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Stampa

SEGRETO PROFESSIONALE. Rese note le motivazioni dei giudici di Caltanissetta. Non esiste differenza tra giornalisti professionisti e pubblicisti - ASSOLUZIONE DEI GIORNALISTI ENNESI TROVATO E MARTORANA. UNCI: "E’ SENTENZA STORICA". (Franco Abruzzo: "L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo in tema di segreto professionale offre la medesima tutela a tutti i giornalisti in quanto cittadini europei. Non capisco l'entusiasmo per questa ovvia sentenza che ha stabilito un principio fissato dalla Cedu nel 1996 con la sentenza Goodwin"). - (la si puà leggere IN CODA)


Palermo, 17 febbraio 2017  -  Sono state rese note le motivazioni della sentenza emessa lo scorso autunno dai giudici della Prima Sezione penale della Corte d'appello di Caltanissetta con la quale sono stati assolti i giornalisti Josè Trovato e Giulia Martorana dall'accusa di favoreggiamento nei confronti di ignoti.


Nelle motivazioni si legge come per l'Ordinamento della professione giornalistica non esistano "differenze di ordine qualitativo fra le prestazioni rese da un giornalista professionista e quelle rese da un giornalista pubblicista", ma solo quantitative, che  "non possono essere ritenute ostative ad una interpretazione estensiva della norma" sul segreto professionale. Per tale motivo è ritenuto legittimo il rifiuto, anche da parte dei pubblicisti, di rivelare le loro fonti.


"È una sentenza destinata a fare giurisprudenza e definitiva chiarezza - ha detto Andrea Tuttoilmondo, presidente regionale dell'Unci -. Troppe volte in passato colleghi pubblicisti hanno pagato una condizione immotivatamente ritenuta differente rispetto ai professionisti, per quanto concerne il rapporto con le fonti. A Trovato e a Martorana il plauso per aver svolto coscienziosamente e con coraggio il proprio dovere".


La vicenda scaturisce dalla pubblicazione, Trovato sul Giornale di Sicilia e Martorana su La Sicilia, di una notizia relativa a un delitto avvenuto nel 2007. Un anno dopo i cronisti riferivano dell'avvenuta identificazione del cadavere carbonizzato e delle indagini in corso.


Per il Vice-Presidente nazionale dell’Unci, Leone Zingales,  "la sentenza ha sancito una volta e per tutte la legittimità di Trovato e Martorana che non hanno piegato la schiena opponendo al rappresentante della pubblica accusa il segreto sulle proprie fonti. Si tratta, dunque, di una sentenza storica".


In primo grado erano stati assolti dal Tribunale di Enna, con una sentenza che tuttavia si era fermata al loro interrogatorio, nullo, secondo il giudice, perché i due avrebbero dovuto avere la facoltà di non rispondere. Ma la Procura generale di Caltanissetta ha impugnato la sentenza, sostenendo che gli interrogatori fossero “corpo di reato”, dunque pienamente utilizzabili. Ma adesso la Corte d'appello, accogliendo la tesi dell'avvocato Salvatore Timpanaro, li assolve nel merito. I giornalisti dunque avevano tutto il diritto di rifiutarsi di rivelare la propria fonte.


"E' una sentenza magistrale, un faro per i giornalisti che scrivono di cronaca - afferma Josè Trovato -. Questa sentenza è ciò per cui abbiamo lottato, io e la collega Martorana, sin dall'inizio. Dicevano che non avevamo “diritto al segreto” perché “solo pubblicisti”, e abbiamo scelto di lottare contro un'ingiustizia. Oggi vince la libertà di stampa. È una vittoria della democrazia".


"Grande soddisfazione",  ha espresso l'avvocato Timpanaro, il quale ha così commentato: "Una Corte attentissima ha in pieno accolto la nostra tesi giuridica, riconoscendo anche ai pubblicisti, e cioè ai cronisti che operano sul campo, il diritto di opporre il segreto professionale sulle fonti, che è condizione essenziale della libertà di stampa. Una sentenza storica, destinata a fare giurisprudenza a livello nazionale".  (UNCI)


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Le sentenze Goodwin e Roemen proteggono il segreto professionale di giornalisti.  - Il  segreto professionale dei giornalisti è salvaguardato in maniera efficace soltanto  dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo sull’argomento. L’articolo 10 (Libertà di espressione), - ripetendo le parole della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966 -,  recita: “ Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere”. La libertà di ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, la protezione “assoluta”  delle fonti dei giornalisti.





La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) con l’articolo 10, come riferito, tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie. Lo ha spiegato la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William Goodwin (Corte europea diritti dell’Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=179). La Corte, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il  diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”.





L’ordinamento europeo impedisce ai giudici nazionali di  ordinare perquisizioni  negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle “dimore” dei loro avvocati a caccia di  prove sulle fonti confidenziali dei cronisti: “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di “cane da guardia“ e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”. Questi sono i principi (vincolanti anche per i nostri magistrati) sanciti nella sentenza Roemen 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (il testo è in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=554).





La  Convenzione  europea dei diritti dell’Uomo e le sentenze di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin e Roemen sono episodi  che assumono valore strategico. Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i  giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono del segreto professionale. Davanti ai magistrati delle Procure, i giornalisti (incriminati per violazione del segreto istruttorio o sottoposti a perquisizione dal Pm a caccia delle prove sulle fonti) devono invocare l’articolo 10 della Convenzione  europea dei diritti dell’Uomo nelle interpretazioni  vincolanti date dalle sentenze Goodwin e Roemen.  I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto professionale,  invocando, con le norme nazionali (articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 e articolo 138 del Dlgs  196/2003 sulla privacy), la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nell’interpretazione che la Corte di Strasburgo ne ha dato con le  sentenze Goodwin  e Roemen.





 Questa linea è l’unica possibile anche per evitare di finire sulla graticola dell’incriminazione per “violazione del segreto d’ufficio” (art. 326 Cp) in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, - magistrati, cancellieri  o ufficiali di polizia giudiziaria -, hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti l’eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nell’ambito dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 Cp.  E’ palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’articolo 326 Cp, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell’articolo 326 Cp evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale…..loquace) e le perquisizioni,  arma ormai spuntata dopo la sentenza Roemen della Corte di Strasburgo.





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 












 









 






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