 2016 e il 2017, la Cassazione è tornata sull'argomento bocciando le pretese delle Casse. Ci limitiamo a pubblicare altre quattro sentenze:


1) - PREVIDENZA & GIUSTIZIA. LE CASSE NON HANNO POTERI PARLAMENTARI.   - Pubblichiamo la sentenza n. 7516/2017 e l'ordinanza n. 7568/2017 con le quali la Corte di Cassazione (VI sezione civile) ha censurato i prelievi sulle pensioni deliberati sia dalla  Cassa dottori commercialisti sia dalla Cassa Ragionieri. I provvedimenti violano l'articolo 23 della Costituzione secondo il quale  “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (è il principio classico delle democrazie liberali “no taxation without representation”). La trattenuta non può essere introdotta con un atto amministrativo come ha fatto anche l'Inpgi. La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" e che questo limite costituzionale imposto al legislatore induce, a maggior ragione, a ritenere contrario al principio di ragionevolezza l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23526


2) - Pierluigi Franz, eccezionale cacciatore di atti giudiziari, scopre altre due sentenze (n. 6702 e 12338/2016) della sezione Lavoro della Cassazione che rafforzano incredibilmente la linea di quanti sostengono  che il prelievo sulle pensioni varato per via amministrativa dall'Inpgi il 28 settembre 2016 ed avallato il 20 febbraio 2017 solo dal Ministero del Lavoro (e non dal Ministero dell'Economia) violi Costituzione, leggi ordinarie e giurisprudenza costante della stessa Cassazione  e della Consulta. "La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto". Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce, a maggior ragione, a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro, con riguardo a pensioni non ancora maturate; in tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici". - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23484


9.6.2017 - INPGI/Pensioni (e contributi di solidarietà) tra Parlamento, Ministeri vigilanti (Economia e Lavoro), Corte costituzionale, Cassazione, sezioni Lavoro dei Tribunali e Corte dei Conti. Giurisprudenza minima ragionata dal 2002 in poi. RICERCA DI FRANCO ABRUZZO/presidente di Unpit - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23191


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La sentenza della Corte Costituzionale 116/2013 ha provveduto all'annullamento del contributo di solidarietà varato nel 2011 dal Governo Berlusconi/Tremonti: con la sentenza del 3/6/2013 la Consulta dichiarava la norma illegittima, in quanto, non colpendo gli altri redditi da lavoro equiparabili ai trattamenti pensionistici elevati, violava sia il principio di eguaglianza formale che il principio di capacità contributiva ex artt. 3 e 53 Cost..


Il  secondo conflitto riguarda la legge di stabilità 2014 del governo Letta (legge 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). E' utile leggere il comma 486 dell'art. 1 della legge 147/2013: "A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".


La novità del contributo del governo Letta, rispetto al contributo del 2011, "fu la parziale destinazione dei proventi verso un fondo di solidarietà per i cosiddetti esodati. Nel disegno del legislatore, tali risorse, infatti, non confluendo nelle casse dello Stato, bensì nelle singole gestioni previdenziali. Ciò nondimeno, anche questa seconda misura è stata oggetto di ordinanze di remissione alla Corte costituzionale. Pubblichiamo qui sotto la sintesi della sentenza 173/2016 della Consulta:  


13.7.2016 - PENSIONI PIU' ELEVATE. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.  DEPOSITATA LA SENTENZA 5 LUGLIO 2016 N. 173. CORTE COSTITUZIONALE:  "IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NON INSOSTENIBILE ANCHE SE COMPORTA SACRIFICI". ''L''INTERVENTO LEGISLATIVO NEL SUO PORSI COME MISURA CONTINGENTE, STRAORDINARIA E TEMPORALMENTE CIRCOSCRITTA SUPERA LO SCRUTINIO ''STRETTO'' DI COSTITUZIONALITÀ". "IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ, PER SUPERARE LO SCRUTINIO ''STRETTO'' DI COSTITUZIONALITÀ, DEVE OPERARE ALL''INTERNO DEL COMPLESSIVO SISTEMA DELLA PREVIDENZA; ESSERE IMPOSTO DALLA CRISI CONTINGENTE E GRAVE DEL SISTEMA; INCIDERE SULLE PENSIONI PIÙ ELEVATE (IN RAPPORTO ALLE PENSIONI MINIME); PRESENTARSI COME PRELIEVO SOSTENIBILE; RISPETTARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO COME MISURA UNA TANTUM". "UN CONTRIBUTO SULLE PENSIONI COSTITUISCE, PERÒ, UNA MISURA DEL TUTTO ECCEZIONALE, NEL SENSO CHE NON PUÒ ESSERE RIPETITIVO E TRADURSI IN UN MECCANISMO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PREVIDENZA". LA CORTE HA RITENUTO LEGITTIMA ANCHE LA NORMA SULLA RIVALUTAZIONE DECRESCENTE DEGLI ASSEGNI.   IN CODA LA CONSULTA SPIEGA LA SUA SENTENZA. IN ALLEGATO IL TESTO DELLA SENTENZA (SCARICABILE CLICCANDO IN ALTO O IN BASSO). - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21256


14.7.2016 - PENSIONI - La sentenza 173/2016 sul contributo di solidarietà  e sulla rivalutazione decrescente  spiegata, fatto insolito, con una sintesi di 6 pagine ("PER CAPIRE")  dalla stessa Corte costituzionale: "Per superare lo scrutinio “stretto” di costituzionalità, quel contributo «deve: operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum», nel senso che «non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale». Legittima la «rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici» in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento. Ciò in quanto si è ravvisato non un “blocco integrale” della rivalutazione, bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza». - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21261


26.7.2016 - IL COMMENTO. Tagli alle pensioni, il difficile equilibrio tra conti e diritti. ATTACCO FRONTALE ALLA CORTE COSTITUZIONALE. Il prof. Enrico De Mita demolisce la sentenza 173/16 con la quale la Consulta ha legittimato il prelievo Letta sugli assegni Inps e Inpgi. “Secondo la Corte il prelievo istituito dal comma 486, articolo 1, legge 147/2012 non è configurabile come tributo non essendo acquisito allo Stato, né destinato alla fiscalità generale essendo prelevato in via diretta dall’Inps e dagli enti previdenziali coinvolti i quali lo trattengono all’interno delle proprie gestioni. La tesi non è persuasiva. Si confonde pubblico con statuale, mentre la finalità del concorso è quella generale della collettività. Configurare la spesa degli enti previdenziali come avulsi dalle finalità dell’ordinamento appare una forzatura. Le prestazioni imposte si caratterizzano solo per l’imposizione (senza che la volontà del privato vi concorra) e possono coprire una vasta gamma di prestazioni, mentre le prestazioni finalizzate alla spesa pubblica, sono sempre tributarie, qualunque sia il settore o l’ambito di essa. La Corte è costretta a “inventare” garanzie costituzionali incomprensibili quando dice che il contributo di solidarietà è consentito al legislatore ove non ecceda i limiti di ragionevolezza e affidamento e della tutela previdenziale. Quando il sacrificio «trova giustificazione nell’emergenza economica ma nella sostanza è un tributo, se questo viola i principi costituzionali l’imposizione è incostituzionale». La Corte è un giudice che fa politica. Il sillogismo puramente logico deve cedere il passo alle ragioni concrete che la Corte, collegialmente, adotta. Dunque il contributo non è un tributo, con tutte le cautele confuse che la Corte ha dovuto scrivere. La Corte, ha scritto Sabino Cassese, si interessa di politica sotto specie di diritti, attraverso il diritto. È giudice delle regole non dei fini. Nella sentenza in esame è chiaro che la Corte voleva tutelare dei fini ma la motivazione in diritto è posticcia". - di Enrico De Mita,il sole 24 ore 24 luglio 2016 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21344





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