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  Deontologia e privacy
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Privacy. Garante: "La cronaca rispetti la riservatezza del bimbo malato".

ROMA, 27 maggio 2016   No a troppe informazioni che rendono identificabile un bambino malato. Il diritto del minore alla riservatezza prevale sul diritto di cronaca e neanche il consenso dei genitori autorizza il giornalista a riportare informazioni che possano nuocere al suo sviluppo. Lo ha ribadito il Garante privacy in un'istruttoria avviata d'ufficio dopo la pubblicazione su alcune testate di diversi dati identificativi di una bambina (fotografie, nome, luogo di residenza, età, nome e cognome della madre, nome della scuola frequentata), associati a precise indicazioni della patologia di cui soffre. Il Garante, tuttavia, ha ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento inibitorio, poiché le testate, appena avuta notizia dell'avvio dell'istruttoria, hanno eliminato gli articoli dalla rete o oscurato i dati che rendevano identificabile la bambina. La vicenda affronta, a giudizio dell'Autorità, un tema di indubbio interesse pubblico, cioè il dibattito sul rapporto rischi-benefici delle vaccinazioni. I giornalisti, però - ricorda la Newsletter del garante - devono tener conto delle regole del codice deontologico e della Carta di Treviso che considerano il diritto del minore alla riservatezza primario rispetto al diritto di cronaca e stabiliscono che in caso di bambini malati il giornalista deve porre "particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende" per evitare forme di sensazionalismo lesive della loro personalità. Anche se in questo caso la diffusione di dati personali è avvenuta con il consenso dei genitori, questo elemento, sottolinea il Garante, non è di per sé sufficiente a legittimare l'identificabilità del minore: il giornalista deve sempre valutare il potenziale pregiudizio che può derivare dalla pubblicazione di informazioni così dettagliate. (ANSA).


 


 





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