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Ministero dell’Interno: "La tessera dell’Ordine dei giornalisti valido documento di riconoscimento, ma non carta d’identità".

Milano, 21 dicembre 2006. La tessera rilasciata dall’Ordine dei giornalisti è un valido documento di riconoscimento,  ma non vale come carta d’identità. Questa la risposta del Ministero  dell’Interno a un quesito posto dalla Prefettura di Varese (prot. n.  34440/2006/Area II). Nella lettera della Prefettura di Varese a un  iscritto all’elenco professionisti dell’Albo di Milano si legge: “Si fa  riferimento al quesito formulato dalla S.V. in ordine alla validità  della propria tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti quale  documento di riconoscimento. Si fa presente che, in merito  all'argomento in questione, è stato chiesto il parere del Ministero  dell'Interno che, con nota datata 7 novembre 2006, ha rilevato che, ai  sensi dell'art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000, "il documento di  riconoscimento è ogni documento munito di fotografia del titolare e  rilasciato...da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare". Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che  la tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti soddisfi tali  requisiti e possa essere quindi considerata documento di riconoscimento  ai sensi del citato art. 1 lett. c) del D.P.R. n. 445/2000. Diversamente, riguardo alla possibilità di utilizzare tale tessera quale documento d'identità  di cui all'art. 1 lett. d) del D.P.R. n. 445/2000, con la finalità  prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, si fa  presente che l'art. 35 comma 2 dello stesso D.P.R. individua tra i  documenti equipollenti alla carta di identità "...le tessere di  riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra  segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato". Pertanto, poiché l'Ordine dei giornalisti rientra  nella categoria della pubblica amministrazione, ma non  dell'amministrazione dello Stato, la tessera rilasciata dal citato  ordine non può essere utilizzata quale documento di identità, ma solo  come documento di riconoscimento”. TESTO IN http://www.odg.mi.it/node/31699





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