CASSAZIONE (SEZIONE LAVORO) - IL MERO CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DI UN PERIODICO NON COMPORTA DI PER SE' L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - Occorre il continuativo esercizio delle responsabilità interne circa i contenuti del giornale
Il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Questo sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata; è, invece, irrilevante che la soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale sia contenuto nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione. (Cassazione Sezione Lavoro n. 3686 del 17 febbraio 2014, Pres. Stile, Rel. Venuti - IN http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4772&Itemid=131)
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