ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE - NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO IN TEMA DI DIFFAMAZIONE ONLINE FISSATO DALLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE con sentenza n. 23469 del 18/11/2016 (udienza del 25/10/2016, Presidente AMOROSO GIOVANNI, Relatore DE STEFANO FRANCO) SU RICORSO D’UFFICIO SENZA CONTROPARTI PRESENTATO DALLA PROCURA GENERALE DELLA STESSA SUPREMA CORTE CONTRO DECISIONI DEFINITIVE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI. QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA.
IL PRINCIPIO: «La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell'art. 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali».
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IL TESTO DELLA SENTENZA E' IN http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161118/snciv@sU0@a2016@n23469@tS.clean.pdf
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