Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

Risposta fornita per conto del Governo dal Sottosegretario al Lavoro Massimo Cassano all’interrogazione sull’INPGI presentata dai deputati del Sel Airaudo e Scotto: "Non sembrano sussistere, allo stato attuale, i presupposti per la nomina di un commissario straordinario prescritti dal decreto legislativo n. 509 del 1994". (Non una parola sulle entrate previdenziali che peggiorano di mese in mese, ndr).

Atto Camera. Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017 nell'allegato B della seduta n. 746 4-15254 presentata da AIRAUDO Giorgio  -  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, inerente alla situazione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) si rappresenta quanto segue sulla base degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Preliminarmente, è opportuno ricordare che, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, la vigilanza sugli enti previdenziali privatizzati, tra cui, per l'appunto, l'INPGI, è esercitata, in via primaria, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, per due sole Casse (Cassa forense e Cassa del notariato), anche dal Ministero della giustizia. Tale vigilanza, in particolare, si estrinseca:
nella nomina di rappresentanti nei collegi sindacali;
nella formulazione di motivati rilievi sui documenti contabili e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali;
nell'approvazione delle delibere adottate in materia previdenziale, assistenziale, statutaria e organizzativa.



I predetti Ministeri esercitano inoltre un'attività di vigilanza sull'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni degli enti previdenziali privatizzati.
È infine attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un potere di commissariamento degli enti previdenziali privatizzati nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, ossia:
disavanzo economico-finanziario, così come rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico;
gravi violazioni di legge sulla corretta gestione da parte degli organi di amministrazione e di rappresentanza. 
 L'esercizio del potere di commissariamento è inoltre previsto in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, sulla base delle risultanze dei bilanci tecnici (articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995).
In siffatte ipotesi, il commissario straordinario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari al riequilibrio della gestione economico-finanziaria degli enti in parola.
Tanto premesso, occorre precisare che la situazione in cui versa l'INPGI trae le sue origini dalla profonda crisi del settore dell'editoria che ha avuto notevoli ripercussioni sui livelli occupazionali della categoria determinando, a carico della gestione, un aumento dei costi per il ricorso agli ammortizzatori sociali.
I Ministeri vigilanti hanno posto la massima attenzione sulla situazione finanziaria dell'INPGI, rappresentando all'istituto medesimo, sia in sede di valutazione delle modifiche regolamentari e dei relativi bilanci tecnici sia in sede di trattazione dei bilanci d'esercizio, la necessità di adottare misure correttive finalizzate al riequilibrio della gestione.
Al riguardo, proprio al fine di assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale e la tenuta del sistema, il consiglio di amministrazione dell'INPGI ha promosso, sin dal luglio dello scorso anno, un processo di riforma del proprio regime previdenziale. Tale processo avviato sulla base dei rilievi dei Ministeri vigilanti e attualmente al vaglio degli stessi, prevede una serie di interventi tra i quali la modifica del sistema di calcolo pensionistico mediante l'introduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2017, del modello di calcolo contributivo in analogia al sistema pensionistico in vigore nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
È inoltre sottoposta all'esame dei Ministeri vigilanti la delibera n. 62 del 28 settembre 2016  (approvata il 21.2.2017, testo in http://www.inpgi.it/?q=node/1519
 , ndr) con la quale il consiglio di amministrazione dell'INPGl è intervenuto sulla materia previdenziale e assistenziale, definendo nel contempo un'articolata struttura di salvaguardie. Parimenti, risulta essere al vaglio dei predetti Ministeri la delibera n. 63 del 28 settembre 2016 che istituisce, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, un contributo di solidarietà da porre a carico di tutti i percettori di rendite pensionistiche. Allo stato, pertanto, i Ministeri vigilanti stanno valutando, sulla base degli elementi tecnici messi a disposizione dall'INPGI, la compatibilità del nuovo sistema (ivi comprese tutte le deroghe previste) con l'obiettivo prioritario di concorrere al progressivo risanamento della gestione, nella prospettiva di assicurarne la stabilità di lungo periodo.
Alla luce di quanto sin'ora esposto, pertanto, non sembrano sussistere, allo stato attuale, i presupposti per la nomina di un commissario straordinario prescritti dal decreto legislativo n. 509 del 1994.
Con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare dell'INPGI e agli indirizzi strategici assunti in tale ambito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, occorre ricordare, in via generale, che le procedure di alienazione degli immobili degli enti previdenziali privatizzati sono escluse dall'applicazione dei princìpi e delle norme vigenti sulle dismissioni immobiliari degli enti pubblici.
Gli enti previdenziali privatizzati, infatti, hanno la piena autonomia gestionale del proprio patrimonio ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e in un'ottica di tutela degli interessi previdenziali ed assistenziali dei propri iscritti. L'attività di investimento di tali enti soggiace ai soli limiti derivanti dalla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Nel caso in esame. l'INPGI ha precisato che le procedure di costituzione del fondo immobiliare «G. Amendola», nonché le modalità di gestione e di governance dello stesso, sono state sempre adottate nel rispetto della normativa vigente. In particolare, l'individuazione della società alla quale affidare la gestione del fondo è avvenuta sulla base di una formale procedura di gara europea, disciplinata dal codice degli appalti, le cui fasi si sono svolte nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza in ordine alla valutazione delle offerte da parte della commissione esaminatrice.
L'Istituto ha altresì evidenziato che la stima del valore del patrimonio confluito nel fondo immobiliare è avvenuta, in conformità ai protocolli standard per tale tipologia di operazioni, sulla base di una procedura di valutazione da parte di una società specializzata. Quest'ultima, in qualità di soggetto terzo e indipendente, ha provveduto a determinare l'ammontare delle singole unità immobiliari. L'intero processo è stato peraltro reso pubblico sul sito web istituzionale dell'INPGI.
Per quanto concerne il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati, occorre ricordare che l'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha introdotto una specifica disciplina che mira a rafforzare tale attività attribuendola alla COVIP. La COVIP esercita il controllo anche mediante ispezioni presso gli enti in parola, richiedendo la produzione degli atti e dei documenti ritenuti necessari.
Ai sensi del decreto ministeriale del 5 giugno 2012, la COVIP è tenuta a trasmettere ai Ministeri vigilanti, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione dettagliata sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, alla fine dell'anno precedente, di ciascuno degli enti in parola.
Nel caso in esame, le relazioni annuali trasmesse dalla COVIP hanno evidenziato talune problematiche in ordine alla gestione patrimoniale dell'INPGI concernenti principalmente l'eccessiva concentrazione degli investimenti nel real estate la cui incidenza sulle attività totali è passata dal 51,8 per cento alla fine del 2014 al 53,2 per cento alla line del 2015. Tali investimenti condizionano in maniera significativa il grado di liquidità delle risorse a disposizione della gestione sostitutiva dell'AGO con la conseguente necessità di, rimodulare la politica di investimento mediante la valorizzazione e la vendita degli investimenti immobiliari.
Al riguardo, l'INPGI ha precisato che l'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare confluito nel Fondo «Giovanni Amendola» è attuata dalla società incaricata della gestione dello stesso e che quest'ultima sta realizzando, in autonomia, le diverse fasi del piano di vendita, predisposto sulla base dei princìpi e delle procedure standard di mercato. 
Riguardo poi alle preoccupazioni sollevate circa la «reale situazione dei conti» dell'INPGI e sulla «corrispondenza dei bilanci degli ultimi quattro anni alla reale situazione economica e finanziaria», occorre precisare che i bilanci dell'istituto, in attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 509 del 1994 e delle altre norme di legge, regolamentari o statutarie che disciplinano la materia, sono sottoposti, oltre che alle ordinarie procedure di verifica ad opera della società di revisione dei conti e del collegio sindacale, ai controlli dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti. Tali attività di controllo mirano a garantire la totale veridicità della rappresentazione contabile in relazione ai fenomeni sostanziali sottesi.
Infine, per quanto concerne la presunta «attenuazione del ruolo di vigilanza e di controllo» sull'attività dell'INPGI da parte dei rappresentanti delle amministrazioni vigilanti nel collegio sindacale dell'Istituto, occorre precisare che, nell'atto parlamentare in esame, non risultano adeguatamente esplicitate e motivate le presunte «cause» che, a giudizio degli interroganti, avrebbero determinato «l'attenuazione del ruolo di vigilanza e controllo» da parte dei suddetti rappresentanti.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: 
Massimo Cassano.


                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Atto Camera - Interrogazione a risposta scritta 4-15254 presentato da AIRAUDO Giorgio - Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726



AIRAUDO e SCOTTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
nelle scorse settimane oltre mille giornalisti in una petizione pubblica hanno manifestato profonda preoccupazione per la cosiddetta «riforma» varata dal consiglio di amministrazione dell'Inpgi (Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani) che stabilisce un prelievo di solidarietà dalle pensioni in essere, eleva l'età pensionabile a 66 anni e 7 mesi di età, sancendo quelle che appaiono inique e incostituzionali disparità tra gli iscritti e rappresentando di fatto un ostacolo al riequilibrio del mercato del lavoro tra ingressi e uscite, e taglia pesantemente molte delle prestazioni erogate;
tali misure, oltre tutto, non appaiono agli interroganti idonee a mettere in sicurezza i conti dell'Istituto a causa della grave crisi che attanaglia oramai da 6 anni il settore dell'editoria –:
quali iniziative intenda adottare il Governo per accertare la reale situazione dei conti dell'Inpgi;
se il Governo non intenda verificare, per quanto di competenza, la corrispondenza dei bilanci dell'Inpgi degli ultimi quattro anni alla reale situazione economica e finanziaria;
se il Governo non intenda verificare la sussistenza oggettiva delle plusvalenze derivanti dai conferimenti immobiliari al fondo «G. Amendola» e assumere ogni iniziativa di competenza per chiarire tali operazioni contabili;
se il Governo non ritenga di dover acquisire la stima complessiva della rivalutazione del patrimonio immobiliare operata, con l'avvio del fondo, dall’«esperto indipendente», nonché le stime di apporto dei conferimenti redatte dal medesimo «esperto indipendente», onde accertare la corrispondenza con i reali valori di mercato dell'epoca;
se il Governo non intenda individuare quali siano le cause che con tutta evidenza, ad avviso degli interroganti, hanno attenuato il ruolo di vigilanza e controllo da parte dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri competenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze) presenti negli organi collegiali dell'Inpgi, di fronte al determinarsi del gravissimo e irreversibile sbilancio nei conti dell'ente provocato dal ricorso continuo agli stati di crisi da parte degli editori, ai contratti di solidarietà e alla cassa integrazione;
se il Governo non intenda accertare se quello che gli interroganti giudicano un affievolimento, di fatto, del ruolo di vigilanza da parte dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati continui tuttora;
quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare affinché nella dismissione delle case dell'Inpgi vengano introdotti e rispettati criteri di trasparenza;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere perché i prezzi di vendita siano rapportati alla situazione reale e attuale del mercato immobiliare, con l'applicazione dello sconto riconosciuto dalle consuetudini su alloggi occupati, e affinché siano garantite tutele reali per le fasce deboli e per chi non può comprare;
se non si intenda verificare, per quanto di competenza, la correttezza sostanziale, oltre che formale, del bando di gara pubblico e delle varie fasi nella costituzione e gestione del fondo «G. Amendola»;
se non si intendano assumere iniziative per chiarire le finalità dell’«operazione Fondo», viste le dichiarazioni dei vertici dell'Inpgi che solo due anni fa escludevano tassativamente di voler vendere, e le finalità del piano di dismissioni, considerate le incongrue modalità con cui, ad avviso degli interroganti, si sta attuando;
quali iniziative il Governo intenda attivare affinché, anche nel piano di dismissioni si tenga conto della natura pubblica del patrimonio dell'Inpgi, che ha funzioni sostitutive dell'Inps ed è ente previdenziale privatizzato incaricato di pubbliche funzioni a norma dell'articolo 38 della Costituzione, con finalità puramente sociali, e non di perseguimento del massimo profitto mediante quelle che appaiono agli interroganti spericolate e oblique operazioni immobiliari;
se non si intenda verificare con quali strumenti e con quali modalità l'Inpgi affronti, per garantire le normali attività e il pagamento delle prestazioni dovute per legge, le esigenze di cassa e le carenze di liquidità;
quali iniziative urgenti il Governo intenda predisporre per riportare l'Inpgi sui binari della trasparenza nonché della sana e prudente gestione;
come si intenda garantire a chi ha versato «fior fiore» di contributi per decenni, a chi è in pensione, a chi sta per andarci e a chi si avvicina o svolge una professione che ha attinenza con i diritti costituzionali quale il diritto all'informazione, la certezza di avere una previdenza e un'assistenza degne di questo nome;
se, in situazione così gravemente compromessa, il Governo non ritenga indispensabile assumere le iniziative di competenza per il commissariamento dell'ente, qualora tale misura non fosse già tardiva. (4-15254)   - - TESTO IN
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/15254&ramo=CAMERA&leg=17&risposta=INPGI&testo=Inpgi



§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



30.1.2017 - Camera  dei Deputati. Interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. I parlamentari di Si-Sel, Giorgio Airaudo e Arturo Scotto chiedono: "a) come si intenda garantire a chi ha versato «fior fiore» di contributi per decenni, a chi è in pensione, a chi sta per andarci e a chi si avvicina o svolge una professione che ha attinenza con i diritti costituzionali quale il diritto all'informazione, la certezza di avere una previdenza e un'assistenza degne di questo nome;  b) se, in situazione così gravemente compromessa, il Governo non ritenga indispensabile assumere le iniziative di competenza per il commissariamento dell'ente, qualora tale misura non fosse già tardiva". - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22579










 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com