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Formazione professionale dei giornalisti, in vigore le nuove regole. I crediti formativi possono essere acquisiti anche solo con eventi formativi on line. Gli iscritti all'Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti alla formazione limitatamente all'acquisizione dei 20 crediti deontologici triennali. Sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica. IN CODA il testo del regolamento varato dall'Ordine nazionale.

Roma, 31.5.2016 (www.odg.it) - Con la pubblicazione nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione permanente continua (FPC) dei giornalisti. La nuova regolamentazione razionalizza e semplifica le disposizioni vigenti, con alcune modificazioni che accolgono le esigenze manifestatesi nel corso della prima applicazione del sistema formativo introdotto dal 1° gennaio 2014. Queste le novità più importanti:


1.  per l'assolvimento dell'obbligo formativo è necessario acquisire nel triennio almeno 20 (e non più 15) crediti derivanti da eventi deontologici (art. 2);


2.  i crediti formativi possono essere acquisiti anche solo con eventi formativi on line, essendo stata eliminato il limite di 30 crediti per la formazione a distanza (art. 2);


3.  gli iscritti all'Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti alla formazione limitatamente all'acquisizione dei 20 crediti deontologici triennali (art. 2);


4.  Sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica;


5.  per le iscrizioni in corso di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono riproporzionatiin ragione d'anno (norma transitoria art. 2);


6.  l'assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione contempli la possibilità di aspettativa dal lavoro è motivo di esenzione dallo svolgimento della FPC per la durata del mandato e limitatamente ad esso (art. 11);


7.  è possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi formativi individuali per un massimo di sei crediti nel triennio.


 


Il nuovo Regolamento è scaricabile dal sito Odg all’indirizzo http://www.odg.it/content/regolamento-generale





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