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Sentenza della Cassazione (Sezione Lavoro n. 21886 del 28/10/2016, presidente Vittorio Nobile, relatore Francesca Spena) sulla mancata previsione della clausola di contingentamento da parte dell'articolo 3 del Contratto giornalistico Fnsi/Fieg. Accolto il ricorso di un giornalista RAI sulla "nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti e della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dall'1 luglio 1998, con condanna della società alla riammissione in servizio ed al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate". Il giornalista aveva chiesto, altresì, "di accertare il suo diritto alla qualifica di redattore ordinario e di condannare l'azienda al pagamento delle differenze di retribuzione maturate nel corso del rapporto di lavoro".


9.11.2016 - La Cassazione, dando continuità ai principi di diritto già affermati in sue precedenti sentenze (Cass. 17.03.2014 n. 6108; Cass. 22.11.2010 n. 23639; Cass. 8.4.2008 n. 9141), ha accolto il ricorso di un giornalista RAI assunto per sostituzione di personale in ferie. Infatti sulla mancata previsione della "clausola di contingentamento" da parte dell'art. 3 CCNL giornalisti in relazione all'ipotesi qui in esame la Suprema Corte ha osservato che "l'art. 23 della Legge n. 56 del 1987 consente che vengano individuate nei contratti collettivi di lavoro specifiche fattispecie in relazione alle quali è legittima l'apposizione di un termine al contratto di lavoro (pur in assenza di particolari condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ) all'unica condizione che la contrattazione stessa indichi la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato. La mancanza di tale indicazione non permette la sussunzione delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva nell'ambito di quelle consentite dall'art. 23 della legge 56/87. 


La Cassazione nelle pronunzie sopra citate ha anche affermato che la libertà di forme nella stipula dei contratti collettivi (riconosciuta dalla giurisprudenza: cfr. Cass. S.U. 22 marzo proc. nr. 18660/2011 1995 n. 3318) non esclude che peculiari esigenze di certezza degli impegni negoziali richiedano per determinate clausole la forma scritta ad substantiam; evidenti esigenze di certezza impongono che gli accordi ai sensi della Legge n. 56 del 1987, ex art. 23, avvengano secondo forme prestabilite, tali da consentire un controllo delle parti sociali e degli stessi lavoratori e che la clausola di contingentamento venga anche essa fissata in forma scritta, la sola idonea a garantire con certezza anche la eventuale verifica da parte del giudice. Irrilevante è, poi, che il contratto del 2001 abbia riprodotto e confermato per iscritto (al dichiarato fine di evitare incertezze interpretative suscettibili di derivare dalla forma orale dell'accordo) il contenuto di clausole di contingentamento che sarebbero stipulate oralmente- in data 18.7.1995- in relazione alla sostituzione di lavoratori in ferie, posto che non appare ammissibile una sanatoria con effetto retroattivo del rilevato requisito di forma".


Questo il passo centrale della sentenza: "Deve darsi in questa sede continuità ai principi di diritto già affermati da questa Corte(Cass. 17.03.2014 n. 6108; Cass. 22.11.2010 n. 23639; Cass. 8.4.2008 n. 9141), che, nell'affrontare la specifica questione della mancata previsione della clausola di contingentamento da parte dell'art. 3 CCNL giornalisti in relazione all'ipotesi qui in esame (assunzione per sostituire personale assente per ferie) , ha osservato che la L. n. 56 del  1987, art. 23, consente che vengano individuate nei contratti collettivi di lavoro specifiche fattispecie in relazione alle quali è legittima l'apposizione di un termine al contratto di lavoro (pur in assenza di particolari condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori) all'unica condizione che la contrattazione stessa indichi la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato.


La mancanza di tale indicazione non permette la sussunzione delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva nell'ambito di quelle consentite dall'art. 23 L. 56/87.


Questa Corte nelle pronunzie sopra citate ha anche affermato che la libertà di forme nella stipula dei contratti collettivi (riconosciuta dalla giurisprudenza: cfr. Cass. S.U. 22 marzo 1995 n. 3318) non esclude che peculiari esigenze di certezza degli impegni negoziali richiedano per determinate clausole la forma scritta ad substantiam; evidenti esigenze di certezza impongono che gli accordi ai sensi della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, avvenganosecondo forme prestabilite, tali da consentire un controllo delle parti sociali e degli stessi lavoratori e che la clausola di contingentamento venga anche essa fissata in forma scritta, la sola idonea a garantire con certezza anche la eventuale verifica da parte del giudice.


Irrilevante è, poi, che il contratto del 2001 abbia riprodotto e confermato per iscritto (al dichiarato fine di evitare incertezze interpretative suscettibili di derivare dalla forma orale dell'accordo) il contenuto di clausole di contingentamento che sarebbero stipulate oralmente- in data 18.7.1995- in relazione alla sostituzione di lavoratori in ferie, posto che non appare ammissibile una sanatoria con effetto retroattivo del rilevato requisito di forma". - TESTO IN http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161028/snciv@sL0@a2016@n21886@tS.clean.pdf




 



 






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