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PREPENSIONAMENTI: SOLDI DELLO STATO AGLI EDITORI, MA A PRECISE CONDIZIONI. ECCO IL VADEMECUM

di Carlo Chianura*


Una iniezione di soldi pubblici per mandare in prepensionamento alcune centinaia di giornalisti e per tentare di lanciare nuove iniziative editoriali. E’ questo il senso delle norme approvate dal Parlamento all’interno della riforma della Pubblica amministrazione ed entrate in vigore poco dopo Ferragosto. Ecco un vademecum su queste importanti novità.



Che cosa dice la nuova legge - Le regole sono contenute nell'articolo 1 bis della legge 114, entrata in vigore nell’agosto 2014. La prima novità è che da quest’anno fino al 2019 lo Stato metterà a disposizione 51,8 milioni di euro per rifinanziare i pensionamenti giornalistici. Somma che si va ad aggiungere ai 20 milioni annui stabiliti allo scopo con una legge del 2008. La seconda novità è che per accedere a questi fondi le imprese dovranno contestualmente procedere a una nuova  assunzione di fronte a 3 prepensionamenti. La terza novità è che sarà vietato stipulare accordi di collaborazione con il giornalista che va in prepensionamento e la propria azienda o il proprio gruppo editoriale. Seguendo tali regole con la nuova legge sarà possibile  inviare in prepensionamento circa 200 giornalisti nei prossimi 3 anni. Più precisamente, secondo le valutazioni dell’Inpgi: 80 nel 2014, 72 nel 2015, 48 nel 2016. Ciò avverrà in base a un complesso meccanismo di vasi comunicanti, se così possiamo definirlo, che rende disponibili fondi dedicati ai pensionamenti anticipati in base alla disponibilità dei soldi dello Stato, al contributo degli editori e alle risorse che si liberano mano a mano che i prepensionati compiano i 65 anni e transitino dunque nella gestione pensionistica Inpgi. L’ulteriore conseguenza è che sarà possibile assumere alcune decine di giornalisti in base al rapporto 1:3 che la legge statuisce. La terza conseguenza è che gli editori non potranno più utilizzare in maniera surrettizia giornalisti pensionati come redattori, inviati o addirittura come capidesk, in forza del fatto che perderebbero i finanziamenti percepiti qualora dovessero stipulare rapporti di collaborazione o di lavoro dipendente con i prepensionati.



Che cosa succede agli accordi di ristrutturazione aziendale già stipulati - La legge è dichiaratamente retroattiva poiché prevede che i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37 della legge sull'editoria (Legge 416/81) siano "condizionati" all’applicazione delle nuove misure. E che una simile condizione di accesso ai prepensionamenti sia prevista come obbligatoria emerge dal chiaro tenore del testo: "I trattamenti di vecchiaia anticipata (...) sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione  o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico (...). Nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti". Ne consegue che tutte le aziende che abbiano già presentato piani di ristrutturazione/riorganizzazione prima dell’agosto 2014, sono obbligate a riaprire la contrattazione per integrare detti piani, pena la evidente illegittimità di ogni atto conseguente agli stessi a partire proprio dalla collocazione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria a cui - in violazione dell’articolo 37 della 416 - non potrà conseguire il prepensionamento.



Che cosa devono fare le aziende e i Cdr  - Come abbiamo visto, gli accordi stipulati prima dell’approvazione della legge 114, se non nulli, certo devono essere riscritti. A volte anche profondamente. E’ evidente che non vanno bene quegli accordi che non stabiliscano assunzioni contestuali ai pensionamenti e in numero sufficiente rispetto al rapporto 1:3. Così come è chiaro che il divieto di collaborazione potrebbe in alcuni casi modificare e non di poco il senso stesso di accordi che li prevedeva come forma di incentivo all’uscita. In termini semplici tutto ciò comporta che aziende e Cdr devono tornare obbligatoriamente al tavolo delle trattative e modificare i precedenti accordi. E devono anche farlo al più presto. Solo così potranno ripresentare in tempi rapidi le aggiornate intese aziendali al ministero del Lavoro e attendere che quest’ultimo emani i relativi decreti secondo una scansione temporale e una precedenza tra un’azienda e l’altra che al momento è comunque tutta da verificare.



Le conseguenze per i giornalisti che non intendono accettare il prepensionamento. - Ricordiamo come la scelta se chiedere o meno il trattamento pensionistico sia una scelta individuale e incoartabile che ogni singolo giornalista può prendere solo dopo essere stato posto in cassa integrazione straordinaria. Ricordiamo poi come la legge 223 del 1991 (che pure riporta diverse esclusioni per quanto riguarda il lavoro giornalistico) non prevede nessuna differenziazione per le aziende editoriali sulla procedura da seguire imponendo al comma 2 dell’articolo 1 che "la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare", poi al comma 7 che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto" con l’organizzazione sindacale, e poi - al comma 8 - che  "se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi". Come si vede i motivi dell’eventuale mancata rotazione in cassa integrazione guadagni possono essere esclusivamente di "ordine tecnico-organizzativo" e pertanto mai potranno essere collegati solo all’età, stante il  divieto di discriminazione contenuto nel Trattato di funzionamento dell'Unione europea (Tfue) (articoli 10 e 19) e nell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Ciò significa che i nuovi accordi dovranno prevedere la natura del tutto volontaria nel godimento del trattamento di cassa integrazione per quei soggetti che - in possesso dei requisiti - vogliano accedervi al fine di richiedere il prepensionamento. Oppure gli accordi dovranno identificare "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista" che, quindi, dovranno necessariamente riguardare "tutti i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni" e non certo solo gli ultracinquattottenni.



Gli ulteriori limiti anti-discriminatori introdotti dalla nuova legge  - Ma se questo era vero anche prima oggi vi è molto di più. E infatti, prevedendo la nuova legge una assunzione ogni 3 prepensionamenti, è assolutamente necessario che la cassa integrazione sia di brevissima durata (e pertanto limitata a quei giornalisti che abbiano preliminarmente comunicato la propria intenzione di chiedere il prepensionamento) per due motivi. Il primo è che ai sensi della legge 92 del 2012 "gli incentivi all’assunzione (...) non spettano (...) se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva", e ciò quindi farebbe perdere agli editori buona parte della convenienza economica di tale "ricambio generazionale". Il secondo motivo - al contempo - è che sarebbe impossibile procedere nei confronti dei lavoratori che non accettino volontariamente la cassa integrazione guadagni al licenziamento collettivo dato che la stessa legge 223 del 1991 prevede come ciò sia possibile solo laddove "l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale (...) ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi", circostanza all’evidenza non sostenibile a fronte di nuove assunzioni.



*Componente del Cda dell'Inpgi, portavoce di Puntoeacapo



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.Tutte le più recenti vicende del Contratto Fnsi/Fieg. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15086



.CONTRATTO FNSI-FIEG: tutti i documenti dell’accordo del giugno 2014. Il protocollo d’intesa Governo/Fieg/Fnsi/Inpgi. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15082



.Il direttore della Fnsi, Giancarlo Tartaglia, illustra l’accordo con chiarezza e semplicità. - Giornalisti, un Contratto che salva la professione - (IN CODA i commenti di Daniela Stigliano e Guido Besana) – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15348



21.8.2014 -.In vigore, con la legge 114/2014, il rifinanziamento (51,8 ml spalmati dal 2014 al 2019) dell'accesso al prepensionamento di giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi. Un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati dallo Stato, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15372



.25.9.2014. - .Ex fissa FIEG - Le nuove regole pratiche che saranno applicate dall'INPGI. Pubblichiamo il verbale della Commissione paritetica FIEG-FNSI del 18 settembre 2014. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15592



12.10.2014 - .Nuove assunzioni, l'Inpgi approva la delibera sugli sgravi fiscali. Sgravi contributivi totali per le assunzioni a tempo indeterminato, del 50% per quelle a termine. Stanziati 11 milioni. Novità anche sulla "ex fissa" (35 milioni per pagarla a rate). - Cla.Vi.- http://voltapagina.globalist.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15751



.Contratto Fnsi/Fieg: i nuovi minimi di stipendio in vigore dal luglio 2014 e  dal maggio 2015  in una circolare dell’Inpgi - Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15477



 



Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2009/2013 commentato articolo per articolo a cura degli avvocati Maurizio Borali e Stefano Chiusolo (editore Ordine dei Giornalisti della Lombardia).  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6725



 



 






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