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PEREQUAZIONE automatica delle pensioni: anche la Corte dei Conti del Veneto, come la Corte dei Conti della Lombardia, respinge le pretese dell'Inps e, con ordinanza, sospende il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità collegate al dl 65/2015 che ha sostanzialmente eluso gli effetti della sentenza 70/15 della Consulta.

Note a cura dell’Avv. Prof. Lorenzo Camarda del Foro di Vicenza che ha patrocinato i ricorsi dinnanzi alla Corte dei Conti di Milano e di Venezia.


Il diritto violato - La difesa del diritto di godere (nel tempo) di una pensione il cui valore, in termini di potere di acquisto sia: a) tendenzialmente proporzionale tra ultimo stipendio goduto e trattamento pensionistico, b) sufficientemente adeguato al costo della vita, c) approssimativamente progressivo rispetto gli scaglioni dei trattamenti degli altri pensionati del medesimo settore lavorativo, è diritto costituzionalmente protetto. A stabilirlo sono gli artt. 36, comma 1; 38, comma 2 e 3 della Carta Costituzionale.


Sotto la lente di ingrandimento - La vicenda dell’azzeramento della rivalutazione automatica delle pensioni con trattamento superiore a sei volte il minimo INPS, per il triennio 2012-2013-2014, per effetto dell’art. 24, comma 25 e 25 bis del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2015, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.109.


Brevi nozioni da conoscere in materia di pensioni


a) la pensione è “una retribuzione differita”. Come risulta da giurisprudenza costante della Corte Costituzionale (Ex multis: Sentenza Corte. Cost. 116/2013).


b) ”La proporzionalità e l’adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta” (ex multis: sentenze Corte Costituzionale n. 316/2010, n.106/1996; n.173/1986; n.46/1979; n.176/1975).


La reazione del pensionato- Sulla presunta violazione di questi articoli della Costituzione sopracitati (e sualtri ancora) sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dinnanzi anche alle Corti dei Conti della Lombardia e del Veneto che, dopo averle vagliate con attenzione, le hanno rimesse o rinviate all’ attesa pronuncia della Consulta.


Le ragioni della domanda del pensionato - Le principali ragioni sulle quali ruota la richiesta per sollevare la questione dinnanzi alla Corte Costituzionale sono state:


a) La presunta violazione del principio di proporzionalità (art. 36,comma 1 Cost.) tra ultimo stipendio goduto e attuale pensione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur consentendo un margine di deroga alla pura proporzionalità matematica, garantisce una “certa” proporzionalità tra ultima retribuzione stipendiale e successivi trattamenti pensionistici. Ci si chiede, allora, come possa essere assicurata una qualsivoglia proporzionalità (cioè un rapporto proporzionale tra due fattori) assumendo il parametro zero che è il frutto dell’azzeramento.


b) La presunta violazione del principio progressività tra gli scaglioni di trattamenti pensionabili in riferimento ai pensionati del medesimo settore. Vale anche per questa fattispecie il principio appena sopra  invocato dell’impossibilità di alcuna graduazione utilizzando il parametrozero.


c) La presunta violazione del principio di adeguatezza (art. 38, comma 2 Cost.) della pensione al tenore di vita assicurato dalla stessa pensione in godimento lungo l’arco dell’intera esistenza, rispetto al tenore di vita assicurato al momento dell’ultima retribuzione stipendiale.


d) La presunta violazione del principio di uguaglianza (art.3, Cost.). Nasce dal combinato disposto della violazione dei principi invocati precedentemente.


e) Il disconoscimento delle indicazioni della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Il prolungamento dell’azzeramento della rivalutazione automatica delle pensioni oltre le sei volte il minimo INPS di tre anni 2012-2103-2014 (senza soluzione di continuità). E’ vero che, in via eccezionale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha già consentito per un solo anno (2008) tale azzeramento, ma è anche vero che tale eccezione risulta incompatibile alla misura di tre anni consecutivi (senza soluzione di continuità), come la stessa Corte Costituzionale ha indicato espressamente.


L’orientamento giurisprudenziale recente assunto dalla Corte dei Conti della Lombardia e del Veneto - L’orientamento giurisprudenziale non è ancora chiaramente definito, ma risulta significativo che le Corti dei Conti della Lombardia e del Veneto, in un primo momento diversamente orientate, a partire dall’autunno 2016, abbiano assunto una posizione di merito (una rivisitazione della materia dovuta anche alla sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2016 ,n. 173) e di opportunità (in attesa della ormai imminente pronuncia della Consulta) che danno qualche motivo di speranza ai ricorrenti.


Corte dei Conti della Lombardia


1) In attesa che il Giudice, Dott. Eugenio Musumeci, depositi l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, si riporta il Dispositivo letto in aula e depositato nelle forme di legge in Segreteria del Giudice. Dispositivo dell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 2 dicembre 2016 della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale-Lombardia (Giudice Dottore Eugenio Musumeci) con riguardo agli artt. 3, secondo comma, 36 primo comma e 38 secondo comma Cost. per presunta violazione del comma 25 dell’art. 24 del D.L. n.201/2011 (convertito in legge n.214/2011), come novellato dall’art. 1 del D.L. n.65/2015 (convertito in legge n.109/2015), nella parte in cui prevede che “la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1,della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e 2013… non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo di trattamenti medesimi”; ed inoltre del comma 483 dell’art. 1 della legge n.147/2013, nella parte in cui prevede che “per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448…per il solo 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS”. (in giudizio n. 28565 Dott. Salvatore Carcagnolo/INPS, patrocinante Avv. Lorenzo Camarda).


2) Ordinanza di sospensione c.d. impropria del 24 novembre 2016, n. 127 della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale-Lombardia (Giudice Dottoressa Giuseppina Veccia) in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale richiamate al punto 1. (In giudizio n. 28567 Dott. Leone Edoardo/INPS, patrocinante Avv. Lorenzo Camarda).


3) Ordinanza di sospensione c.d. impropria del 25 ottobre 2016, n. 100 della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale-Lombardia (Giudice Dott. Eugenio Madeo) in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale, richiamate al punto 1. (In giudizio n. 28568 Dottoressa Maria Grazia Margonari/INPS patrocinante Avv. Lorenzo Camarda).


4) Ordinanza di sospensione c.d. impropria del 15 dicembre 2016, n. 235 della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale-Lombardia (GiudiceDottoressa Luisa Motolese) in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale richiamate al punto 1. (In giudizio n. 28568 Avv. Elio Marletta/INPS, patrocinante Avv. Lorenzo Camarda).


Corte dei Conti del Veneto


5) Ordinanza di sospensione c.d. impropria del 19 gennaio 2017, n. 4 della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale-Veneto (Giudice Dottoressa Giuseppina Mignemi) in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale richiamate al punto 1. (In giudizio n. 30173/PC Avv. Lorenzo Camarda/INPS patrocinante in proprio).


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