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Stampa

LA LESIONE DEL DIRITTO ALL' IDENTITA' PERSONALE PUO' ESSERE RIPARATA MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DELLA RETTIFICA RICHIESTA DALL' INTERESSATO in base all art. 8 della legge sulla stampa (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10690 del 24 aprile 2008, Pres. Varrone, Rel. Amatucci).

Il diritto di cronaca e di critica, che trova il suo fondamento nella libertà di stampa costituzionalmente garantita (ex art. 21, comma 2, Cost.) in ragione del fondamentale interesse del pubblico all’informazione, è suscettibile di risolversi in attività lesive della identità personale delle persone, intesa come immagine sociale, quand’anche la pubblicazione non ne offenda l’onore e la reputazione. L'interesse della persona a preservare quell'identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l’esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall’ordinamento. Fra questi, quello della rettifica di cui all’art. 8 della legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all’istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano, ovvero se la pubblicazione della rettifica avvenga con modalità o commenti tali da accrescere la lesione dell’identità personale, o addirittura da provocarla essa stessa. Il bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad essere informato (alla cui realizzazione è strumentale l’esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l’interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale è realizzato dall’art. 8, comma 1, della legge sulla stampa col riconoscere il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai “soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata.  L’esercizio del diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall’art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale. (www.legge-e-giustizia.it)


 


TAR: RETTIFICA SOLO SE LESI INTERESSI MORALI O MATERIALI


Roma, 31 marzo 2008. Il diritto di rettifica presuppone che "del richiedente siano state trasmesse immagini od attribuiti atti od opinioni per affermazioni contrari a verità, e ritenuti lesivi dei suoi interessi morali o materiali". Lo ha stabilito, con una ordinanza, la III sezione Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presieduta da Italo Riggio, che ha accolto un ricorso presentato dalla Rai nell'ambito di una controversia nata con i Radicali in merito all'intervento dell'Unione europea sulle agevolazioni fiscali concesse in Italia alle attività commerciali facenti riferimento alla Chiesa cattolica. In contestazione c'era la decisione con cui l'Agcom ha affermato che il Tg1 del 28 agosto del 2007 "ha leso - si legge nel provvedimento - il diritto dell'onorevole Maurizio Turco e del Partito Radicale a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni. Tale considerazione è avvalorata anche dalla circostanza che l'emittente, nel non indicare nell'on. Maurizio Turco e nel Partito Radicale i soggetti italiani che hanno richiesto un intervento dell'Ue in merito alle agevolazioni fiscali concesse in Italia alle attività commerciali facenti riferimento alla Chiesa cattolica, tuttavia, nel riportare oltre alla posizione della Chiesa cattolica, quella di due rappresentanti del mondo politico tra i quali l'on. Paolo Cento e non quella di chi ha presentato formale segnalazione alla Commissione europea, ha ancor di più creato degli ostacoli alla corretta esplicazione della personalità politica dell'on. Maurizio Turco ed in genere del Partito Radicale, sacrificando la verità ideologica e/o politica di tali soggetti". In quella occasione, l'autorità stabilì che il Tg1 era "tenuto entro 24 ore dal provvedimento, a dare corso alla richiesta di rettifica dei Radicali in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli delle quattro edizioni che hanno dato origine alla lesione degli interessi". L'azienda televisiva non ottemperò, e presentò ricorso al Tar, i cui giudici hanno adesso ritenuto che "il ricorso, pur nella opinabilità delle questioni prospettate, appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, in quanto il diritto di rettifica presuppone che del richiedente siano state trasmesse immagini od attribuiti atti od opinioni od affermazioni contrari a verità, e ritenuti lesivi dei suoi interessi morali o materiali", nonché "che nel caso di specie non sussistono tali presupposti, in quanto i soggetti richiedenti la rettifica lamentano proprio l'incompletezza asimmetrica dell'esposizione fatta nelle trasmissioni". (ANSA).


 


IL GIORNALISTA CHE RIPORTI ESPRESSIONI OFFENSIVE PRONUNCIATE DA UN PERSONAGGIO DI INDISCUSSA NOTORIETA’ NON E’ RESPONSABILE DI DIFFAMAZIONE ove assuma una posizione imparziale e le dichiarazioni concernano materie di interesse pubblico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10686 del 24 aprile 2008, Pres. Vittoria, Rel. Finocchiaro).


Il giornalista che, assumendo una posizione imparziale, riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi può essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore. L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati. Per distinguere il lecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen.. (www.legge-e-giustizia.it)


 


LA SATIRA COSTITUISCE UNA MODALITA’ CORROSIVA E SPESSO IMPIETOSA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA – Essa è lecita se funzionale alla  manifestazione di un dissenso ragionato (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10656 del 24 aprile 2008, Pres. Mazza, Rel. Bisogni).


La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa di esercizio del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l’immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvono in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato. La valutazione del limite della continenza e della funzionalità dell’immagine e dell’espressione usata nel titolo costituisce espressione del potere del giudice di merito di valutare i fatti a lui sottoposti. (www.legge-e-giustizia.it)





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