2.1.2017 - La legge di Bilancio 2017 innova l’istituto del cumulo dei contributi maturati presso gestioni previdenziali diverse. Viene estesa la possibilità di utilizzare il cumulo ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia anche nel caso in cui il lavoratore abbia già maturato il diritto alla pensione nelle gestioni a cui è, o è stato, iscritto e diviene utilizzabile anche per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. Il cumulo è stato esteso anche alle Casse professionali. Quando il criterio di calcolo sarà a regime, scomparirà ogni differenza economica e finanziaria tra gli istituti della totalizzazione, della ricongiunzione e del cumulo; ogni ente previdenziale sarà chiamato a trasformare in rendita il montante accumulato. Una delle misure di maggiore importanza del “pacchetto previdenza” nella legge di Bilancio 2017 è costituita dall’ampliamento dal 1° gennaio 2017, rispetto alla normativa vigente, della possibilità di cumulo gratuito prevista a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che hanno maturato periodi non coincidenti di anzianità contributiva in diverse gestioni del sistema previdenziale pubblico obbligatorio. Tale opportunità è stata poi estesa durante il percorso parlamentare, contrariamente a quanto inizialmente previsto, anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.
COME FUNZIONA - Va ricordato come l’istituto del cumulo sia già presente nel nostro ordinamento sulla base della Legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013) che ha previsto, all’art. 1 commi da 239 a 246, la possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative. Nello specifico si consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
Tali disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.
La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011, più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi. La prestazione decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi. Per l’importo di pensione le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto” pro quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Le innovazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2017 - Rispetto alla legislazione vigente viene estesa la possibilità di cumulo ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia anche al caso in cui il lavoratore abbia già maturato diritto a pensione in qualcuna delle gestioni cui è o è stato iscritto. Inoltre, il cumulo diviene utilizzabile anche per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. Nello specifico, ogni gestione interessata dal cumulo calcola pro-quota il trattamento pensionistico in base all’anzianità maturata presso di essa e ai relativi contributi e redditi di riferimento, utilizzando le regole di calcolo proprie della gestione (comunque destinate nel tempo a convergere). Con il cumulo sarà allora possibile accedere sempre in modo gratuito anche alla pensione anticipata, utilizzando allo stesso modo eventuali contributi accantonati presso le Casse dei liberi professionisti iscritti agli Albi. Coloro per i quali sono poi in corso procedimenti di ricongiunzione onerosa in base alla legge 29/1979 possono, qualora divenuti eligibili per il cumulo gratuito, riottenere le somme versate. Parimenti, coloro per i quali sono in corso procedimenti di totalizzazione con ricomputo contributivo della pensione in base al D.Lgs. 42/2006 possono, previa rinuncia alla totalizzazione, avvalersi del cumulo gratuito.
CONSIDERAZIONI - Va sottolineato come con il cumulo gratuito costituisce una terza soluzione che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione. Quali le differenze? E’ opportuno riepilogare come la ricongiunzione è una misura che, a titolo oneroso, permette di trasferire tutti i contributi versati in gestioni differenti, all’interno di un’unica gestione che, attraverso le proprie regole di calcolo, erogherà la pensione. Tale sistema consente di gestire tutti i contributi versati in differenti casse come se fossero stati erogati, fin dall’inizio, alla gestione di destinazione quindi al fondo in cui vengono fatti confluire i vari flussi. I costi della ricongiunzione non sono fissi ma variano in base all’età e agli anni che devono essere accorpati. Per quel che riguarda l’istituto della totalizzazione, pur essendo a titolo gratuito, esso esegue il calcolo della pensione totale attraverso il metodo contributivo. Entrambi gli istituti tendono a rispettare un equilibrio finanziario e attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata. La modalità basata sul cumulo gratuito consente, invece, di sommare l’importo di ogni gestione differente sulla base delle singole regole che le governano.
Va evidenziato ancora come il cumulo gratuito fosse uno dei “punti chiave” condiviso nel Verbale di intesa Governo-Sindacati del 28 settembre scorso e fosse perorato dai diversi “stakeholders” previdenziali, non ultimo lo stesso Presidente dell’Inps. Come osserva l’Ufficio parlamentare di bilancio, “di fronte alle trasformazioni del mondo del lavoro, dove sono sempre più frequenti carriere trasversali per tipologia contrattuale, posizione professionale, gestione e Ente previdenziale di riferimento, è da considerare positivamente che, ai fini del calcolo della pensione, venga presa come riferimento la carriera nella sua interezza, senza artificiosi frazionamenti imposti dalla normativa e dall’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sociale così come prodotto dalla sua evoluzione storica”. In un mercato del lavoro che richiede crescenti dosi di flessibilità e adattamento, prosegue l’Upb, le regole pensionistiche non devono penalizzare i percorsi professionali dinamici e mobili. Inoltre, questo principio di salvaguardia della continuità della carriera assume ulteriore rilevanza visto che l’allungamen della vita e l’invecchiamento della popolazione richiedono continui aggiustamenti in avanti dei requisiti di età e di contribuzione per il pensionamento. È utile rimarcare che, è la chiosa, una volta che il criterio di calcolo ad accumulazione nozionale delle pensioni sarà a regime, scomparirà ogni differenza economica e finanziaria tra i tre istituti della totalizzazione, della ricongiunzione e del cumulo; ogni gestione/ente previdenziale sarà chiamato a trasformare in rendita il montante nozionale accumulato presso di sé. (IN http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2017/01/02/legge-di-bilancio-2017-quali-regole-per-il-cumulo-dei-contributi?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quotidiano&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=295111?p=1)
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- Legge di Bilancio 2017, professionisti: cumulo gratuito dei contributi
- Legge di Bilancio 2017: anche le casse dei professionisti ammesse al cumulo gratuito
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11.12.2016 - L'ANGOLO DELL'ESPERTO - Cosa dice la legge di stabilità per il 2017 sul CUMULO GRATUITO. Interessati anche i professionisti che possono unire tutti gli spezzoni contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia o quella anticipata (=anzianità). Per ottenere la pensione anticipata gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla “riforma Fornero", attualmente 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e un anno in meno per le donne. CONSIGLIO: i giornalisti leggano bene questo articolo. (IN CODA - Il cumulo gratuito della contribuzione spiegato dall’Istituto con la casistica). - di AUGUSTO MORIGA/dirigente Inpgi 1 e 2-contributi - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22193