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L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
contro "Il Sole 24 Ore"
davanti alla Corte d'Appello di Milano
In allegato la memoria difensiva a firmna degli avvocati Fezzi e Chiusolo

CORTE D’APPELLO DI MILANO


COMPARSA CONCLUSIONALE


Nell’interesse dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del presidente dott. Franco Abruzzo, rappresentato e difeso, per delega a margine della citazione introduttiva del presente procedimento, dagli avvocati Mario Fezzi e Stefano Chiusolo, e presso di loro domiciliato in Milano, Viale Piave n. 12


- attore/appellato -


CONTRO


Il Sole 24 Ore Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avocati Mariella Balbis e Simone Giuliani


- convenuta/appellante -


***

1.      I fatti

La presente causa ha ad oggetto il comportamento dell’odierna appellante, una società editrice di numerose pubblicazioni, tra cui si ricordano il quotidiano di informazione economica Il sole 24 ore, nonché diversi periodici specialistici di informazione (Guida normativa, Guida al diritto, Edilizia e territorio, Agrisole, Guida agli enti locali; v. i docc. sub 4 fascicolo di parte attrice di primo grado). Più precisamente, la società, da qualche tempo, ha cominciato ad editare un nuovo periodico, Guida al lavoro, che – a differenza di tutti gli altri editi dalla stessa appellante – viene realizzato senza l’ausilio di personale giornalistico[1] (doc. 9 fascicolo di parte attrice di primo grado).


I fatti sono sostanzialmente pacifici. Nel luglio 1997 l’editore presentava il periodico in questione come il “settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurezza del lavoro […]. Guida al lavoro rappresenta la risposta innovativa ai suoi problemi professionali: le dice tempestivamente cosa fare, quando e come farlo, per assolvere rapidamente a tutti gli adempimenti lavoristici e previdenziali e risparmiare tempo prezioso” (doc. 2 fascicolo di parte attrice di primo grado). Inoltre, nell’opuscolo Le riviste professionali de Il Sole 24 Ore (doc. 3 fascicolo di parte attrice di primo grado), il settimanale di cui si parla veniva presentato come segue:


“Guida al lavoro è la nuova rivista operativa de Il Sole 24 Ore che risponde in modo completo alle esigenze di consulenti del lavoro, responsabili dell’amministrazione e gestione del personale, commercialisti.


Ogni settimana aggiorna con la massima tempestività in materia di amministrazione del personale, diritto del lavoro, contrattazione collettiva, sicurezza del lavoro.


E’ l’unica rivista che Le permette di conoscere in pochi minuti tutte le novità rilevanti della settimana e di approfondire operativamente solo gli argomenti di reale interesse.


[…]


E’ suddivisa in due parti: [Novità rapide e] Approfondimenti, che contiene gli articoli, la normativa, l’interpretazione, i contratti collettivi, la giurisprudenza, le tabelle e le formule.


Le Novità rapide e gli Approfondimenti sono ripartiti in quattro sezioni che individuano diverse aree tematiche: Rapporto di lavoro, Contributi e Irpef, Contratti collettivi, Varie.


[…]


I contenuti delle quattro sezioni:


[…]


4. Varie: un indispensabile approfondimento su temi di grande rilevanza non compresi nelle altre sezioni: normativa, decreti e circolari su previdenza, sicurezza e rapporti di lavoro (agenti, artigiani, commercianti”.


Nell’imminenza dell’uscita del primo numero di Guida al lavoro, i Comitati di redazione e i fiduciari delle testate, ritenendo la pubblicazione, per natura e finalità, di informazione giornalistica, hanno cominciato una trattativa con l’editore per ottenere l'applicazione del contratto giornalistico. Infatti, controparte utilizza, per la realizzazione del settimanale, esclusivamente personale non giornalistico; anche i quattro redattori del settimanale (di cui 3 non sono neppure giornalisti) sono inquadrati come redattori – impiegati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) grafico – editoriale, in luogo del contratto nazionale di lavoro (CNL) giornalistico.


A seguito del mancato accordo di cui si è detto, il CdR de Il Sole 24 Ore trasmetteva all’esponente un esposto che denunciava la situazione sopra descritta (doc. 5 fascicolo di parte attrice di primo grado). L’esponente decideva dunque di sentire anche l’editore, convocando l’amministratore delegato dott. Maurizio Galluzzo (doc. 6 fascicolo di parte attrice di primo grado), che peraltro declinava l’invito con la lettera prodotta sub 7 fascicolo di parte attrice di primo grado. Pertanto, con delibera assunta nella seduta del 12/1/98, l’esponente così decideva: “[…] il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ritiene che Guida al lavoro sia una pubblicazione giornalistica come le altre […] edite dal gruppo Il Sole 24 Ore non catalogabile nell’ambito delle pubblicazioni tecnico – professionali inquadrate dall’art. 28 della legge n. 69/63 sull’ordinamento della professione giornalistica” (doc. 8 fascicolo di parte attrice di primo grado).


L’odierna appellante non modificava il proprio atteggiamento neanche a seguito della delibera assunta dall’esponente, né impugnava la delibera di fronte al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, giudice unico e irrevocabile nell'ordinamento statale, ex art. 28 L. 69/63, "quando si controverta sulla natura della pubblicazione". In buona sostanza, così agendo, controparte rendeva esecutivo e definitivo il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia sulla natura giornalistica di Guida al lavoro.


Dopo un giorno di astensione dall'attività di tutti i giornalisti di tutte le testate di informazione dell’odierno appellante, il Comitato dei direttori riconosceva in parte le ragioni delle doglianze del CdR, consentendo la riapertura di trattative che, tramite il comunicato congiunto dell'8/2/99 (doc. 22 fascicolo di parte attrice di primo grado) prevedeva, per il futuro, l'impegno reciproco ad una consultazione preventiva sulle nuove pubblicazioni, restando peraltro impregiudicato il problema relativo alla natura di Guida al lavoro (il Comitato dei direttori ha solamente accolto la richiesta del CdR che siano differenziate le pubblicazioni tecniche dell'ex gruppo Pirola).


Sul presupposto dei fatti sopra brevemente ricordati, l’esponente in data 19/3/99 notificava la citazione introduttiva del presente giudizio. Con sentenza in data 6 ottobre – 5 dicembre, il primo Giudice accoglieva sostanzialmente la domanda, ritenendo che “Il settimanale Guida al lavoro edito dalla Spa Il Sole 24 Ore ha natura giornalistica, con conseguente obbligo dell’editore di uniformarsi alla legge professionale dei giornalisti in relazione al personale di redazione del periodico in oggetto”.

2.      L’interesse ad agire

E’ in primo luogo infondata l’eccezione di carenza dell’interesse e della legittimazione ad agire.


Preliminarmente, conviene precisare che l’interesse ad agire dell’esponente discende direttamente dalla legge sull’ordinamento della professione giornalistica (v. il doc. 1 fascicolo di parte attrice di primo grado). Più precisamente, nell’ambito del Capo I della legge in questione, intitolato Dei Consigli dell’Ordine regionale o interregionali, l’art. 11 dispone quanto segue:


“Art. 11 – Attribuzioni del consiglio. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:


[…]


b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;


[…]”.


Come si vede, l’Ordine dei Giornalisti ha tra l’altro il compito:


¨      di vigilare per la tutela del titolo di giornalista. Ciò evidentemente vuol dire che rientra nei compiti istituzionali dell’Ordine dei Giornalisti verificare che il titolo, la condizione, insomma lo status e l’immagine del giornalista non siano in qualche modo lesi e che, in particolare, non siano violate norme (in primo luogo legislative) a detrimento dello status e dell’immagine del giornalista. In altre parole, uno dei compiti istituzionali dell’esponente consiste nel vigilare che lo status di giornalista non sia affidato a chi giornalista non è, ovvero che non siano affidati compiti sostanzialmente giornalistici a chi non abbia lo status di giornalista: infatti, entrambi questi comportamenti lederebbero il “titolo di giornalista”, vuoi perché verrebbe attribuito il titolo in questione a chi non lo merita, vuoi perché quel titolo verrebbe negato a chi ne avrebbe diritto;


¨      di vigilare per la repressione dell’esercizio abusivo della professione giornalistica. Ciò vuol dire, con un’evidenza ancora maggiore, che è compito istituzionale dell’esponente quello di vigilare affinché la professione del giornalista sia svolta da chi ne abbia realmente titolo e, simmetricamente, chi ha il titolo di giornalista svolga effettivamente attività di natura giornalistica.


Questa interpretazione è stata fatta propria dalla Corte costituzionale, che ha altresì portato la lettera della legge alle sue naturali conseguenze. In altre parole, la Corte ha osservato che l’attività giornalistica è affatto peculiare, coinvolgendo importanti diritti di libertà quali quello alla informazione e alla critica. Questi diritti rischiano di essere compromessi dalla circostanza che, di fatto e normalmente, l’attività di lavoro giornalistico viene svolta nelle forme del lavoro subordinato. Pertanto, a differenza di ogni altro lavoratore subordinato, che è adeguatamente tutelato sotto il profilo rivendicativo ed economico dalle organizzazioni sindacali, il giornalista necessita di una tutela più incisiva: questa più significativa tutela è appunto offerta dall’Ordine dei Giornalisti, istituzionalmente deputato a vigilare sul rispetto della dignità professionale e, quindi, della libertà di informazione e di critica. In altre parole, secondo la Corte, l’Ordine dei Giornalisti è l’organismo istituzionalmente deputato, tra l’altro, a vigilare affinché, nel rapporto tra giornalista ed editore, la fattuale subordinazione del primo non comporti alcun sacrificio ai diritti strettamente connessi all’attività giornalistica e che sono stati poc’anzi menzionati:


Il fatto che il giornalista esplichi la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che, secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l’opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà; compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che, con i suoi poteri di ente pubblico, vigili, nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possono comprometterla” (Corte cost. 23/3/68 n. 11, in Foro it. 1968, I, 863).


In buona sostanza, quando l’Ordine vigila, ai sensi del citato art. 11, per “la tutela del titolo di giornalista”, svolge una funzione che trascende il mero interesse della categoria professionale, coinvolgendo l’interesse di tutti al rispetto delle fondamentali libertà di informazione e di critica. Infatti, “Chi tenga presente il complesso mondo della stampa nel quale il giornalista si trova ad operare e consideri che il carattere privato delle imprese editoriali ne condiziona la possibilità di lavoro, non può sottovalutare il rischio al quale è esposta la sua libertà, né può negare la necessità di misure e di strumenti idonei a salvaguardarla” (Corte cost. cit.).


Concetti analoghi sono stati sviluppati anche dalla più recente Corte cost. 8/2/91 n. 71, in Foro it. 1992, I, 600:


L’ordinamento della professione di giornalista, come costruito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l’istituzione dell’ordine e l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo, persegue fini che superano <>, nel rapporto di lavoro subordinato con l’impresa giornalistica.


L’ordine dei giornalisti, come questa corte ebbe a sottolineare nella sentenza n. 11 del 1968, ha il compito di salvaguardare, erga omnes e nell’interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti” (doc. 15 fascicolo di parte attrice di primo grado).


I concetti sopra esposti sono stati fatti propri anche dalla Corte di cassazione che, tra l'altro, ha riconosciuto agli Ordini professionali la legittimazione e l'interesse ad agire in giudizio in un caso simile a quello di cui è causa:


¨      "Il potere rappresentativo della categoria professionale spetta esclusivamente al relativo Ordine o collegio all'uopo istituito in forma di ente pubblico, al quale il professionista deve obbligatoriamente appartenere, mentre i sindacati della medesima categoria hanno capacità rappresentativa di quella sola parte dei professionisti che abbiano ad essi volontariamente aderito con riguardo alla tutela e cura degli interessi economici ad essi più specifici, come quelli all'assistenza e previdenza nonché quelli che trovano attuazione attraverso gli accordi collettivi" (Cass. S.U. 14/2/92 n. 1811, in Foro pad. 1993, I, 25; v. doc. 18 fascicolo di parte attrice di primo grado);


¨      "L'ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad esso obbligatoriamente associati gode di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale e per l'interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela l'Ordine è preposto (Cass. 22/3/93 n. 3361, in Giur. It. 1994, I, 1, 1226; v. doc. 19 fascicolo di parte attrice di primo grado).


***


Una volta che sia stato messo a fuoco il compito dell’esponente, così come sopra descritto, non si potrà mancare di riconoscere, in capo all’attore odierno appellato, l’interesse ad agire nel presente procedimento. Infatti, non avrebbe senso riconoscere all’Ordine dei Giornalisti una funzione così importante e delicata, in quanto posta a presidio delle fondamentali libertà che sono state prima citate, se allo stesso Ordine fosse poi disconosciuta la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria quando, nella sua opera di vigilanza, venissero riscontrate violazioni alla “tutela del titolo di giornalista”. In altre parole, il fatto che all’Ordine sia riconosciuta quella forma di vigilanza comporta inevitabilmente che all’Ordine stesso sia implicitamente riconosciuto l’interesse ad agire in giudizio, per la repressione di ogni comportamento difforme alla lettera b. del citato art. 11, anche a tutela dei cittadini - lettori:


"[…] è assolutamente arbitrario trarre da tale considerazione la conseguenza che gli interessi collettivi - non solo morali, ma anche giuridici ed economici - della categoria professionale, dei quali l'Ordine è portatore, siano privi di tutela <>, sicché sarebbe <> (per asserita <>) la domanda giudiziale dell'Ordine volta ad <> o <>. A sostegno di tale affermazione non è conferente il rilievo che gli Ordini professionali <


Non è, invece, necessaria una espressa previsione normativa che legittimi l'Ordine professionale ad agire in giudizio per la tutela degli interessi (non solo corporativi ma anche pubblici) che affida alla sua cura, dovendosi ritenere coessenziale alle attribuzioni innanzi indicate il conferimento dei poteri necessari per il concreto espletamento dei compiti e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, tra cui il potere - dovere di invocare l'intervento del giudice per far cessare situazioni illegittime o comportamenti illeciti di terzi, che ledano i suddetti interessi e che l'Ordine non potrebbe rimuovere mediante l'emanazione di propri provvedimenti. Se così non fosse, risulterebbe vanificata la funzione e l'esistenza stessa degli Ordini professionali e si renderebbe in non pochi casi impossibile il ripristino della legalità nell'esercizio di professioni che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare protezione, dettandone gli ordinamenti, sancendo la nullità del contratto e negando il diritto al compenso per le prestazioni eseguite da soggetti non iscritti nell'albo o elenco professionale (art. 2031 c.c.) e sanzionando penalmente l'esercizio abusivo delle professioni per le quali è richiesta […] una speciale abilitazione dello Stato (art. 348 cp)" (Cass. 3361/93 cit.).


Del resto, se non bastasse quanto si è detto fin qui, non si può mancare di trascurare che la stessa norma di cui si discute offre almeno due elementi testuali su cui fondare, ancora una volta, l’interesse ad agire. In primo luogo, la lettera b. dell’art. 11 cit. indica esplicitamente la sede giudiziaria tra quelle astrattamente utilizzabili dall’Ordine per la sua attività di vigilanza: ciò evidentemente vuol dire che, al fine di esercitare il potere in questione, l’Ordine può legittimamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria. In secondo luogo, la stessa norma afferma che dall’Ordine può essere svolta “ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione”: evidentemente, quindi, non potendo l’Ordine farsi giustizia da sé, l’attività repressiva non può che essere esercitata per il tramite dell’Autorità giudiziaria.


Ora, non c’è dubbio che nel caso di specie l’esponente non faccia altro che realizzare la sua attività di vigilanza ex art. 11 lettera b. L. 69/63. Infatti, la circostanza che l’odierna appellante editi un periodico, che ha di fatto la natura del giornale, avvalendosi di personale non giornalistico:


¨      lede lo status di giornalista, in quanto assegna attività giornalistica a chi giornalista non è, né è contrattualmente inquadrato nel CNL giornalistico;


¨      pone conseguentemente in essere un’ipotesi di esercizio abusivo della professione giornalistica;


¨      crea un serio pregiudizio alla libertà di informazione e di critica: gli impiegati non giornalisti utilizzati dall’appellante non solo si contrappongono a un editore senza essere tutelati dall’ente istituzionalmente deputato a vigilare sulla loro indipendenza; oltre a ciò, gli stessi non sono assoggettati, in quanto non giornalisti, ai diritti e ai doveri specificamente sanciti appunto per i giornalisti dagli artt. 2 e 48 L. 69/63: “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica [...] ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti della lealtà e della buona fede”.


Si vede, quindi, che l’esponente ha interesse ad agire nella presente causa, dal momento che la stessa si configura come diretta e immediata conseguenza del suo potere di vigilanza ex art. 11, lett. b, L. 69/63.


Né si può pensare che l’esponente abbia il potere di agire solo nei confronti di chi eserciti abusivamente la professione di giornalista e non anche nei confronti, per esempio, degli editori, che controparte definisce terzi estranei. In realtà, l’importante e istituzionale opera di vigilanza esercitata dall’esponente non può essere intesa solo nei confronti dei giornalisti che esercitino abusivamente la professione, ma nei confronti di chiunque violi le norme di legge sopra ricordate. In questa prospettiva, si capisce che l’odierna appellante non è un terzo estraneo, ma è un soggetto che ha violato lo status di giornalista, conseguentemente compromettendo la libertà di informazione e di critica; di qui la conseguente e (per i motivi sopra indicati) legittima reazione dell’esponente.

3.      Nel merito

Deve essere rigettata anche la doglianza di controparte, fondata sulla natura tecnica della rivista in questione. Si tratta di questione rilevante, in quanto per lo svolgimento dell’attività giornalistica, l’iscrizione all’Albo rappresenta un presupposto imprescindibile, al punto che la giurisprudenza, pacificamente, nel caso di lavoro giornalistico svolto da chi non sia iscritto all’Albo, considera nullo il rapporto di lavoro, ammettendo ex art. 2126 c.c. la applicabilità del CNL Giornalistico limitatamente al tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto svolgimento (Cass. S.U. 10/4/79 n. 2029; Cass. 19/3/80 n. 1812; Cass. 23/4/80 n. 2640; Cass. 14/1/81 n. 312; Cass. 18/6/81 n. 3997; Cass. 5/10/81 n. 5228; Cass. 7/11/81 n. 5903; Cass. 7/3/83 n. 1675; Cass. 7/5/83 n. 3144; Cass. 10/11/83 n. 6673; Cass. 16/10/86 n. 6070; Cass. 10/1/87 n. 109; Cass. 14/1/87 n. 213; Cass. 13/3/87 n. 4431; Cass. 21/1/84 n. 445; Cass. 27/6/78 n. 3181, in Mass. giust. civ. 1978, 1303; Cass. 29/10/60 n. 2918, in Mass. giur. it. 1960, 750; Cass. 6/7/63 n. 1823, in Foro it. 1963, I, 2349; Trib. Genova 27/7/64, in Orientamenti 1966, 222; Trib. Milano 17/3/65, in Mon. trib. 1966, 341).


La regola appena citata trova una deroga per il solo caso dei periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico. Infatti, l’art. 28 L. 69/63 dispone quanto segue:


“All’Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici”.


Come si vede, la legge ammette la realizzazione di periodici senza l’ausilio di personale giornalistico solo con riferimento alle riviste contemplate dalla norma appena citata. Peraltro, si deve subito avvertire che nelle testate in questione non viene svolta attività prettamente giornalistica, dal momento che tali periodici, a causa della loro scientificità, non fanno informazione in senso stretto.


Tuttavia, prima di proseguire, e al fine di verificare se il periodico edito da controparte rientri oppure no nella eccezione ex art. 28 citato, conviene focalizzare la nozione di attività giornalistica.


***


Come è noto, né la legge né il contratto di categoria forniscono una definizione dell'attività giornalistica. L’unico riferimento legislativo è fornito dall’art. 2 L. 69/63: “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica […]”. Pertanto, dalla norma ora citata si può desumere che l’attività giornalistica sia essenzialmente volta alla informazione o, meglio, all’informazione critica. Inoltre, stante l’art. 32 della legge professionale e l’art. 44 del Regolamento di esecuzione della stessa, che prevedono, per la prova scritta dell’esame di idoneità professionale, la “redazione di un articolo su argomenti di attualità”, si desume che l’informazione critica deve riguardare non un qualsiasi fatto, ma un fatto di attualità.


Tuttavia, è evidente che una simile definizione sia ancora troppo laconica e poco significativa. A tale carenza supplisce l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che, nel corso degli anni e facendo anche riferimento ai canoni della comune esperienza, ha evidenziato le caratteristiche salienti della attività giornalistica. In particolare, la giurisprudenza ha messo a fuoco le seguenti caratteristiche, quali elementi caratterizzanti l’attività giornalistica:


¨      la raccolta, il commento e l’elaborazione di notizie (quindi di fatti caratterizzati dalla attualità), destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale. In buona sostanza, il giornalista si occupa di fatti di attualità, che vengono da lui raccolti, commentati ed elaborati (con lo scritto, con la grafica o con riprese video) per essere forniti al pubblico;


¨      la creatività: è importante sottolineare che l’attività del giornalista non si esaurisce nella raccolta della notizia, e dunque nella sua prospettazione asettica; al contrario, la notizia viene sempre selezionata, elaborata e commentata, in modo tale che il giornalista funge da filtro tra il fatto e il pubblico che di esso viene portato a conoscenza. Per questa via, l’attività giornalistica è anche un’attività intellettuale, presentando inoltre la caratteristica della intermediazione critica – come si diceva – tra il fatto e il pubblico;


¨      la tempestività dell’informazione, così da sollecitare i cittadini non solo a prendere conoscenza, ma anche coscienza e consapevolezza di fatti ritenuti meritevoli, per la loro novità, della attenzione del pubblico.


Più precisamente, in giurisprudenza è stato per esempio ritenuto:


¨      “E’ di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l’apporto di espressioni letterali, o con l’esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la collocazione del messaggio), attraverso gli organi di informazione” (Cass. 1/2/96 n. 889, in D&L 1996, 687, n. CHIUSOLO, Il giornalista grafico e l’iscrizione all’Albo dei giornalisti);


¨      "Rientra nell'ambito del lavoro giornalistico l'attività di colui che, in modo creativo e con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa, con un apporto espressivo critico" (Cass. 21 febbraio 1992 n. 2166, in Foro it. 1992, I, 3322, con richiamo di precedenti conformi);


¨      "Per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale" (Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827, in Foro it. 1995, I, 1152);


¨      “La nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica” (Cass. 23/11/83 n. 7007, in Foro it., Rep. 1983, v. Giornalista, 6).


Come si vede, la raccolta delle notizie non è sufficiente ad integrare l’attività giornalistica; piuttosto, alla raccolta deve fare seguito l’attività, tipicamente intellettuale, della elaborazione della stessa. Questo aspetto più tipico e caratterizzante l’attività giornalistica si esplica, in particolare, nella realizzazione dei titoli, dei sommari e delle didascalie (quella che nel gergo giornalistico viene definita cucina redazionale), che trasforma il fatto, quale materiale grezzo, in notizia, così come prospettato al pubblico. Questa attività, insieme al passaggio dei pezzi dei collaboratori e alla partecipazione alle riunioni di redazione, fanno del giornalista un soggetto non isolato, ma inserito, come corpo organico, nella vita redazionale, partecipe a tutti gli aspetti della stessa. Ad esempio, il Tribunale di Milano ha ritenuto che "[...] il redattore è colui che integrandosi con gli altri soggetti dell'organizzazione dell'impresa giornalistica collabora alla formazione della pagina e del giornale", precisando:


"[...] si deve ribadire che per essere redattore occorre lo svolgimento delle seguenti attività:


- il passaggio dei pezzi cioè la rilettura dei pezzi altrui e propri;


- la riduzione delle loro misure;


- la titolazione dei pezzi;


- la stesura delle didascalie;


- la scelta delle fotografie o la collaborazione attiva in tale scelta onde definire la miglior collocazione del supporto visivo sulla pagina;


- la rielaborazione di notizie in articoli o in informazioni più articolate o complesse;


- la chiusura della pagina o delle pagine o quantomeno una collaborazione nella definizione dell'aspetto della pagina, a tal fine prendendo contatti con la tipografia" (Trib. Milano 5 maggio 1995, causa Bacchi c. EDI.A. Srl, doc. 10; conf. Trib. Milano 8 settembre 1993, in Dir. prat. lav. 1994, 127).


Come si vede, l’attività giornalistica può essere definita come quella attività complessa ed articolata che, partendo dal fatto grezzo (che deve essere di attualità), mediante un’opera tipicamente intellettuale e creativa o critica, lo elabora in notizia da sottoporre all’attenzione del pubblico. L’opera di elaborazione non solo consiste nella scrittura dell’articolo, ma anche nella ideazione dei titoli e delle didascalie, nonché nel posizionamento dello stesso nella pagina e, ancora, nella scelta delle immagini che eventualmente lo accompagnino.


***


A questo punto, è più agevole comprendere la differenza tra il periodico, in cui si svolge attività giornalistica e in cui è necessaria la presenza di redattori giornalisti, e la testata scientifica, in cui invece non viene svolta attività giornalistica e in cui, conseguentemente, è ammissibile che i redattori non siano giornalisti. A tale riguardo, conviene sottolineare che le condizioni necessarie affinché una rivista sia annoverabile tra quelle contemplate dal citato art. 28 è che la stessa abbia un contenuto tecnico e sia esclusivamente diffusa tra i cultori della materia, come è stato riconosciuto anche dalla dottrina:


"La fissazione dei criteri di massima per l'identificazione degli elementi idonei a qualificare il <> di dette pubblicazioni [tecniche ex art. 28 citato] non sembra poter prescindere dalla ricorrenza di un duplice ordine di presupposti: alcuni di carattere obiettivo, consistenti nel contenuto esclusivamente attinente ad una scienza, tecnica o professione; altri di destinazione, consistenti nell'esclusiva diffusione del periodico tra gli operatori di quella particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico stesso. In mancanza anche di uno di tali presupposti la pubblicazione non può considerarsi annoverabile tra quelle previste dall'art. 28 citato; ciò si verifica ad esempio per le pubblicazioni che, pur avendo un contenuto tecnico, si rivolgano a un pubblico indistinto di persone, assumendo così carattere divulgativo e palesandosi come mezzo di comunicazione di idee, opinioni e conoscenze tra gli <> e il pubblico dei <>" (LOJODICE, BRIGHINA e CORASANITI, Editoria e stampa, in Trattato di diritto amministrativo diretto da SANTANIELLO, Vol. XV, Tomo I, p. 328 s., Cedam, Padova, 1990).


Sulla scorta di quanto si è detto fin qui, è agevole concludere nel senso che il periodico Guida al lavoro non rientra tra le riviste tecniche - professionali - scientifiche di cui all’art. 28 L. 69/63:


¨      già da una semplice analisi visiva della rivista, si può verificare come la stessa sia fatta di articoli, approfondimenti che spiegano questioni attinenti al diritto del lavoro ad un pubblico che non è ristretto agli esperti della materia. In altre parole, il fatto oggetto della informazione viene sicuramente elaborato per un pubblico vasto, il che – come si è visto – rappresenta una caratteristica saliente dell’attività giornalistica. Inoltre, si consideri la veste grafica della testata, che non è povera ma elaborata, come si conviene a una testata propriamente giornalistica;


¨      alla medesima conclusione si può giungere mediante l’analisi comparata di Guida al lavoro con le altre testate pacificamente giornalistiche edite da controparte. Infatti, dal punto di vista della prospettazione della informazione, nonché dalla veste grafica, Guida al lavoro è del tutto simile alle altre riviste di nicchia edite da controparte; ebbene, il fatto che queste altre riviste siano tutte realizzate mediante redattori giornalisti costituisce un’ulteriore riprova che anche il settimanale di cui si parla dovrebbe essere realizzato mediante l’attività di giornalisti;


¨      se non bastassero le analisi empiriche di cui sopra, si consideri anche come l’editore ha prospettato Guida al lavoro: si è già detto in narrativa come, secondo le intenzioni dello stesso editore, il settimanale sia un prodotto innovativo, tempestivo (dunque legato all’attualità), di approfondimento e aggiornamento, con numerosi esempi pratici. Quindi, anche sotto questa prospettiva, sono presenti i principali tratti caratteristici di un prodotto propriamente giornalistico.


Né si può sostenere che il pubblico cui la rivista è diretta sarebbe costituito esclusivamente dai cultori della materia. Per confutare una simile obiezione, basta ricordare che lo stesso editore, presentando la rivista di cui si parla, ha tra l'altro affermato che "Guida al lavoro rappresenta la risposta innovativa ai suoi problemi professionali: le dice tempestivamente cosa fare, quando e come farlo, per assolvere rapidamente a tutti gli adempimenti lavoristici e previdenziali e risparmiare tempo prezioso” (doc. 2 fascicolo di parte attrice di primo grado). In altre parole, la rivista non è rivolta esclusivamente né precipuamente al pubblico degli operatori giuridici; al contrario, si tratta di una rivista prettamente pratica, rivolta genericamente a tutti coloro i quali hanno in qualche modo a che fare con la gestione del personale: il passo appena citato sembra significare che un qualunque imprenditore, facendo uso della rivista, potrebbe gestire il personale e far fronte a tutte le scadenze lavoristiche senza bisogno di ricorrere ad uno specialista del ramo.


Del resto, si ricorderà anche che, sempre nella presentazione della rivista, è detto che la stessa vuole tenere conto delle "esigenze di consulenti del lavoro, responsabili dell'amministrazione e gestione del personale, commercialisti" (doc. 3 fascicolo di parte attrice di primo grado): si tratta di un pubblico talmente vasto e variegato, niente affatto tecnico, per cui si deve necessariamente concludere nel senso che Guida al lavoro non appartiene alla categoria delle riviste ex art. 28 L. 69/63.


Del resto, per convincersi della effettiva natura giornalistica della rivista di cui si sta parlando, è sufficiente confrontare Guida al lavoro con altre riviste che sono effettivamente specialistiche e di natura tecnico - scientifica e che sono prodotte nel fascicolo di parte attrice di primo grado.


In primo luogo, si osservino le riviste effettivamente specialistiche edite dalla stessa società appellante, pure prodotte nel fascicolo di primo grado: Il punto fiscale (doc. 23), Contabilità finanza e controllo (doc. 24), Editoria professionale - norme e tributi (doc. 25), Consulente immobiliare (doc. 26), Informatore Pirola (doc. 27).


In secondo luogo, si considerino altre riviste specialistiche e di natura tecnico - scientifica, edite da altri editori e sempre prodotte in primo grado: Tecnomedia (doc. 28), Asterischi Laterza (doc. 29), La numismatica (doc. 30), Missione uomo (doc. 31), Progetto citthability (doc. 32), L'ottagono (doc. 33), Impresa cultura (doc. 34), Visto si stampi (doc. 35), Amici di Paco (doc. 36), Immobili & Co. (doc. 37), Il gazzettino aziendale (doc. 38), Sport invernali (doc. 39), La vetrina (doc. 40), Industriaturismo (doc. 41), Pitagora (doc. 42), Kos (doc. 43), Stil (doc. 44), Piemonte informa (doc. 45), Networking Italia (doc. 46), Quale impresa (doc. 47), Quale consumo (doc. 48).


Infine, per avere un quadro più completo, si considerino anche le seguenti testate che, pur avendo un contenuto specialistico, sono prodotte da giornalisti: Corriere lavoro (doc. 49), La Repubblica salute (doc. 50), Musica rock & altro (doc. 51), I viaggi (doc. 52), La Repubblica computer (doc. 53).


***


Risulta pertanto incensurabile quanto ritenuto sul punto dall’impugnata sentenza:


“In concreto, da un esame delle copie di Guida al lavoro prodotte dall’attore emerge che si tratta di un prodotto informativo sicuramente tempestivo e realizzato da soggetti competenti delle discipline lavoristiche, certamente utilizzabile anche dagli esperti del settore e dagli operatori della disciplina, ma assai differente dalle pubblicazione strettamente <>. Invero, il contenuto delle varie sezioni, pur curato, appare connotato da una voluta semplicità di toni (si considerino i riferimenti giurisprudenziali nelle note alle sentenze, talvolta privi dell’indicazione del numero ed Autorità giudiziaria che li hanno emanati), che agli addetti ai lavori potrebbe apparire semplicistica, ma che risulta essenziale ove si voglia fornire essenzialmente uno strumento informativo diretto a soggetti che, pur dovendo operare tenendo in considerazione la normativa in questione (si pensi ai responsabili del personale e dell’amministrazione, consulenti eccetera), non possono certo definirsi professionisti nel campo del diritto del lavoro.


Pertanto, la pubblicazione in oggetto, al pari delle altre Guide pratiche edite dalla convenuta appare indirizzata essenzialmente a fornire informazioni tempestive e di facile fruizione a soggetti che, pur avendo a che fare a vario titolo con i rapporti di lavoro, sono estranei al settore dei veri e propri <> della materia, con l’utilissimo effetto di estendere la conoscenza della materia al di fuori di tale ristretto campo”.


Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, correttamente l’impugnata sentenza ha condiviso la conclusione cui era giunto l’esponente nella delibera prodotta sub doc. 8 fascicolo di parte attrice di primo grado, con conseguente accertamento dell’obbligo dell’odierna appellante a conformarsi alla legge professionale in relazione alle posizioni di direttore e redattori.


TUTTO CIO' PREMESSO


l'esponente, come sopra rappresentato e difeso, confida nell’accoglimento delle seguenti


CONCLUSIONI


Voglia la Corte d’Appello di Milano rigettare l’avverso appello perché infondato, integralmente confermando l’impugnata sentenza.


¨      Con vittoria di spese, diritti ed onorari.


Milano,


 


avv. Mario Fezzi


 


avv. Stefano Chiusolo








[1] In realtà, il comportamento in questione sembra essere una tendenza e un nuovo modo di operare dell'editore. Infatti, in data 30/11/98 è uscito il n. 1 di Diritto e pratica delle società, edito dall’appellante senza l’ausilio di redattori giornalisti (doc. 13 fascicolo di parte attrice di primo grado); nelle more del presente giudizio è uscito Ambiente e sicurezza, sempre edito dall’appellante senza l’ausilio di redattori giornalisti (sub 14 fascicolo di parte attrice di primo grado è prodotto il numero zero della rivista in questione). Va a tale riguardo sottolineato che Ambiente e sicurezza è destinato a sostituire Impresa e ambiente, che invece era edito dalla appellante con l’ausilio di 5 redattori giornalisti.







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