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PENSIONI PIU' ELEVATE. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ. DEPOSITATA LA SENTENZA 5 LUGLIO 2016 N. 173. CORTE COSTITUZIONALE: "IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NON INSOSTENIBILE ANCHE SE COMPORTA SACRIFICI". ''L''INTERVENTO LEGISLATIVO NEL SUO PORSI COME MISURA CONTINGENTE, STRAORDINARIA E TEMPORALMENTE CIRCOSCRITTA SUPERA LO SCRUTINIO ''STRETTO'' DI COSTITUZIONALITÀ". "IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ, PER SUPERARE LO SCRUTINIO ''STRETTO'' DI COSTITUZIONALITÀ, DEVE OPERARE ALL''INTERNO DEL COMPLESSIVO SISTEMA DELLA PREVIDENZA; ESSERE IMPOSTO DALLA CRISI CONTINGENTE E GRAVE DEL SISTEMA; INCIDERE SULLE PENSIONI PIÙ ELEVATE (IN RAPPORTO ALLE PENSIONI MINIME); PRESENTARSI COME PRELIEVO SOSTENIBILE; RISPETTARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO COME MISURA UNA TANTUM". "UN CONTRIBUTO SULLE PENSIONI COSTITUISCE, PERÒ, UNA MISURA DEL TUTTO ECCEZIONALE, NEL SENSO CHE NON PUÒ ESSERE RIPETITIVO E TRADURSI IN UN MECCANISMO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PREVIDENZA". La Corte ha ritenuto legittima anche la norma sulla rivalutazione decrescente degli assegni. IN CODA LA CONSULTA SPIEGA LA SUA SENTENZA. IN ALLEGATO IL TESTO DELLA SENTENZA (SCARICABILE CLICCANDO IN ALTO O IN BASSO).

ROMA, 13 luglio 2016  - IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE PENSIONI PIÙ ELEVATE, PREVISTO DALLA LEGGE n. 147/2013 DI STABILITÀ DEL 2014, "NON SI PALESA DI PER SÈ INSOSTENIBILE, PUR INNEGABILMENTE COMPORTANDO UN SACRIFICIO PER I TITOLARI DI SIFFATTE PENSIONI". LO HA STABILITO LA CORTE COSTITUZIONALE NELLO SPIEGARE IL PERCHÈ, LO SCORSO 5 LUGLIO, HA DICHIARATO LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ, RESPINGENDO LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ POSTE SULLA NORMA. "IN QUESTI TERMINI - HA SPIEGATO LA CONSULTA nella sentenza n. 173 depositata oggi - L''INTERVENTO LEGISLATIVO DI CUI AL COMMA 486, NEL SUO PORSI COME MISURA CONTINGENTE, STRAORDINARIA E TEMPORALMENTE CIRCOSCRITTA, SUPERA LO SCRUTINIO ''STRETTO'' DI COSTITUZIONALITÀ".      PIÙ IN GENERALE, LA CONSULTA SPIEGA CHE "IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ, PER SUPERARE LO SCRUTINIO ''STRETTO'' DI COSTITUZIONALITÀ, E PALESARSI DUNQUE COME MISURA IMPRONTATA EFFETTIVAMENTE ALLA SOLIDARIETÀ PREVIDENZIALE, DEVE OPERARE ALL''INTERNO DEL COMPLESSIVO SISTEMA DELLA previdenza; ESSERE IMPOSTO DALLA CRISI CONTINGENTE E GRAVE DEL SISTEMA; INCIDERE SULLE PENSIONI PIÙ ELEVATE (IN RAPPORTO ALLE PENSIONI MINIME); PRESENTARSI COME PRELIEVO SOSTENIBILE; RISPETTARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO COME MISURA UNA TANTUM". "UN CONTRIBUTO SULLE PENSIONI COSTITUISCE, PERÒ, UNA MISURA DEL TUTTO ECCEZIONALE, NEL SENSO CHE NON PUÒ ESSERE RIPETITIVO E TRADURSI IN UN MECCANISMO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PREVIDENZA". TUTTE CONDIZIONI, ARGOMENTA LA CONSULTA, "SIA PURE AL LIMITE RISPETTATE NEL CASO DELL''INTERVENTO LEGISLATIVO IN ESAME".  La Corte ha ritenuto legittima anche la norma sulla rivalutazione decrescente degli assegni.  (ADNKRONOS)


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14.7.2016 - PENSIONI - La sentenza 173/2016 sul contributo di solidarietà  e sulla rivalutazione decrescente  spiegata, fatto insolito, con una sintesi di 6 pagine ("PER CAPIRE")  dalla stessa Corte costituzionale: "Per superare lo scrutinio “stretto” di costituzionalità, quel contributo «deve: operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum», nel senso che «non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale». Legittima la «rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici» in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento. Ciò in quanto si è ravvisato non un “blocco integrale” della rivalutazione, bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza». - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21261







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