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Il “ddl Gentiloni” di riforma della Rai (1588/2007).

Roma, 18 maggio 2007.  Progetto di riforma della governance della Rai meglio noto come “ddl Gentiloni” di riforma della Rai (atto 1588/2007 del Senato). Con un disegno di legge presentato dal Ministro Gentiloni il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 17 maggio 2007, la riforma della disciplina e dell’organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo. In particolare si provvede a regolamentare e riorganizzare il servizio pubblico generale radiotelevisivo prevedendo che lo stesso sia affidato in concessione ad una fondazione che è chiamata a svolgerlo sulla base di una Carta del servizio pubblico disciplinata dallo stesso disegno di legge.


Il modello di riferimento di questa riforma sembra essere stato quello della inglese BBC. Cioè un sistema di governance cosiddetto “a catena lunga”, che vede, al vertice, un board di 11 “saggi” (la neocostituita Fondazione RAI) – ferme restando le funzioni di vigilanza della Commissione parlamentare e del Ministero delle comunicazioni – e, a valle, la RAI s.p.a., come società holding, di controllo delle “società operative (una per le reti e gli impianti, l’attuale Rai Way; una per il servizio pubblico, interamente finanziata con il canone, una terza per la TV commerciale, finanziata con i proventi della pubblicità, nonché altre società operative per settori omogenei connessi).


Il ruolo di azionista non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze ma da una Fondazione, costituita ex novo, con compiti di indirizzo e di impulso, quindi né di natura gestionale né operativa, nei confronti della RAI SpA. Lo strumento utilizzato per il governo dell’impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione con compiti di tutela e rappresentanza dell’utenza di far rispettare la Carta di servizi nonché di difendere l’autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società cui è affidata la gestione concreta dello stesso servizio. Il patrimonio della Fondazione sarà totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari e gestito in modo coerente con la natura della fondazione quale ente senza scopo di lucro. L’organo al quale saranno affidati i compiti di indirizzo strategico di Rai SpA e delle società controllate sarà il Consiglio della Fondazione. Esso amministrerà la Fondazione, sottoscriverà la Carta del servizio pubblico, predisporrà il contratto biennale, nominerà il CdA di Rai SpA e approverà lo statuto di Rai SpA.


La Rai SpA, invece, dovrà realizzare le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del Gruppo.


La riorganizzazione della Rai SpA dovrà assicurare l’unitarietà della RAI SpA e il controllo proprietario in capo alla Fondazione del complesso delle attività aziendali, anche in presenza di partecipazioni di soggetti terzi. Nella riorganizzazione viene prevista la costituzione di una società ad hoc prevalentemente finanziata dal canone radiotelevisivo, la cui attività si dovrà esplicare attraverso l’esercizio di reti televisive generaliste e di reti radiofoniche nonché la costituzione di una società commerciale interamente finanziata dagli introiti pubblicitari.


Il testo del provvedimento è soggetto a modifiche in qualsiasi momento fino al momento della presentazione formale al Parlamento che deve esaminarlo e ratificarlo. (www.citatdinolex.it)


 


DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO –  Senato - Ddl 1588/2007


 


Articolo 1.Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo


1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione alla Fondazione di cui all’articolo 2, che lo svolge, per il tramite di RAI Radiotelevisione Italiana SpA, di seguito RAI SpA, e delle società da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è rinnovabile.


2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:


a) la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell’accesso ai soggetti politici e sociali;


b la diffusione dei principi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;


c) la valorizzazione della lingua e della cultura italiana e la promozione delle conoscenze;


d) la valorizzazione del ruolo delle Regioni e della pluralità linguistica e culturale;


e) la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all’Unione europea;


f) la produzione autonoma di contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la qualità tecnica dei servizi, un alto livello di audience.


3. Il soggetto cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo può svolgere, attraverso società controllate, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.


 


Articolo 2. Costituzione della Fondazione


Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Fondazione, denominata Fondazione RAI per l’esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato allo scopo ad esperire le procedure di costituzione previste dall’ordinamento.


2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI Radiotelevisione Italiana SpA, di seguito RAI SpA.


 


Articolo 3. Finalità generali e statuto della Fondazione


1. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall’ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito Commissione parlamentare, ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo.


2. La Fondazione garantisce l’autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI SpA e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della presente legge.


3. Lo statuto definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l’attribuzione al Consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito Consiglio della Fondazione, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa ed alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti ed il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione, e le sue successive modificazioni, sono adottati dal Consiglio della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro delle comunicazioni ed al Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto, e le sue successive modificazioni, si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi.


4. Lo statuto stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l’acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile.


 


Articolo 4. Patrimonio della Fondazione


Il patrimonio della Fondazione è costituito:


dalla quota di partecipazione al capitale sociale di RAI SpA;


dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;


da contributi da parte di enti e privati;


da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;


dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.


Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.


La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.


 


Articolo 5. Consiglio della Fondazione


1. Il Consiglio della Fondazione è l’organo al quale è riservata la individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa ed al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico di RAI SpA e delle società controllate, nonché di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro assolvimento.


2. Il Consiglio della Fondazione a tali fini:


amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;


sottoscrive la Carta del servizio pubblico e risponde della sua attuazione;


predispone il Contratto biennale;


nomina il Consiglio di amministrazione di RAI SpA, di seguito Consiglio di RAI SpA;


approva lo statuto di RAI SpA e le sue modificazioni;


esercita l’azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione di RAI SpA.


3. Il Consiglio della Fondazione è composto da undici membri, di cui quattro nominati dalla Commissione Parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito Conferenza permanente; uno ciascuno dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, dall’Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane. L’undicesimo consigliere è eletto dai dipendenti di RAI SpA e delle società da questa controllate.


4. La Commissione parlamentare elegge unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell’ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall’Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, del relativo curriculum vitae, e nel rispetto dell’equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti eligendi, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L’elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate.


5. La Conferenza permanente nomina unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell’ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall’Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Conferenza permanente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, , e nel rispetto dell’equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti nominandi, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate


6. Le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui al comma 11.


7. L’assemblea del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il Consiglio di presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Assemblea generale della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.


8. Il rappresentante dei dipendenti RAI è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e modalità stabilite con delibera del collegio dei revisori della società RAI SpA, e comunque assicurando la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione.


9. I membri del Consiglio della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.


10. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei quattro consiglieri di elezione parlamentare, di uno dei due consiglieri di nomina regionale, e di due degli altri consiglieri, dura tre anni. Nella prima seduta del Consiglio della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.


11. I membri del Consiglio della Fondazione sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell’audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto e dell’economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e dell’ICT. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, l’incarico di Presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell’ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.


12. I membri del Consiglio della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. E’ fatta salva l’attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico secondo i rispettivi ordinamenti.


13. Il Presidente del Consiglio della Fondazione è scelto tra i componenti del Consiglio, che lo nomina, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il Presidente, che dura in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il Presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.


14. Nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro del Consiglio della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui ai commi che precedono.


15. Con il Codice etico della Fondazione sono stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale ed al connesso obbligo di astensione. Il medesimo Codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all’intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del Consiglio della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.


16. La Commissione parlamentare, sentito il Collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l’intero Consiglio, con le modalità di cui al presente comma, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell’organo.


 


Articolo 6. Collegio sindacale della Fondazione e controllo contabile e gestionale


1. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.


2. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente dal Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di Presidente, dal Ministero delle comunicazioni e dal Consiglio della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e l’altro dal Ministero delle comunicazioni.


3. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche relative alle società controllate, sull’andamento generale della gestione o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sull’andamento dell’attività sociale.


4. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito ad una società di revisione scelta ai sensi di legge dal Consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati ed alla vigilanza della CONSOB.


 


Articolo 7. RAI Radiotelevisione Italiana SpA


1. RAI SpA realizza le attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del Gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio della Fondazione.


2. RAI SpA provvede inoltre a:


a) assicurare l’attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell’attività svolta;


b) applicare il Contratto biennale ed assicurarne l’attuazione da parte delle società operative del Gruppo;


c) nominare i Consigli di amministrazione della società operative del Gruppo;


3. Il Consiglio di RAI SpA è composto da cinque membri nominati dal Consiglio della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.


4. I membri del Consiglio di RAI SpA sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell’economia, della finanza, del diritto, delle nuove tecnologie e dell’ICT. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello, o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile.


5. Il Presidente del Consiglio di RAI SpA è nominato dal Consiglio della Fondazione e svolge le attività previste dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il Presidente del Consiglio di RAI SpA ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Egli può delegare propri poteri ad altri consiglieri.


6. Il Consiglio di RAI SpA nomina al suo interno un Amministratore delegato che sovrintende alla gestione, all’organizzazione ed al funzionamento dell’azienda, ed esercita gli altri poteri previsti dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.


7. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente, dell’Amministratore delegato o di ogni altro membro del Consiglio, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui ai commi che precedono.


8. I membri del Consiglio di RAI SpA non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. E’ fatta salva l’attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico secondo i rispettivi ordinamenti.


9. Lo statuto di RAI SpA prevede regole di condotta per i componenti del Consiglio, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale ed al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un Codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.


10. Il Consiglio della Fondazione dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di RAI SpA che siano incorsi in violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l’intero Consiglio, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell’organo.


11. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, al Consiglio di RAI SpA, si applicano le disposizioni del codice civile.


 


Articolo 8. La Carta del servizio pubblico


1. La Carta del servizio pubblico stabilisce le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei principi dell’ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione.


2. La Carta ha durata di sei anni. Essa individua il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione; stabilisce l’ammontare del canone per l’intera durata della Carta ed i criteri per il suo adeguamento; fissa gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.


 


3. La Carta è stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare.


4. L’Autorità verifica l’adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.


 


Articolo 9. Il Contratto biennale


1. Il Consiglio della Fondazione predispone il Contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell’attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La società RAI SpA e le società da questa controllate sono vincolate alla sua osservanza.


 


Articolo 10. Canone di abbonamento


1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta del servizio pubblico ed è assicurato dal canone di abbonamento, il cui ammontare, per la durata dei sei anni, è ivi determinato.


2. Ogni due anni, sessanta giorni prima della scadenza del Contratto biennale, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto, stabilisce l’adeguamento del canone di abbonamento in misura tale da consentire alla Fondazione di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti nel biennio per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo che le sono affidati, sulla base dei dati contabili desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso, e prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese che gestiscono il servizio pubblico.


3. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ferma la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.


4. E’ fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.


 


Articolo 11. Linee guida della riorganizzazione della RAI


1. L’esercizio dell’attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo si conforma al principio della separazione tra le attività di operatore di rete e le attività di fornitore di contenuti, nonché della separazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone di abbonamento e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità e altre forme di ricorso al mercato.


2. Entro sei mesi dalla sua costituzione, il Consiglio della Fondazione adotta atti volti ad assicurare la riorganizzazione di RAI SpA da attuarsi, entro i limiti e secondo le finalità stabiliti dall’articolo 3, anche mediante costituzione di nuove società, sulla base, tra l’altro, dei seguenti principi:


a) assicurare l’unitarietà di RAI SpA, ed il controllo proprietario in capo alla Fondazione del complesso delle sue attività aziendali, anche in presenza di partecipazioni di soggetti terzi;


b) costituzione di una società prevalentemente finanziata dal canone radiotelevisivo, la cui attività si esplica in particolare tramite l’esercizio di reti televisive generaliste e di reti radiofoniche; nonché attraverso la gestione e l’esercizio di archivi audiovisivi, canali televisivi tematici da diffondere su qualunque rete di comunicazione elettronica e produzioni audiovisive;


c) costituzione di una società commerciale fornitrice di contenuti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, interamente finanziata dalla pubblicità e da altri ricavi reperiti sul mercato;


d) ridefinizione, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dei limiti agli affollamenti pubblicitari previsti per le società di cui alle lettere b) e c) del presente comma, rispettivamente prevedendo limiti più restrittivi per la società di cui alla lettera b), e limiti più ampi, pari a quelli previsti per i soggetti privati in ambito nazionale, per la società di cui alla lettera c);


e) costituzione di una società avente ad oggetto sociale esclusivo l’attività di installazione, esercizio e fornitura di reti di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica analogica e digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali per la trasmissione di programmi agli utenti.


3. I rami d’azienda e gli elementi di patrimonio già facenti capo alla società RAI SpA sono assegnati alle società di cui alle precedenti lettere b), c) ed e) conformemente alla definizione del rispettivo oggetto sociale, secondo le indicazioni di cui al comma 2.


4. La Fondazione, la società RAI SpA e le società da questa controllate predispongono i relativi bilanci in conformità ai principi e secondo le modalità di separazione contabile di cui all’articolo 47, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.


 


Articolo 12. Abrogazioni


1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della presente legge per la fase di prima applicazione, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:


a) della legge 25 giugno 1993, n. 206, l’articolo 3;


b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 17, 20 e 21;


c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, gli articoli 45 e 49.


2. A far data dal completamento della riorganizzazione di cui all’articolo 11 della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:


a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, l’articolo 18, commi 3 e 4;


b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’articolo 47, commi 3 e 4.


3. Sono o restano abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto, o comunque incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente legge.


 


Articolo 13. Disposizioni transitorie e finali


1.Fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione di cui all’articolo 3, e comunque fino alla nomina del Presidente della Fondazione, alla disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed all’articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.


2. In fase di prima applicazione, l’insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro 90 giorni dalla costituzione di cui all’articolo 2. Il Consiglio è insediato ed opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.


3. Le disposizioni contenute nella presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.


 


Articolo 14. Disposizioni finanziarie


1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica


 


Articolo 15. Entrata in vigore


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





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