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La Corte di Cassazione sull'iscrizione in più albi professionali. Incompatibile la presenza nell'Albo degli avvocati e contemporaneamente nell'Albo dei geometri. (La legge consente agli avvocati di essere iscritti nell'elenco pubblicisti dell'Albo dei giornalisti).

a cura di AteneoWeb S.r.l.

Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160725/snciv@sU0@a2016@n15208@tO.clean.pdf , si é espressa in merito alla possibilità di iscrizione in più albi professionali. Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che, l'iscrizione nell'albo degli Avvocati è incompatibile con l'iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l'iscrizione è espressamente consentita, e ciò a prescindere dal concreto ed effettivo svolgimento della diversa attività professionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF n. 204/2015 che aveva confermato la delibera COA di cancellazione dall'albo degli avvocati di un professionista perché contemporaneamente iscritto all'albo dei geometri). (La legge consente espressamente agli avvocati di essere iscritti anche nell'elenco pubblicisti dell'Albo dei giornalisti).





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