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  Deontologia e privacy
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CASSAZIONE: SE NON
VISIBILI LE MANETTE,
PUBBLICABILI
LE FOTO DI IMPUTATO
IN STATO DI ARRESTO.
Sconfitto il Garante privacy.

Roma, 20 marzo 2008. «La foto di un imputato in stato di arresto con le manette ai polsi se ritrae il predetto in una posa in cui non sono visibili le manette non incontra alcun divieto normativo alla sua pubblicazione». Lo sottolinea la Cassazione dando il via libera alla pubblicazione, sui giornali, di fotografie che ritraggono il momento dell'arresto di un indiziato a condizione che non sia evidente lo stato di «costrizione fisica» dell'arrestato. Con questa decisione - contenuta nella sentenza 7261 della Prima Sezione civile - la Suprema corte ha dato torto al garante della Privacy che, invece, sosteneva che è sempre vietato «pubblicare la foto di una persona mentre si trova ristretta, indipendentemente dal contenuto effettivo dell'inquadratura pubblicata» anche perchè, insisteva il garante, lo stato di coercizione fisica è comunque evidente «dalla presenza» delle forze dell'ordine accanto all'arrestato. La controversia sulla liceità o meno della pubblicazione della foto di una persona arrestata era sorta dopo la pubblicazione della foto, nel 2003, sul Corriere della sera, di un indiziato per l'omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce (Fr), uccisa nel 2001. La foto pubblicata dal quotidiano milanese non mostrava le manette «poichè l'arrestato vi era rappresentato a mezzo busto, senza che fossero visibili, ed in posa rilassata come gli esponenti della forze dell'ordine che l'accompagnavano». Per questa ragione il tribunale di Milano aveva respinto il provvedimento del Garante che aveva ingiunto al Corriere il divieto di pubblicare ulteriormente quell'immagine. Ma il tribunale di Milano, con decisione del 2003, aveva annullato l'inibitoria dell'Authority. Adesso anche Piazza Cavour ha confermato la decisione dei giudici di merito e la piena liceità di quella foto. «Del resto - osserva la Cassazione - la rivelazione dell'immagine di un imputato, che costituisce certamente un dato personale, è da porsi sotto il medesimo profilo della comunicazione delle generalità dello stesso, e, quando è effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, come l'informazione della cittadinanza su eventi delittuosi, va ritenuta essenziale all'espletamento del diritto di cronaca». (ANSA).





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