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  INPGI 1 e 2
Stampa

Cessione dei diritti d'autore e Inpgi-2.
I cittadini senza Albo non versano
alcunché all’Inps/2, mentre i giornalisti
avrebbero l’obbligo opposto rispetto
all’Inpgi/2 in base a una circolare
(illegittima) di un ex ministro del Lavoro.
Eppure nel 1996 Cescutti scriveva:
“Non è obbligato a iscriversi all’Inpgi-2
chi effettua cessioni di diritti d'autore”.

Non è possibile, sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione, che le gestioni separate dell’Inps e dell’Inpgi abbiano regole contrastanti tali da creare disuguaglianze tra i cittadini. Le circolari non modificano le leggi.


analisi di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Milano, 15 aprile 2004.  I cittadini italiani non giornalisti, che, avvalendosi del diritto sancito nell’articolo 21 della  Costituzione, scrivono sistematicamente od occasionalmente articoli, servizi, analisi e commenti, retribuiti con la cessione dei diritti d’autore, non versano alcunché alla gestione separata dell’Inps (vedi Circolare Inps n° 83 del 28 marzo 1997). Diverso è, invece, il destino dei cittadini italiani iscritti negli elenchi (professionisti e pubblicisti) dell’Albo dei Giornalisti e che collaborano sistematicamente od occasionalmente con giornali e riviste. Eppure la Costituzione (articolo 3) non consente discriminazioni e trattamenti economici diseguali. La vicenda assume i contorni della farsa ove si pensi che  il presidente dell’Inpgi il  16 maggio 1996 ha scritto in una circolare indirizzata agli iscritti alla gestione separata, affermando categoricamente: “Non è obbligato a iscriversi all’Inpgi-2 chi effettua cessioni di diritti d'autore”. Questo il suo pensiero (di allora):  “Non è obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d'autore, e che come tali sono soggette all'imposizione Irpef. La cessione dei diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l'indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute. Anche in questo caso non è previsto obbligo (né possibilità) di iscrizione ad alcuna forma di previdenza”.


Dal 16 maggio 1996 la normativa in vigore è sempre quella, l’Inps non ha cambiato linea. Per l’Inps, gli autori e gli occasionali non hanno alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata.


Il 26 gennaio 2001 il presidente dell’Inpgi, facendo riferimento a una lettera del Ministro del Lavoro (il carteggio è…. segreto di Stato!)  ha mutato idea sull’argomento, sia pure dopo aver affermato che “la legge prevede che la cessione del diritto d'autore non comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata”!


L’Inpgi nutre, questa l’amara verità, dubbi sulla correttezza dei giornalisti e pertanto – spiega il presidente dell’Istituto - ha chiesto al Ministero del Lavoro  “regole le quali consentano di distinguere senza equivoci quando ci si trovi in presenza di autentica cessione di diritto d'autore, e quando invece tale formula sia illegittima, e non possa quindi costituire elemento per evitare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata”.


Il Ministero avrebbe condiviso le osservazioni dell’Inpgi “in merito alla possibilità che il ricorso alla cessione del diritto d'autore fosse, in determinati casi, illegittimo”, invitando quindi l’Istituto “ad individuare parametri oggettivi attraverso i quali sia possibile determinare se la cessione del diritto d'autore sia corrispondente alla norma, o mascheri invece una sia pur inconsapevole elusione contributiva”.


I  “parametri” dell’Inpgi, però, confliggono con due articoli della Costituzione (4 e 41). Ogni cittadino ha il diritto al lavoro e di scegliere il lavoro più confacente alla sua personalità.  Anche l’impresa gode di una sua libertà e può pertanto stipulare contratti con i cittadini professionisti regolati dalla legge sul diritto d’autore sul presupposto che, in base alla legge n. 633/1941, articoli, servizi giornalistici, servizi fotogiornalistici e progetti grafico-giornalistici sono opere dell’ingegno.


I parametri dell’Inpgi, avallati a quanto sembra   dal Ministero del Lavoro, non hanno alcun raccordo con l’Inps e  con le normative fiscali. Il reddito derivante dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (in particolare i compensi pagati da quotidiani e da riviste agli autori di articoli) va dichiarato nel rigo D4 del Quadro D (altri redditi) del  Modello 730 oppure nel Modello unico (Quadro RE). I compensi a titolo di cessione di diritti d’autore  costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49 (comma 2, lettera b) del   Dpr  n.  917/1986 e, come tali, ridotti del 25% (art. 50, comma 8, del Dpr n. 917/986), sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 del Dpr n. 600/1973). E’ escluso, come d’altro lato riconobbe lo stesso presidente dell’Inpgi, che debbano iscriversi all’Inpgi-2 coloro che percepiscano “redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno (articoli, servizi giornalistici, progetti grafici e servizi fotografici ndr)” in quanto gli stessi redditi sono compresi nel comma 2 (lettera b) dell’articolo 49 del Dpr  n. 917/1986. “Un  articolo ricade nella tutela della legge sul diritto d’autore  quando ha il requisito dell’originalità e della creatività e reca l’impronta di una elaborazione personale del giornalista” (Cassazione civile, 19 luglio 1990, n. 7397).  Anche la Sezione lavoro della Cassazione  (sentenza n. 1° giugno 1998, n. 5370) ha ritenuto applicabile la tutela del diritto d’autore all’opera giornalistica. La massima giurisprudenziale suona così: “Può qualificarsi come giornalistica l'opera svolta in favore di editori di quotidiani e periodici, di agenzie d'informazione o di emittenti televisive, ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente nella raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa; tale opera si distingue da quelle collaterali o ausiliarie per la creatività, ossia per la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e inventivo, secondo i criteri desumibili anche dall'art. 2575 c.c. e dall'art. 1 l. n. 633 del 1941 in materia di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche”.


Si può, pertanto, ritenere che si possa configurare la cessione dei diritti d’autore tutte le volte in cui oggetto della cessione sia un’opera originale e creativa (articoli, interviste e servizi giornalistici, progetti grafici giornalistici, servizi fotogiornalistici). Tonino Morina su “Il Sole 24  Ore” del 21 giugno 1999, rispondendo a un pubblicista che erroneamente aveva aderito all’Inps/2, ha scritto: “Il conferimento dell'opera dell'ingegno da parte dell'autore, sia esso a titolo di cessione o di mera concessione (la differenza è esclusivamente civilistica, mentre ai fini fiscali è irrilevante), e indipendentemente dall'occasionalità della produzione stessa, è fonte generatrice di quella tipologia di redditi che trova il suo regime impositivo nell'articolo 50, comma 8 del Tuir, ed è tassato quindi in capo al percettore per un importo corrispondente all'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nell'anno solare, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Si noti infine che ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26, nessun versamento è dovuto alla gestione separata dell'Inps, la quale abbraccia solo i redditi di lavoro autonomo prodotti in forma abituale di cui al primo comma dell'articolo 49, e quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49”.


Il presidente dell’Inpgi e con lui l’ex ministro del Lavoro dei Governi D’Alema/Amato, cercando di stabilire quando non si può applicare il diritto d'autore, teorizzano che tale formula non vale per i giornalisti quando un'opera è "tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione"; quindi, se ne deduce, la formula vale invece in caso contrario, cioè dove l'articolo non "muore" affatto con la prima pubblicazione. Ebbene: di norma i giornalisti che applicano il diritto d'autore, almeno nel caso di settimanali e soprattutto di mensili, cedono la proprietà dei loro articoli non solo per la "prima e tempestiva diffusione", ma anche per le eventuali pubblicazioni successive, che di fatto non sono solo "eventuali", perché le riviste ripubblicano i testi su siti web, cd, pubblicazioni distribuite all'estero. Ergo: se gli stessi Salvi e Cescutti, pur avendo come obiettivo la limitazione dell'uso del diritto d'autore da parte dei giornalisti, ammettono di fatto che questo diritto si può applicare nel caso di testi destinati alla ripubblicazione,  le pretese dell’Inpgi-2 appaiono deboli e con fondamenta di argilla.


I parametri dell’Inpgi svelano una impronta dirigistica degna di altri regimi e non tengono conto dell’evoluzione delle tecnologie informatiche e delle banche dati. Le aziende editoriali in base alla legge n. 633/1941 hanno il diritto di  sfruttamento delle opere dell’ingegno acquisite attraverso liberi contratti individuali e pubblicate nei loro giornali e periodici. I giornalisti hanno diritto, con accordi scritti, di tutelare la loro produzione intellettuale (utilizzando anche i principi contenuti nell’articolo 14 del vigente  Cnlg). Anche i quotidiani e le agenzie di stampa – come i periodici - immagazzinano articoli e servizi giornalistici nelle banche dati e cedono a terzi, dietro pagamento, questi articoli e questi servizi giornalistici. Sono pochissimi gli articoli che “esauriscono la loro funzione con la prima e tempestiva diffusione”


L’ex ministro del Lavoro Salvi non aveva il potere di abrogare, cambiare, manipolare o interpretare le leggi (potere che è del Parlamento, della Corte costituzionale o della Cassazione). Bisogna ribadire con forza, invece, quello che Cescutti ha scritto nella circolare 16 maggio 1996 e ripetuto nella circolare 26 gennaio 2001: “La legge prevede che la cessione del diritto d'autore non comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata”! Conseguentemente “non è obbligato a iscriversi all’Inpgi-2 chi effettua cessioni di diritti d'autore”. La circolare di Cescutti richiama una circolare, quella di Salvi, che è un mostro giuridico!


Non è possibile, sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione, che le gestioni separate dell’Inps e dell’Inpgi abbiano regole contrastanti tali da creare disuguaglianze tra i cittadini (si veda sul punto la sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale). Dopo la sentenza n. 5280/2003 del Tar Lazio, l’Inpgi è maggiormente tenuto a rispettare le regole che sono dell’Inps (punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000). Il Tar Lazio ha deciso che l'esercizio da parte dell'Inpgi della potestà di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), ''richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''.  La sentenza del Tar Lazio riflette il principio fissato nella sentenza n. 15/1999  della Corte costituzionale: “La garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell’ente quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni. In tal senso il legislatore delegato ha recepito la formulazione della norma delegante inserendo tale garanzia nella disposizione che disciplina la gestione degli enti privatizzati (art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994). Ma anche se, considerando isolatamente i singoli segmenti della formula normativa adottata dal legislatore, si intendesse l’autonomia organizzativa come elemento del tutto distinto dalla organizzazione della gestione amministrativa e contabile, riferita quindi alla struttura dell’ente ed alla composizione dei suoi organi, essa non implicherebbe un’assoluta libertà di configurare le strutture dell’ente e non escluderebbe l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”. Il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 in effetti fissa per l’Inpgi dei paletti: l’esercizio da parte dell'Inpgi della potestà di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000, ''richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''.


 


Conclusioni.


·    I compensi a titolo di cessione di diritti d’autore costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49 (comma 2, lettera b) del   Dpr  n.  917/1986 e, come tali, ridotti del 25% (art. 50, comma 8, del Dpr n. 917/986), sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20 % (art. 25 del Dpr n. 600/1973). Gli stessi non sono tra quelli assoggettati alle gestioni separate come  “i  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico”!!!


 


·    la ritenuta d’acconto del 20% si applica in sostanza sul 75% del compenso a  titolo di cessione di diritti d’autore (art. 110 della legge 633/1941 e art. 2581 del Codice civile);


 


·    i compensi collegati alla cessione di diritti d’autore  vanno denunciati fiscalmente nel Modello unico (Quadro RE) o nel Modello 730 (Quadro D);


 


·    chi cede i propri diritti sulle opere dell’ingegno (articoli, servizi giornalistici o fotografici, progetti grafici) non paga il 12% all’Inpgi-2. La legge 335/1995, il Dlgs 103/1996, l’Inps, il  Regolamento dell’Inpgi-2, la Cassazione civile, il Ministero delle Finanze e,…la circolare 16 maggio 1996 dell’Inpgi escludono dalla gestione separata i “soggetti” che ricadono nel campo della cessione dei diritti d’autore.


 


·    “La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto” (Articolo 110 della legge 633/1941 sul diritto d’autore).


 


·    Chi ha compiuto i 65 anni  non ha obbligo di iscrizione all’Inpgi-2. Dice il comma 6 dell’articolo del Regolamento: “I giornalisti che hanno compiuto il 65° anno di età hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al comma 1. Gli iscritti che compiono il 65° anno di età senza avere maturato il diritto a pensione hanno facoltà di continuare a versare all'Istituto i contributi di cui all'art. 3 e seguenti”.


 


·    “La prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto interviene con il decorso di 5 anni” (art.  7 del Regolamento Gestione separata Inpgi)


 


·    Le circolari ministeriali e le delibere dell’Inpgi  in contrasto con le leggi sopra citate non possono correggere o cambiare le leggi stesse.


 


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Gabriele Cescutti presidente dell’Inpgi


nella circolare 16 maggio 1996 ha affermato:


“Non è obbligato a iscriversi all’Inpgi-2


chi svolge attività occasionale


e chi effettua cessioni di diritti d'autore”.


 


Dall’archivio elettronico della gestione separata dell’Inpgi affiora una circolare 16 maggio 1996 firmata dal presidente Gabriele Cescutti e indirizzata alla Fnsi, all'Ordine nazionale dei giornalisti,  ai Fiduciari Inpgi, ai Presidenti delle Associazioni regionali, agli Ordini regionali. Riportiamo una parte di quella interessante circolare (http://www.inpgi.it/inpgi/inpgi.nsf) allineata ai criteri del Regolamento della gestione separata dell’Inps:

1. Gli obblighi d’iscrizione.

“L'obbligo di iscrizione in base alla legge ed allo Statuto della gestione previdenziale separata riguarda due categorie:


1) Chi svolge attività giornalistica in via abituale e professionale - costituisce l'esempio tipico di "libera professione" in quanto si rivolge ad una clientela multipla che, di volta in volta, può accettare o meno i suoi servizi. Altrettanto liberamente il giornalista può offrire o rifiutare tali servizi. Il reddito che viene ricavato non ha alcuna certezza preventiva, pur essendo la fonte primaria di sostentamento.


La circostanza che la clientela sia più o meno ristretta è irrilevante, in quanto l'elemento essenziale è costituito dalla creazione di un rapporto giuridico con l'editore per ogni singolo servizio e correlativamente al pagamento del relativo corrispettivo.


In questo caso il giornalista è tenuto all'apertura della posizione Iva e all'emissione della fattura per ogni singola prestazione; in sede di dichiarazione dei redditi è tenuto alla compilazione della sezione I del quadro E, e pertanto determina il suo reddito imponibile come differenza algebrica tra il totale delle fatture incassate e il totale delle spese effettivamente sostenute e ammesse alla detrazione.


Su tale reddito netto l'interessato dovrà versare il contributo soggettivo del 10%, mentre il contributo integrativo del 2% verrà calcolato e versato sull'imponibile di ogni singola fattura, costituendone una maggiorazione irrilevante ai fini Irpef, ma soggetta ad Iva;


2) Chi svolge attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. Elemento caratterizzante è il rapporto fisso con l'editore o con gli editori, che viene stabilito (anche senza necessità di forma scritta) prima dell'inizio della collaborazione. Il rapporto in essere è caratterizzato da una durata e da una determinazione forfetaria del compenso diviso in tranches periodiche all'interno di tale durata. Il compenso potrà essere diversamente concordato (fisso mensile, compenso fisso per servizio, compenso globale per un predeterminato numero di servizi da presentare nell'unità di tempo).


L'attività di collaborazione può non essere l'attività unica o principale di lavoro, ma accompagnarsi ad altre, esclusa quella di cui al punto precedente. Il giornalista non è tenuto all'apertura di posizione Iva, né conseguentemente all'emissione di fattura che è sostituita da un documento contabile privo di relativi specifici requisiti (e spesso predisposto dallo stesso editore) ma contenente, oltre che l'indicazione del compenso maturato anche l'esplicita menzione di esclusione dall'IVA.


In sede di dichiarazione dei redditi è tenuto alla compilazione della sezione II del quadro E, e pertanto determina il suo reddito detraendo dal totale dei compensi percepiti a percentuale fissa dei medesimi a titolo di valutazione forfetaria delle spese sostenute. Su tale reddito netto verserà il contributo soggettivo del 10%, mentre il contributo integrativo del 2% verrà calcolato e versato su ciascuno dei compensi percepiti, costituendone una maggiorazione irrilevante ai fini Irpef.

2. Chi non è tenuto all'iscrizione.

“In base alla legge le esclusioni sono due.


1) Non è obbligato chi svolge attività occasionale. In tal caso l'attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l'editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell'editore di ricevere altri servizi. In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all'apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L. Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni.


2) Non è obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d'autore, e che come tali sono soggette all'imposizione Irpef. La cessione dei diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l'indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute. Anche in questo caso non è previsto obbligo (né possibilità) di iscrizione ad alcuna forma di previdenza”.


F.to Gabriele Cescutti


presidente dell’Inpgi


 


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Il presidente dell’Inpgi cambia parere


con la  circolare  del  26 gennaio 2001


Care colleghe, cari colleghi, circa un anno fa, esattamente il 4 aprile, vi informai che il Ministro del Lavoro Senatore Salvi aveva chiarito che qualunque prestazione di lavoro giornalistico autonomo - anche se sporadica e produttiva di un reddito modesto - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata dell'Inpgi per il lavoro autonomo.


Di recente è stata fatta ulteriore chiarezza, sempre a cura del Ministero del Lavoro, sul capitolo riguardante la cessione del diritto d'autore e al riguardo degli effetti che essa può avere sull'obbligo di iscrizione all'Inpgi 2.


Come è noto, la legge prevede che la cessione del diritto d'autore non comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata. Il problema tuttavia era - ed è - posto dal frequente ricorso a tale formula, anche allorché si sia in presenza di normalissime collaborazioni giornalistiche autonome.


Nei mesi scorsi quindi l'Inpgi indirizzò al Ministero del Lavoro una richiesta tendente a poter disporre di regole le quali consentano di distinguere senza equivoci quando ci si trovi in presenza di autentica cessione di diritto d'autore, e quando invece tale formula sia illegittima, e non possa quindi costituire elemento per evitare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.


Il Ministero ci rispose condividendo le nostre osservazioni in merito alla possibilità che il ricorso alla cessione del diritto d'autore fosse, in determinati casi, illegittimo. Ci invitò quindi ad individuare parametri oggettivi attraverso i quali sia possibile determinare se la cessione del diritto d'autore sia corrispondente alla norma, o mascheri invece una sia pur inconsapevole elusione contributiva.


L'Inpgi, seguì l'indicazione e di recente ha ricevuto dallo stesso Ministero risposta positiva, la quale concorda sulla validità dei parametri indicati e che qui di seguito sono riportati.


* * * *


Natura intrinseca dell'opera. Fermo restando che l'autore dell'opera (articolo giornalistico, ndr) deve essere necessariamente un giornalista iscritto nel relativo Albo o Registro tenuto dal competente Ordine professionale, l'opera deve avere funzione informativa e carattere creativo e deve essere tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione.


Misura e modalità del corrispettivo. Il corrispettivo dell'opera giornalistica svolta, quanto alla misura e alle modalità di erogazione, non deve discostarsi sensibilmente da quello correntemente in uso. Deve quindi tenere conto delle caratteristiche del risultato della prestazione lavorativa, delle qualità soggettive dell'autore, dell'impegno profuso e dell'utilizzo o meno di mezzi propri dell'autore.


Ripetitività. La non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto, in presenza degli altri elementi sopra descritti qualificano maggiormente le prestazioni come aventi carattere professionale e lavorativo.


Hanno carattere sussidiario, ma sono da ritenersi comunque utili nel processo di identificazione di cui sopra, i seguenti ulteriori indicatori.


Committenza. Laddove l'attitudine informativa dell'opera esaurisca i suoi effetti nell'ambito dell'attività editoriale e la funzione informativa della stessa si esaurisca nell'ambito temporale della prima e tempestiva diffusione e sia stata resa su richiesta (anche implicita) di un impresa editoriale, la cessione del diritto d'autore, ove intervenuta, in realtà non ha più la funzione - che è invece sua tipica - di compensare il successivo e ripetuto diritto alla riproduzione ed utilizzazione dell'opera, bensì costituisce unicamente strumento per l'erogazione del corrispettivo dell'attività professionale svolta.


Prevalente fonte di reddito. Gli elementi sopra descritti sono di per sè ancora più qualificanti laddove i compensi derivanti da cessione di diritto d'autore diventino principale fonte di reddito.


  * * * *


Di conseguenza per i redditi di natura giornalistica non derivanti da lavoro subordinato e che saranno maturati nel 2001 dai colleghi, i nostri Uffici faranno espresso riferimento ai criteri elencati in tutti i casi in cui verificheranno una deroga all'obbligo di contribuzione, motivata dal ricorso alla cessione del diritto d'autore.


Qualora l'attività professionale sia riconducibile, in base ai criteri esposti, ad attività giornalistica autonoma e non a cessione dei diritti d'autore, gli stessi Uffici ne daranno informazione al collega interessato, invitandolo a rettificare la sua denuncia.


Ricordo che gli iscritti alla Gestione separata devono corrispondere all'Inpgi: a) un contributo soggettivo pari al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini fiscali; b) un contributo integrativo pari al 2% del reddito imponibile lordo che deve essere corrisposto al giornalista dall'Azienda committente.


Al fine di evitare un danno economico, è perciò indispensabile che nell'anno in corso tutti i colleghi la cui attività - in relazione ai parametri indicati - non rientri nella cessione del diritto d'autore, sollecitino all'editore il pagamento di quanto ad essi dovuto.


* * * *


L'esperienza ha anche dimostrato nel recente passato che alcuni giornalisti si sono trovati costretti da qualche Azienda ad accettare la formula della cessione del diritto d'autore, anche se erano consapevoli della irregolarità di tale riferimento.


Se altri si dovessero trovare in tale situazione, il consiglio è di contestare tale eventuale pretesa, anche rivolgendosi alle strutture regionali o nazionali del nostro Sindacato per ottenere assistenza.


L'Inpgi, da parte sua, informerà di tutti i casi accertati le Strutture sindacali e la Federazione editori, invitando le Aziende eventualmente inadempienti (mancata corresponsione del contributo integrativo del 2%) ad un comportamento più coerente con le norme di legge. Per parte sua dovrà però limitarsi a tali atti, in quanto l'Ente non possiede a questo riguardo facoltà ispettiva o sanzionatoria.


Per ogni ulteriore chiarimento vi potrete rivolgere all'Ufficio contributi della Gestione separata (telefono n. 06/8578393 - 309).


 


Cordiali saluti.


 


(Gabriele Cescutti)


http://www.inpgi.it/inpgi/inpgi.nsf


 





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