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Pierluigi Franz, eccezionale cacciatore di atti giudiziari, scopre altre due sentenze (n. 6702 e 12338/2016) della sezione Lavoro della Cassazione che rafforzano incredibilmente la linea di quanti sostengono che il prelievo sulle pensioni varato per via amministrativa dall'Inpgi il 28 settembre 2016 ed avallato il 20 febbraio 2017 solo dal Ministero del Lavoro (e non dal Ministero dell'Economia) violi Costituzione, leggi ordinarie e giurisprudenza costante della stessa Cassazione e della Consulta. "La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto". Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce, a maggior ragione, a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro, con riguardo a pensioni non ancora maturate; in tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici".


11.6.2017 - Le due sentenze sono pubblicate in coda.  Ed ecco alcuni passaggi significativi delle due sentenze stesse:


a) "Questa Corte, nel decidere l'analoga questione riguardante la Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009 ha affermato che "in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati". Nello stesso senso questa Corte si è pronunziata con le sentenze n. 25029 e n.25030 del 2009, con l'ordinanza della Sez. 6 n. 2749 del 2013, con la sentenza n. 53 del 2015". (sentenza 6702/2016)


.....................................


b) "....è stato pertanto enunciato il principio secondo cui "una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo" (cfr., fra le molte, Cass. n. 11792/2005; n. 25029/2009; n. 25212/2009; n. 20235/2010; n. 8847/2011; n. 13067/2012; n. 1314/2014)". (sentenza 12338/2016).


Ed ecco i testi delle due sentenze citate:


1- Cassazione Sez. LAVORO CIVILE, Sentenza n.  6702 del 06/04/2016 (Presidente MAMMONE GIOVANNI Relatore TORRICE AMELIA). - TESTO IN http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160407/snciv@sL0@a2016@n06702@tS.clean.pdf 


2 - Sez. LAVORO CIVILE, Sentenza n. 12338 del 15/06/2016 (Presidente MAMMONE GIOVANNI  Relatore NEGRI DELLA TORRE PAOLO). - TESTO IN http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160616/snciv@sL0@a2016@n12338@tS.clean.pdf


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11.6.2017 - INPGI/Pensioni (e contributi di solidarietà) tra Parlamento, Ministeri vigilanti (Economia e Lavoro), Corte costituzionale, Cassazione, sezioni Lavoro dei Tribunali e Corte dei Conti. Giurisprudenza minima ragionata dal 2002 in poi. RICERCA DI FRANCO ABRUZZO/presidente di Unpit - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23191






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