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Malattia: sì ai controlli investigativi sul lavoratore se l’azienda sospetta un comportamento illecito. - I datori di lavoro possono contestare i certificati medici non solo avvalendosi dei dati sanitari, quindi di una eventuale visita di controllo, ma anche sulla base di comprovati dati di fatto, quindi con elementi oggettivi che dimostrino che la patologia denunciata dal lavoratore è inesistente. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione.

di assostamparegionali

I datori di lavoro possono contestare i certificati medici non solo avvalendosi dei dati sanitari, quindi di una eventuale visita di controllo, ma anche sulla base di comprovati dati di fatto, quindi con elementi oggettivi che dimostrino che la patologia denunciata dal lavoratore è inesistente. E’ quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17113 depositata il 16 agosto 2016. Come rileva Valeria Zeppilli, avvocatessa, sul sito www.StudioCataldi.it “Nel caso di specie, la controversia era sorta a seguito di licenziamento comminato a un dipendente da un’azienda in ragione di una “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”, testimoniata dal compimento, da parte del lavoratore stesso, di numerose azioni e movimenti incompatibili con la dichiarata lombalgia. Per la Corte, però, sotto tale aspetto non c’è nulla da contestare: la certificazione, infatti, perde di credibilità se sussistono elementi di fatto idonei a dimostrare che la malattia non esiste o, comunque, che essa non è in contrasto con il regolare svolgimento della prestazione lavorativa. Con l’occasione i giudici hanno ribadito che i datori di lavoro possono legittimamente investigare, anche attraverso apposite agenzie, sulle condotte dei propri lavoratori estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa se c’è il sospetto che tali condotte possano influenzare in maniera negativa l’adempimento della prestazione dedotta in contratto. Pedinare il dipendente assente per malattia è possibile anche se la commissione di atti illeciti o comunque irregolari è solo sospettata. Le agenzie, in ogni caso, operano lecitamente esclusivamente se non sconfinano nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, che l’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori riserva direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Su questi presupposti, insomma, il controllo del lavoratore mediante “007” per accertare l’effettività di una malattia (giustificato anche solo dal sospetto) non è ostacolato né dal principio di buona fede né dal divieto di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, dato che il datore di lavoro può decidere autonomamente quando e come compiere i controlli anche occulti e dato che il prestatore d’opera deve operare diligentemente per tutto il rapporto di lavoro”. - La sentenza a questo link:  http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160817/snciv@sL0@a2016@n17113@tS.clean.pdf


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testo in https://assostamparegionali.wordpress.com/2016/08/25/malattia-si-ai-controlli-investigativi-sul-lavoratore-se-lazienda-sospetta-un-comportamento-illecito/


 


 





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