5.1.2016 - Nel convulso fine 2016 del post referendum, il nuovo Governo con il “solito” decreto mille proroghe ha rinnovato per un altro anno i contratti di lavoro di 40 mila precari della Pubblica Amministrazione, provvedimento che interessa tra gli altri anche i giornalisti precari degli uffici stampa pubblici, docenti, ricercatori, personale amministrativo degli Enti Locali, LSU, Regioni e Ordini professionali. Immaginiamo che per questi 40 mila lavoratori e le loro famiglie il provvedimento significhi la possibilità di poter far fronte alle esigenze quotidiane per ancora un altro anno, il 2017. Ciò detto ci siamo anche chiesti se un provvedimento a scadenza sia veramente rispettoso della dignità e dei diritti dei lavoratori. Secondo noi è chiaro, infatti, come il Governo abbia deciso di non decidere e di rinviare il problema alla fine di questo anno. A dicembre 2017 infatti, che cosa succederà per questi 40 mila precari? Dovranno ancora sperare nella magnanimità dell’esecutivo di turno per vedersi concedere l’ennesima proroga?
Resta poi aperta la questione di tutti quei lavoratori precari ai quali nonostante gli oltre tre anni di servizio presso un Ente pubblico non sono stati prorogati i contratti. Sono infatti oltre 10 mila i precari dall'incerto destino: lavoratrici e lavoratori di vari istituti come l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istat, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (Snpa), il CNR e molti altri. Questi enti potrebbero, però, rientrare nel secondo comma dell'articolo 1 del dlgs 165/2001 che definisce il concetto di pubblica amministrazione. Purtroppo ad oggi l’unica e più efficace strada ancora percorribile è quella di rivendicare i propri diritti davanti ai Giudici viste anche le pronunce favorevoli delle più alte Corti interne ed europee.
Rimborsoprecari.it, iniziativa nata dalla pluriennale esperienza nella gestione contenzioso contro la Pubblica Amministrazione di Studio Legale Frisani e Gestione Crediti Pubblici, offre senza alcun costo iniziale questa possibilità: adire un Giudice affinché riconosca sia il diritto risarcimento del danno per gli anni di precariato e sia il diritto alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro. La battaglia legale punta anche a convincere il Parlamento a varare una normativa di stabilizzazione (come è avvenuto con la legge finanziaria per il 2008 sotto la spinta dell'allora ministro del Lavoro Cesare Damiano).
Se sei un precario della P.A. visiti il nostro sito www.rimoborsoprecari.it e scopri se possiedi i 5 requisiti per fare ricorso oppure chiamaci al 800629585. - Lo staff di rimborsoprecari.it
Dott.ssa Silvia Malandrin - GCP - Gestione Crediti Pubblici - Cell 392 9582027 - Numero verde precari 800 62 95 85 - www.gestionecreditipubblici.it
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
1.1.2017 - Pubbliche amministrazioni (Ordini professionali compresi): il decreto legge n. 244/2016 del 30.12.2016 proroga al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto). Il provvedimento interessa i giornalisti precari degli uffici stampa pubblici. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22340
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
.Testo unico (aggiornato) sul Pubblico impiego (Dlgs 165/2001)
TITOLO I/Principi generali - Art. 1/Finalità ed ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. (1)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (2)
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 21, co. 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, co. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, dall'art. 2, co. 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2011, n. 10.