Il Sole 24 Ore del 7.6.2008
Consulta su Stato-Regioni: Liguria censurata sui massaggi sportivi
Quattordicesima sentenza in materia di Albi: le Regioni non possono istituire professioni. Questo compito spetta soltanto allo Stato.
Franco Abruzzo
ROMA
Quattordicesima sentenza (n. 179/2008) della Corte costituzionale in tema di professioni. Questa volta a finire sotto la scura della Consulta è una norma (l’art. 34 della legge 6/2002) della Regione Liguria, che istituisce la figura del massaggiatore sportivo. Tale norma, regolando il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, non rispetta il limite imposto dall'art. 117 (comma terzo) della Costituzione ed è stata dichiarata costituzionalmente illegittima
La Corte costituzionale ha ribadito che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali».
L'art. 1 della legge 43/2006 dà soltanto allo Stato il potere di definire le «professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione…. i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione».
Finora erano 13 le sentenze (353/2003; 319/2005, 355/2005, 405/2005 e 424/2005; 40/2006, 153/2006, 423/2006, 424/2006 e 449/2006; 57/2007 e 300/2007; 93/2008) della Corte costituzionale che difendono l’unità giuridica della Repubblica in materia di attività professionali regolamentate. A queste 13 sentenze si è aggiunta la XIV sentenza (179/2008). In sostanza spetta unicamente allo Stato istituire nuovi Albi e individuare nuove figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici. L’articolo 33 (V comma) della Costituzione prevede un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale: anche questa norma fa dello Stato l’arbitro esclusivo delle professioni intellettuali.
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