In pensione, ma tutor in azienda: non è un CoCoCo ma un lavoratore subordinato (così la Cassazione).
18.3.2015 - Pensionato con un contratto da CoCoCo nella stesa azienda da cui era uscito per svolgere mansioni di tutor. Per la Corte di Cassazione si tratta di lavoro subordinato. Vediamo perché nell’articolo del Sole 24 Ore: “Con la sentenza n. 4346 del 4 marzo scorso la Corte di cassazione ha affermato che rientrano nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato le prestazioni rese da un gruppo di lavoratori pensionati, che in precedenza sono stati alle dipendenze della società, a cui era stato affidato il compito di affiancare altri lavoratori neoassunti con funzioni di addestramento e formazione.Il gruppo dei lavoratori, tutti titolari di prestazione pensionistica, aveva attivato con la società rapporti di lavoro formalmente ricondotti nell’ambito della collaborazione, continuando sostanzialmente a svolgere le medesime attività che avevano caratterizzato il precedente rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la stessa società da tutti i componenti del gruppo, cui si aggiungeva la specifica funzione di addestramento e formazione nei confronti dei lavoratori più giovani. La Corte di cassazione ha ritenuto che, in questo contesto di riferimento, il contratto di collaborazione formalmente in essere tra lavoratori e azienda non fosse corrispondente all’effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro e costituisse mero schermo dietro il quale si celava una ordinaria prestazione lavorativa dipendente. A tale proposito, la Cassazione richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, qualora non sia agevolmente apprezzabile l’assoggettamento del lavoratore al potere di direzione e controllo datoriale, i tratti distintivi della subordinazione possono essere desunti sulla base di elementi sussidiari quali, nella fattispecie, la collaborazione nell’impresa, la continuità temporale delle prestazioni, il rispetto di un orario predeterminato, la corresponsione di una retribuzione fissa e prestabilita,l’assenza di rischio in capo al lavoratore e il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo datoriale. Viene confermato in sentenza che questi criteri accessori sono privi di autonoma rilevanza, in sé considerati, rispetto alla riconducibilità del rapporto di lavoro, formalmente autonomo, nell’ambito della subordinazione,ma viene altresì precisato che una loro considerazione unitaria, laddove tali elementi siano complessivamente presenti all’interno del rapporto esaminato, può condurre il giudice ad accertare la ricorrenza di un rapporto di lavoro dipendente. Ciò anche se non risulta direttamente dimostrata la sottoposizione dei lavoratori al potere di eterodirezione datoriale. La sentenza esprime chiaramente il principio per il quale elementi del rapporto quali la continuità della prestazione,l’osservanza di un orario di lavoro, l’assenza di rischio,la forma della retribuzione e l’utilizzo della strumentazione aziendale hanno natura sussidiaria e non decisiva, ma possono costituire, ciò nonostante, indici rivelatori della subordinazione in forza di una loro considerazione unitaria e non atomistica, tali da prevalere sulla volontà di segno contrario manifestata dalle parti attraverso la formale costituzione del rapporto di collaborazione. Alla luce di tale accertamento, la Suprema corte ha eliminato i contratti di collaborazione formalmente attivati con il gruppo di lavoratori in pensione, ribadendo le conclusioni della Corte d’appello di Venezia per cui i rapporti di lavoro dovessero essere ricondotti nello schema della prestazione di lavoro subordinato, condannando l’impresa a versare a Inps e Inail contributi non versati e i premi omessi”. (Giuseppe Bulgarini d’Elci – fonte Il Sole 24 Ore).
Il link alla sentenza: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150305/snciv@sL0@a2015@n04346@tS.clean.pdf
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Articolo pubblicato in https://assostamparegionali.wordpress.com/2015/03/18/in-pensione-ma-tutor-in-azienda-non-e-un-cococo/ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Questa notizia con la sentenza è stata pubblicata il 12 marzo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17135
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