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PRATICANTATO GIORNALISTICO: il Ministero della Giustizia sospende la delibera 28/3/2023 del Consiglio nazionale dell’Ordine che introduceva nuovi criteri interpretativi dell’articolo 34 della legge 69/1963. Il Ministero non ha mai espresso “consenso a una deroga rispetto al sistema legislativo contenuto in norme primarie”. Bocciato “l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile” (che sono principi “ineludibili”, i quali non possono in alcun modo essere pretermessi, sino a quando, per ipotesi, non dovessero essere modificati dal legislatore”). Il Ministero “invita con assoluta urgenza codesto Consiglio nazionale a rettificare il comunicato relativo ai criteri indicati nella delibera del 28 marzo 2023, precisando a tutti gli ordini regionali che si tratta di un corpus regolamentare aggiuntivo rispetto alle prescrizioni di legge, senza in alcun modo costituire una deroga ai requisiti imperativamente richiesti in particolare, dagli art. 33 e 34 della legge professionale, nonché dell’art. 36 del regolamento attuativo”. IN CODA: IL CNOG NON SI ADEGUA. SI VA AL COMMISSARIAMENTO DEL CNOG?

Ministero della Giustizia - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI. Al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti. Ai Consigli regionali dell’ordine dei giornalisti e, p.c., Al Viceministro On. Francesco Paolo Sisto viceministro.sisto@giustizia.it, francescopaolo.sisto@giustizia.it - Al Capo Dipartimento.


 


OGGETTO: Richiesta di sospensione dell’aggiornamento con nuovi criteri interpretativi dell’art. 34 della legge n. 69/1963 (accesso al praticantato giornalistico) con effetto dal 1° gennaio 2023, decisi con delibera del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nella seduta dell'8 novembre 2022. Rif. prot. DAG n. 48936.E del 2 marzo 2023.


 


In riscontro a quanto comunicato con la nota in oggetto e, in particolare, all’adozione di nuovi criteri interpretativi dell’art. 34 legge n. 69/1963, sostitutivi di quelli avallati con la delibera dell’8 novembre 2022 – e recanti mero aggiornamento di quelli già precedentemente approvati con delibera del 5 luglio 2002 –, con nota prot. DAG n. 61630.U del 17 marzo 2023 questa Direzione generale ha comunicato a codesto Consiglio nazionale che, alla luce della disamina del testo trasmesso, apparivano superati i fattori di criticità già evidenziati con nota prot. DAG n. 244968.U del 5 dicembre 2022. I criteri in questione, come noto, sono stati poi approvati con delibera del 28 marzo 2023. Di recente sono pervenuti, tuttavia, numerosi esposti, i quali stigmatizzano in capo a codesto organo consiliare nazionale un comportamento volto a eludere, in punto di fatto, le indicazioni ricevute dal Ministero vigilante: in particolare, sarebbe stata diramata dal Consiglio nazionale la seguente comunicazione a commento della citata delibera del 28 marzo 2023: “In base al nuovo testo, frutto di una proficua e leale collaborazione con il Ministero della Giustizia, i Consigli regionali dell’Ordine, nella loro autonomia, potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto. Tale modalità consente, in aggiunta alle altre previste dalla legge, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile”. Con queste esatte parole, invero, si è espresso il Presidente del Consiglio nazionale in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito istituzionale al link https://www.odg.it/giornalisti-cnog-varanuove-modalita-per-ilpraticantato/50536. Orbene, premesso che i criteri adottati con la delibera del 28 marzo 2023 da parte di codesto Consiglio nazionale, nella loro formulazione testuale, non contengono alcun riferimento all’art. 34 della legge professionale che consenta di inferire una volontà di introdurre requisiti sostitutivi di quelli legali, giova ribadire che nessuna potestà regolamentare in materia di accesso al praticantato giornalistico è stata attribuita dal legislatore al Consiglio nazionale, viepiù ove questa si configuri – come nelle indicazioni metodologiche fornite dal Presidente – derogatoria alla fonte normativa primaria. Come già esaustivamente argomentato nella nota prot. DAG n. 244968.U del 5 dicembre 2022, infatti, il complesso normativo contenuto negli art. 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e nell’art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, stabilisce in modo chiaro e univoco i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel registro dei praticanti, ancorandola al riferimento diretto e ineludibile a una testata e un direttore responsabile. Ne consegue, inevitabilmente, che l’unica possibile accezione di legittimità dei criteri “interpretativi” adottati con la delibera del 28 marzo 2023 da codesto Consiglio nazionale può risiedere in un loro affiancamento a quelli di matrice legale: questi, invero, sono attualmente vigenti e non possono in alcun modo essere pretermessi, sino a quando, per ipotesi, non dovessero essere modificati dal legislatore. Del resto, con il nulla osta sopra menzionato questo Ministero non ha inteso esprimere, come più volte sottolineato nelle interlocuzioni istituzionali, consenso a una deroga rispetto al sistema legislativo contenuto in norme primarie – peraltro, radicalmente in contrasto con le chiare indicazioni fornite all’ente con la citata nota del 5 dicembre u.s. – , sicché l’adozione di un mero aggiornamento di criteri in vigore dal 2002, applicati, finora, senza che si ponesse alcun dubbio circa il parallelo obbligo di applicare anche le norme imperative, non sembrava all’evidenza integrare profili di illegittimità. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte – rispetto a cui si richiama, per completezza, quanto già illustrato con nota prot. DAG n. 244968.U del 5 dicembre 2022 –, si invita con assoluta urgenza codesto Consiglio nazionale a rettificare il comunicato relativo ai criteri indicati nella delibera del 28 marzo 2023, precisando a tutti gli ordini regionali che si tratta di un corpus regolamentare aggiuntivo rispetto alle prescrizioni di legge, senza in alcun modo costituire una deroga ai requisiti imperativamente richiesti, in particolare, dagli art. 33 e 34 della legge professionale, nonché dell’art. 36 del regolamento attuativo. In quest’ottica, i nuovi criteri “interpretativi” possono essere utilizzati ferma restando la persistente operatività di quanto stabilito dalle norme fondamentali contenute nella legge professionale, che va obbligatoriamente e prioritariamente applicata per disciplinare l’accesso al praticantato giornalistico. Al contempo, e negli stessi termini, si invitano codesti Consigli regionali, sottoposti, al pari di quello nazionale, alla vigilanza del Ministero della giustizia, a fare riferimento in ogni caso, per l’accesso al praticantato giornalistico, alle previsioni contenute nelle norme primarie che regolamentano la professione del giornalista, al fine di non consentire accesso indebito a soggetti privi dei requisiti imposti dal quadro normativo attualmente vigente. Nel restare in attesa di un pronto riscontro da parte di codesto Consiglio nazionale e di codesti Consigli regionali, si porgono cordiali saluti,


Il direttore generale Giovanni Mimmo


 Roma, 29 aprile 2023


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IL CNOG NON SI ADEGUA E VARA i "Criteri interpretativi dell’art. 34 – LINEE GUIDA". SI VA AL COMMISSARIAMENTO DEL CNOG?
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, sentiti i Presidenti e i Vicepresidenti degli Ordini regionali ai sensi dell’art. 20-bis del D.P.R. 115/1965, promuove l’applicazione uniforme dei Criteri
interpretativi dell’art. 34 attraverso le presenti linee guida.
I Consigli regionali dell’Ordine procedono all’iscrizione del praticante al relativo Registro a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto.
Caratteristiche dell’attività giornalistica
Il Consiglio Regionale dell’Ordine accerta la continuità e l’effettività dell’attività attraverso l’esame della documentazione e della produzione giornalistica.
A titolo esemplificativo, il lavoro giornalistico svolto da almeno sei mesi può integrare i requisiti di continuità ed effettività.
La nozione di attività giornalistica, presupposta ma non definita dalla Legge 69/1963, è ricavabile dagli orientamenti espressi nelle decisioni del Consiglio Nazionale e nelle delibere dei Consigli Regionali dell’Ordine in materia di tenuta dell’Albo.
Oggetto di accertamento sono:
a) la produzione giornalistica, che deve essere valutata congrua dal Consiglio Regionale dell’Ordine in relazione alla tipologia di attività e al periodo di svolgimento;
b) la prova della retribuzione (fra i documenti da esibire al Consiglio regionale, a titolo di esempio: contratto di lavoro, certificazione unica, certificazione dei compensi e delle ritenute, pagamenti tracciabili, versamenti previdenziali).
Vigilanza sullo svolgimento del praticantato e designazione di un tutor
A seguito dell’accettazione della domanda di praticantato, il Consiglio regionale valuta la designazione di un giornalista professionista che svolge il ruolo di tutor con il compito di vigilare
sul percorso professionale del praticante (18 mesi).
L’eventuale tutor deve essere in regola con gli obblighi formativi ed avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'elenco professionisti.
Il tutor eventualmente designato consegna al Consiglio regionale dell’Ordine una relazione semestrale.
La relazione deve illustrare l’attività svolta dal praticante nel periodo di riferimento.
Il professionista affidatario è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente.
CNOG informa – Mail: stampa@odg.it tel 06-686231
Formazione nel corso del praticantato e preparazione alla prova di idoneità professionale
Il Consiglio nazionale organizza attraverso piattaforma online corsi gratuiti al fine di assicurare anche la formazione deontologica nel corso del praticantato. Corsi gratuiti in presenza e online possono essere organizzati anche dai Consigli regionali.
Ai fini della preparazione alla prova di idoneità professionale il Consiglio nazionale e i Consigli regionali dell’Ordine organizzano corsi di carattere teorico-pratico finalizzati ad approfondire le materie d’esame.
Riconoscimento del praticantato
A conclusione dei 18 mesi, acquisita l’eventuale relazione del tutor e verificata la sussistenza e la continuità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine rilascia la dichiarazione di compiuta pratica.
Roma, 4 maggio 2023


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Praticantato ed esame: dopo l’alt del ministero, l’Ordine conferma i suoi nuovi criteri. - in https://www.professionereporter.eu/2023/05/praticantato-ed-esame-dopo-lalt-del-ministero-lordine-conferma-i-suoi-nuovi-criteri/


 


 





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