Nuovi poteri per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La novità è inserita nel decreto legge sugli “Obblighi comunitari”, convertito in legge (101/2008, ndr) dal Parlamento definitivamente la settimana scorsa, lo stesso su cui si sono scatenate le discussioni per le norme “SalvaRete4”, poi riviste in parte dal governo.
Secondo le nuove disposizioni, l’Agcom ha nuovi poteri per sanzionare più velocemente e con più rigore le violazioni in materia di limiti di affollamento per pubblicità, sponsorizzazioni e televendite.
La nuova legge, che modifica il Testo Unico sulla televisione, accorcia notevolmente l'iter necessario all'Autorità per arrivare a fissare multe, e porta le sanzioni massime a 258.228 euro, contro il limite precedente di 51 mila euro.
Inoltre la nuova normativa “cancella” la possibilità per le parti sanzionate di “oblare”, cioè di pagare “in misura ridotta” (1/3 del massimo della multa o anche il doppio del minimo se più favorevole al “reo”) con “sconti” che riducevano a volte a un decimo l'ammontare delle multe realmente pagate, facendo perdere di efficacia gli interventi dell'Autorità.
L'aspetto più qualificante della nuova normativa è quello che rende più veloce l'intervento dell'Autorità guidata da Corrado Calabrò, cancellando una procedura che prevedeva ben 5 passaggi (avvertimento, diffida, richiesta giustificazioni, prosecuzione del comportamento illegittimo e solo alla fine sanzione) e facendo rientrare la materia pubblicitaria nel normale iter sanzionatorio amministrativo.
Due le modifiche che sono invece stare apportate al testo per la parte relativa all’emendamento SalvaRete4.
Quando si parla di trasformazione delle attuali licenze Tv in autorizzazioni il termine prima utilizzato “modifica” sarà tramutato in “conversione” in modo che “il contenuto non venga arbitrariamente modificato nel passaggio all'autorizzazione”.
Non è invece stata accolta la richiesta dell'opposizione di inserire nel testo un riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, del 31 gennaio scorso, su Europa 7.
Ma anche in questo caso ci sono delle novità, nei giorni scorsi il Consiglio di Stato si è espresso sull’annosa vicenda, stabilendo che toccherà al governo mettere ordine sul caso, nel rispetto della sentenza della Corte di Giustizia Ue.
Ritenuto “tardivo” e respinto invece il ricorso di Europa 7 che puntava ad annullarne l'autorizzazione a trasmettere di Rete 4.
I giudici reputano “inammissibile” la richiesta di Europa 7 di condannare direttamente il ministero dello Sviluppo economico - che ha assorbito anche le competenze del dicastero delle Comunicazioni - a un “facere” specifico, cioè all'assegnazione della rete o delle frequenze.
La “strada corretta” da seguire, spiegano, è la richiesta al ministero di “porre in essere ogni adempimento necessario all'attribuzione di frequenze e di reagire contro l'eventuale inerzia o diniego espresso”.
A questo punto il ministero, “unitamente all'Autorità”, dovrà “rideterminarsi sull'istanza di Europa 7” , “con piena applicazione della sentenza della Corte di Giustizia”.
Il ministero dovrà chiarire, tra l'altro, come ha risposto all'attuale sentenza del Consiglio di Stato; quali frequenze si sono rese disponibili dal 2000 a oggi e quali modalità di assegnazione sono state adottate; qual è la situazione della concessione di Europa 7, che secondo l'amministrazione è scaduta nel 2005 (aspetto sul quale pende ancora un contenzioso di primo grado). Anche l'Autorità dovrà produrre una relazione su tali questioni, precisando i motivi per cui non ha adottato il piano frequenze, come prevedeva invece la concessione rilasciata a Europa 7. Infine, la stessa Europa 7 dovrà documentare l'attività svolta dal 1999 con i relativi bilanci, spiegando tra l'altro perchè non ha partecipato alla gara per l'assegnazione di frequenze bandita dall'ex ministro Paolo Gentiloni nel 2007.
Raffaella Natale
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(11 giugno 2008 notizia 186110)
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Legge 6 giugno 2008, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59. Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008
Art. 8-novies. Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086
1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radio-televisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
Art. 8-decies. Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303
1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:
«2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media».
3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «previste dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e 2».