Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
  » Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Attualità
Stampa

VECCHIO PALLINO DAL 2008. Beppe Grillo vuole abolire l’Ordine dei Giornalisti. L’Ordine può essere anche cancellato, ma dopo il varo della legge 4/2013 i giornalisti, anche senza l’Ordine, resterebbero professionisti sia pure senza Albo. Nessun rischio per Inpgi e Casagit. Giudici disciplinari diventerebbero Consob, Agcom, Antitrust e Garante della privacy. Nuovo ruolo per la Fnsi. IN CODA il testo della legge 4/2013.
La Fnsi potrebbe far parte dell’elenco delle associazioni professionali (vigilate dal Ministero dello Sviluppo economico) dopo il riconoscimento da parte del Cnel come associazione professionale dei giornalisti. L’iscrizione alla Fnsi rimarrebbe facoltativa e non obbligatoria per chi esercita la professione di giornalista. La Fnsi dovrebbe far rispettare le regole deontologiche.

di Franco Abruzzo/consigliere Ordine

Milano, 11 marzo 2012. Beppe Grillo dopo il fallimento del referendum del 2008 non demorde: vuole abolire l’Ordine dei Giornalisti per  togliere agli iscritti la dignità di essere professionisti e per ridurli  alla stregua di  un “volgo disperso che nome non ha”. Grillo non si illuda. Il suo sogno non diventerà realtà. Cosa accadrebbe con l’abolizione dell’Ordine?  Con l’entrata in vigore lo scorso 10 febbraio della legge 4/2013 i giornalisti, anche senza l’Ordine, resterebbero professionisti sia pure senza Albo. Giudici disciplinari, come ha scritto la Corte costituzionale nella sentenza 38/1997, diventerebbero Consob, Agcom, Antitrust e Garante della privacy. Come in Francia sarebbero giornalisti soltanto coloro che esercitano la professione in virtù di un contratto con un’azienda editoriale. Non essendoci più l’Albo, cadrebbe anche l’esame di Stato. Nessun rischio per Inpgi e Casagit.


Nella sentenza 38/1997 sull’ammissibilità della richiesta  di referendum sulla legge relativa alla professione di giornalista, la Corte  costituzionale ha scritto:  Né può sorgere il dubbio che, con l'eventuale esito abrogativo del referendum, possano venir meno l'attività giornalistica professionale, la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, o i canoni deontologici inerenti a tale attività. Questi ultimi derivano, oltre che dal costume, da altre leggi (cui del resto fa rinvio lo stesso art. 2della l. 69/1963), dalle funzioni del Garante, dalla giurisprudenza in materia e da forme di autoregolamentazione”. Abrogato l’Ordine, giudici disciplinari dei giornalisti  diventerebbero Consob,  Agcom, Antitrust  e Garante della privacy. Le altre questioni sarebbero regolate dai giudici civili e penali.


Il fatto nuovo oggi è la legge  14 gennaio 2013 n. 4 che detta “disposizioni in materia di professioni non organizzate”. La legge 4/13, come si legge nel sito del Ministero dello Sviluppo economico, è stata adottata “per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali”. La nuova legge coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. Un elenco delle associazioni professionali    che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge sarà pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.


La Fnsi potrebbe far parte di questo elenco  dopo il riconoscimento del Cnel come associazione professionale dei giornalisti. L’iscrizione alla Fnsi rimarrebbe facoltativa e non obbligatoria per chi esercita la professione di giornalista.


Nella scheda illustrativa preparata dal Ministero dello Sviluppo economico sulla legge 4/2013 si legge:


• RIFERIMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMA


Chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge in esame, è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa (esempio: “giornalista professionista ex legge 4/2013). L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.


• IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI


Non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (ad esempio, possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) né scopo di lucro. Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione. Promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo). Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.


• LA PUBBLICITÀ DELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI


Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere queste caratteristiche, conformandosi quindi alle finalità che la legge rimette alle associazioni, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.


Possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero. Le associazioni possono anche (a determinate condizioni) autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi. Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.


• L’ADOZIONE DELLE NORME UNI E LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’


La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento indica che il singolo professionista “certificato” raggiunge determinati standard previsti dalla norma tecnica.


Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, promuove l’informazione sull’adozione di norme tecniche UNI relative alle attività professionali oggetto della legge


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE


LEGGE 14 gennaio 2013 n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (GU n. 22 del 26-1-2013).  Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013


ARTICOLO 1. Oggetto e definizioni


1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.


2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica,anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.


3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo,


di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.


4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.


5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.


ARTICOLO 2 - Associazioni professionali


1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e  garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.


2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.


3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del Codice


del consumo, di cui al decreto legislativo6settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta


professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo Codice.


4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi


da esse richiesti agli iscritti.


5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.


6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.


7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’articolo 3che dichiarano,con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5,6 e 7 è pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 4,comma1, della presente legge.


ARTICOLO 3 - Forme aggregative delle associazioni


1.Le associazioni professionali di cui all’articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.


2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.


3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.


ARTICOLO 4 - Pubblicità delle associazioni professionali


1.Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.


2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.


3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.


ARTICOLO 5 - Contenuti degli elementi informativi


1. Le associazioni professionali assicurano,perle finalità e con le modalità di cui all’articolo 4, comma1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:


a) atto costitutivo e statuto;


b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;


c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;


d) struttura organizzativa dell’associazione;


e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;


f) assenza di scopo di lucro.


2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:


a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;


b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;


c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre Regioni;


d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;


e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma Uni En Iso 9001 per il settore di competenza;


f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2,comma4.


ARTICOLO 6 - Autoregolamentazione volontaria


1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente


dall’adesione degli stessi a una delle associazioni di cui all’articolo 2.


2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, di seguito denominate «normativa tecnica Uni»,


di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida Cen 14 del 2010.


3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.


4. Il ministero dello Sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica Uni relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.


ARTICOLO 7 - Sistema di attestazione


1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionalipossono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:


a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;


b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;


c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;


d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;


e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;


f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni.


2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.


ARTICOLO 8 - Validità dell’attestazione


1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.


2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo


di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.


ARTICOLO 9 - Certificazione di conformità a norme tecniche Uni


Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica Uni relativa alle singole attività professionali,attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.


2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.


ARTICOLO 10. Vigilanza e sanzioni


1. Il ministero dello Sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle


disposizioni della presente legge.


2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7,comma1, contenente informazioni non veritiere, sono  sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.


ARTICOLO 11 - Clausola di neutralità finanziaria


1. Dall’attuazione degli articoli 2,comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il ministero dello Sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com