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MOSSA DISPERATA-AUTOGOAL.
Il Presidente dell’Ordine dei
Giornalisti a tutela della sua
cadrega e per “non penalizzare”
i pubblicisti “abolisce” l’articolo
33 della Costituzione: è quella
norma che vuole l’esame di Stato
per l’esercizio delle professioni
intellettuali. Anche l’Europa
chiede (con la laurea almeno
triennale) una “prova attitudinale”.
(In coda l’articolo di Enzo Iacopino
e di seguito la replica: "Lavoro per
i colleghi, non per la cadrega").

Il presidente del Consiglio nazionale stenta a comprendere che, dopo il dl 138/2011 e il varo dei decreti attuativi, ai Consigli regionali dell’Ordine sarà vietato procedere alla iscrizione di nuovi pubblicisti. Questo discorso regge anche se prima del 13 agosto 2012 non verrà varato il dpr sui giornalisti perché dal giorno successivo decadranno automaticamente (art. 33 del dl 201/2011) tutte le norme attuali (presenti nella legge 69/1963) in contrasto e in conflitto con i principi fissati nel comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011: parliamo dell’elenco dei pubblicisti e della normativa deontologica che dovrà essere trasferita ai “Consigli di disciplina”.

di FRANCO ABRUZZO – consigliere (e già presidente dal 15/5/1989 al 7/6/2007) dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Milano, 30 dicembre 2011. Chi ha frequentato le facoltà di giurisprudenza o di Scienze politiche sostiene nel primo anno l’esame di Diritto costituzionale o di Diritto pubblico e, quindi, sa perfettamente che le leggi hanno un cappello che guida la lettura di tutto l’articolato. Questo principio è stato rispettato dal Governo Berlusconi quando ha varato il dl 138/2001 convertito dal Parlamento con la legge 148/2001. Questa legge è importante perché contiene un articolo 3, comma 5, che disegna la più radicale riforma degli ordinamenti professionali dopo 30 anni di dibattito. Va letto in simbiosi con  le direttive comunitarie che dal 1988 in poi richiedono ai professionisti una laurea  almeno triennale e un “esame attitudinale” (equivalente al nostro esame di  Stato previsto dall’articolo 33, V comma, della Costituzione, per “l’abilitazione all’esercizio professionale”). E’ altresì noto che le direttive comunitarie prevalgano sulla normativa interna o nazionale. Per quanto riguarda l’Ordine dei giornalisti l’Europa ne ha previsto la legittimità (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5828)  al pari della Corte costituzionale (sentenza 11/1968 in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5813).


Oggi Enzo Iacopino, con un lunghissimo articolo, omissivo in alcune parti essenziali, tenta di dimostrare che i dl 138, 183 e 201/2011  non parlano dell’esame di stato e scrive testualmente nell’articolo pubblicato qui sotto: “La legge in vigore prevede l’abrogazione delle norme esistenti solo nelle parti che sono in conflitto con le lettere da a) a g) dell’articolo 33 (?, ndr) comma 5. Il legislatore non ha scritto, ad esempio, che vengono abrogate le norme che siano in contrasto con quanto previsto dall’articolo 33 (?, ndr) comma 5 fino alla lettera g) compresa. Ma solo con quanto dettato dalle lettere da a) a g). Il primo capoverso del comma 5, dunque, non è richiamato: era questo che faceva riferimento all’esame di Stato ed è questo che aveva indotto i colleghi pubblicisti ad una ribellione sacrosanta, che ho cercato di rappresentare al presidente Monti, pubblicamente nel corso della conferenza stampa e, sia pur brevemente, in privato”. Ma cosa dice il preambolo/premessa denominato “comma 5”? Eccone il testo:


“COMMA 5.  Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:…”. (Le 4 leggi 2011 sulle professioni sono in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7691).


Il comma 5  si colloca come preambolo o premessa rispetto ai principi che seguono dalla lettera a) alla lettera g).  Non è possibile slegare la premessa dai principi, perché altrimenti non si capirebbe  il riferimento al tirocinio (=praticantato) se  non si lega all’esame di stato che è la conclusione logica del tirocinio medesimo (che non è richiesto ai pubblicisti). Da queste  considerazioni si comprende che Iacopino ha tentato, fallendo, una operazione  elettorale per salvare la sua cadrega sorretta dai consiglieri nazionali pubblicisti dell’Ordine (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7982).  I passaggi cruciali della riforma delle professioni  delineata nei dl 138, 183 e 201/2011 sono questi:


AA) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;  


A) Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto 138 (13 agosto 2012, ndr);


B) rimane in vigore (ovviamente) l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'abilitazione all’esercizio professionale e per l’eccesso alle professioni intellettuali regolamentate;


C) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. (Detti organi sono noti comeConsigli di disciplina”);


D) scompaiono le tariffe. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale;


E) nascono le società tra professionisti (stp), che potranno essere indifferentemente società di persone, società di capitali e società cooperative. Tale società dovrà evidenziare la sua particolare natura rispetto alle società “normali” apponendo, nella ragione sociale, l’espressione “società tra professionisti”. I soci della Stp potranno essere: •professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi; •professionisti di Stati UE; •soggetti non professionisti “soltanto per prestazioni tecniche”; •soggetti non professionisti che diventano soci della Stp “per finalità di investimento”, cioè i soci di capitale. La legge non dice nulla, invece, sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti.


F) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;


G) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;


H) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, - avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni -, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie;


I) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;


L) Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali - in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), del dl 138/2011 - sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400


Il comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) letto unitariamente dà per  scontato che l’accesso a tutte le professioni intellettuali è vincolato al superamento dell’esame di  Stato previsto dall’articolo 33 (V comma) della Costituzione (equivalente alla prova attitudinale di cui alla direttiva comunitaria  n. 89/48/CEE oggi assorbita nel dlgs 206/2007). Finora era stato tenuto sotto traccia il vero problema che tormenta il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: i pubblicisti, che, in base al comma 5 citato, non hanno futuro. Se è vero che l’accesso alle professioni è vincolato al superamento dell’esame di Stato - (per i giornalisti professionisti è così in base agli articoli 29 e 32 della legge 69/1963 come interpretati dalla II sezione del Consiglio di Stato con il parere 2228 depositato il 7 maggio 2002; n della sezione 448/2001) -, i pubblicisti scompaiono dalla vita dell’Ordine dopo 83 anni dalla istituzione giuridica di questa figura  avvenuta con il Rd 384/1928. Il presidente del Consiglio nazionale stenta  a comprendere che, dopo il dl 138/2011 e il varo dei connessi decreti attuativi,  ai Consigli regionali dell’Ordine sarà vietato procedere alla iscrizione di nuovi pubblicisti. Questo discorso regge anche se prima del 13 agosto 2012 non verrà varato il dpr sui giornalisti perché dal giorno successivo decadranno automaticamente (art. 33 del dl 201/2011) tutte le norme attuali (presenti nella legge 69/1963) in contrasto e in conflitto con i principi fissati nel  comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011: parliamo dell’elenco dei pubblicisti e della normativa deontologica che dovrà essere trasferita ai “Consigli di disciplina”.  Il problema è: qual è il destino degli attuali iscritti all’Albo dei pubblicisti? Le risposte empiriche (e  pratiche)  possono essere tre:


a)        i  Consigli regionali dell’Ordine dovrebbero ammettere all’esame di Stato tutti quei pubblicisti che, 730 in mano, dimostrano di vivere esclusivamente di giornalismo (come è avvenuto dal 1969 in poi  in Lombardia);


b)        l’Albo dei pubblicisti potrebbe rimanere in vita ma come Albo ad esaurimento. Anche per garantire i diritti contrattuali e previdenziali di chi è assunto a tempo pieno, parziale, come collaboratore fisso, corrispondente o nelle redazioni decentrate;


c) l’Inpgi non  avrebbe alcun danno dalla scomparsa della figura giuridica del pubblicista. Basterà introdurre una modifica allo Statuto della gestione separata in base al quale potranno iscriversi coloro che svolgono “attività giornalistica libera” con contratto d’opera (articolo 2222 del Codice civile). Questa soluzione è già presente nel Cnlg Fieg/Fnsi (articolo 5 dell’Accordo collettivo nazionale): “Art. 5). Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione
per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con
collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati”.
Sul fronte della deontologia, il Codice sulla privacy vincola coloro che svolgono attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione all’Albo, mentre il segreto professionale è garantito a tutti i cittadino europei dall’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Anche il Parlamento europeo ha dettato regole deontologiche a coloro che svolgono l’attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione ad Albi.


Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha prospettato al Ministero della Giustizia l’individuazione per i pubblicisti di un “percorso formativo professionalizzante”, che, comunque, non può prescindere dall’esame  di Stato (art. 33, V comma, della Costituzione). La Cassazione ha scritto più volte che i pubblicisti non possono lavorare nelle redazioni. La strada è stretta e Iacopino lo sa.  (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7489)


GIURISPRUDENZA


1. Cassazione civile: per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti. Non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti.


“La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-04-2005, n. 7016; FONTI Mass. Giur. It., 2005; Dir. e Pratica Lav., 2008, 6 All. PL, 297).


2. I "pubblicisti" svolgono l'attività giornalistica non come professione.


In merito agli effetti dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, va disattesa l'istanza di rimessione della relativa questione alle Sezioni unite della Corte; è, infatti, principio univoco quello della nullità del contratto di lavoro subordinato stipulato dal giornalista pubblicista per la prestazione in via esclusiva dell'attività di redattore, stante la violazione dell'art. 45 della L. 3 febbraio 1963, n. 69, che proibisce l'esercizio della "professione" di giornalista a chi sia privo iscrizione nell'albo professionale. Tale iscrizione non può che riferirsi all'elenco dei giornalisti professionisti, a nulla rilevando, quindi, il diverso inserimento nel suddetto elenco dei "pubblicisti", i quali svolgono l'attività giornalistica non come professione, cioè senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-11-2007, n. 23472; Il Messaggero S.p.A. c. D.F.M.).


3. Corte costituzionale: “Il giornalismo vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  del professionisti”.


L'esperienza dimostra che il giornalismo, se  si alimenta   anche   del   contributo  di  chi  ad  esso  non  si  dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  del professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà  della  stampa  periodica,  che  a  sua  volta  è  condizione essenziale di quel libero confronto di idee  nel  quale  la  democrazia affonda  le  sue  radici vitali. (Corte costituzionale, sentenza n. 11/1968)


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ARTICOLI CORRELATI a firma Franco Abruzzo


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7980 – Proposta Abruzzo/Dpr


in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7214 – consigli di disciplina


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7691 –Leggi 2011/professioni


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7710 –Laurea abilitante


in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7756 -138et183-analisiGargano


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7949 – dl 201-“aggiustato”


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


L’articolo di Enzo Iacopino presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti: «Non so come finirà. So che non accetterò la mortificazione di questa professione con la penalizzazione dei colleghi pubblicisti».


L’Italia è un Paese di giuristi, altro che di allenatori di calcio. Poteva il presidente dell’Ordine nazionale sottrarsi a tale esercizio? Poteva e doveva, in verità. Un po’ per ruolo e molto per carattere. So che in giro c’è tanta gente che ritiene che basti apparire per esistere. Personalmente credo che le dichiarazioni vadano centellinate anche se rilasciarle costa la fatica di un fiato, mentre lavorare per costruire richiede un impegno energetico maggiore. Notti passate alla Camera dei Deputati per sollecitare ragionevolezza su aspetti non marginali; riunioni per spiegare le conseguenze di questa o quella parola. Niente medaglie, per carità: fa parte del dovere. Come quello di tacere davanti a qualche, troppe volgarità. So anche che un numero ancor più consistente di persone afferra un microfono (o la tastiera di un computer), fa dichiarazioni roboanti sulla nave che affonda, ma subito dopo considera “inopportuna” una riunione per una riflessione comune sui problemi che riguardano l’Ordine: vengono prima torroni e panettone, cotechino e lenticchie!


Ma quando le dichiarazioni di alcuni determinano un turbamento crescente nella categoria, allora il presidente dell’Ordine ha il dovere di fare chiarezza. Con un pizzico di ironia (tanto per tentare di alleggerire la spiegazione, necessariamente lunga e noiosa, nonostante il mio modo di scrivere, e di parlare, poco istituzionale), finalizzata anche a tenere desta l’attenzione e con la consapevolezza che ci sarà qualche “giurista” (le virgolette sono volute) che polemizzerà, forte delle sue convinzioni, ovviamente più “fondate” degli studiosi del diritto ai quali il presidente dell’Ordine si è rivolto.  Che cosa sta circolando sul web, in particolare. Molto. Segnaliamolo per punti, cercando di fare chiarezza.


1)                 L’Odg è stato sciolto o verrà sciolto dal 31 dicembre 2011.


2)                 No, l’Odg verrà sciolto dal 13 agosto 2012.


3)                 Dal 13 agosto 2012 chiunque scriverà più di dieci (!!!!!) articoli potrà essere denunciato per esercizio abusivo della professione


4)                 No, non verrà sciolto l’Odg, ma potranno farne parte solo quanti hanno superato l’esame di Stato, cioè i professionisti.


5)                 I pubblicisti? Saranno spazzati via, non avendo fatto l’esame di Stato.


6)                 No, non saranno cancellati, ma non sarà possibile iscrivere nuovi pubblicisti, neanche quanti hanno già concluso o stanno per concludere il percorso, previsto dalla legge vigente, di due anni di collaborazione continuativa e retribuita per chiedere l’iscrizione all’apposito elenco.


Non ho ancora ricevuto la richiesta sfera di cristallo (sapete tutti che durante le feste le Poste hanno dei ritardi maggiori) e, quindi, non so dove chi scrive queste cose abbia tratto queste informazioni (me lo sento già il polemista di turno: scherza sui disagi dei colleghi!)


Quel che so è che mi è capitato di confrontarmi con qualche ministro e anche con un pubblicista illustre, incontrato per caso: Mario Monti. Fa il presidente del Consiglio – “fino a che il Parlamento lo vorrà”, dice lui stesso con sottile ironia – e né lui né i suoi ministri hanno cominciato a lavorare al DPR che ci regolamenterà (penso che a lui lo avrebbero detto). Di più, il presidente Monti, quando gli ho consegnato la “tessera d’onore” – introdotta dal mio predecessore Lorenzo Del Boca il quale al Quirinale la promise a Carlo Azeglio Ciampi – mi ha detto di essere “commosso, molto commosso” perché lui è un pubblicista, avendo scritto 3 o 4 articoli (sappiamo tutti, è bene precisarlo per evitare che qualche cultore del diritto chieda di aprire un’indagine su quella iscrizione, che di commenti il professor Monti ne ha scritto decine per non dire centinaia).


Quindi non so dove siano state attinte queste informazioni.


Veniamo alle notizie, non alle illazioni o alle chiacchiere:


-         Il 13 agosto 2010, l’allora ministro Giulio Tremonti presenta un decreto nel quale si legge: “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ….”.


-         Il successivo maxiemendamento, confluito nella legge n.183/2011,  prevede che la riforma degli Ordini non avvenga più con legge, ma con “decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi …..”. Resta ferma la data del 13 agosto 2012.


-         Il governo Monti modifica ulteriormente la norma, aggiungendo il seguente periodo “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”. In sostanza, varato o no il decreto, le normative vigenti sarebbero state abrogate da quella data.


-         La Camera (e il Senato conferma) modifica tale norma, inserendo all’articolo 33 un comma 5 bis. Questo: “Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”.


Che cosa dicono, in sintesi, le lettere da a) a g) dell’articolo 33 comma 5:


a)     L’accesso alle professioni è libero, ci deve essere autonomia e indipendenza di giudizio, non ci può essere numero chiuso o limitazione territoriale per l’attività (tranne eccezioni);


IL NOSTRO ORDINE SI FONDA SU QUESTI PRINCIPI


b)      Prevede l’obbligo della formazione continua, con conseguenti sanzioni disciplinari a chi si sottrae;


IL NOSTRO ORDINE E’ GIA’ SU QUESTA STRADA, SIA PER I PROFESSIONISTI CHE PER I PUBBLICISTI. SONO STATI PREPARATI VOLUMI ED E’ IN AVANZATO STADIO LO STUDIO DI UNA FONDAZIONE CHE SI OCCUPERA’ PROPRIO DI QUESTO


c)      è necessario fare un tirocinio (al “tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria”). Il tirocinio non può essere più lungo di 18 mesi;


A parte la terminologia che fa emergere che i giornalisti sono finiti per caso in un provvedimento che riguarda professioni che esercitano attività economica, IL NOSTRO ORDINE PREVEDE CHE IL TIROCINIO (noi lo chiamiamo praticantato) DURI 18 MESI.


C’è, quindi, la necessità di una integrazione sui tempi di formazione per gli aspiranti pubblicisti;


d) parla del compenso spettante al professionista che deve essere pattuito per iscritto, in base alla complessità dell’incarico;


e) prevede l’obbligo di una assicurazione “a tutela del cliente”;


IL NOSTRO ORDINE HA ESPLORATO, DUE ANNI FA, LA POSSIBILITA’ DI FARE UNA CONVENZIONE CON UNA ASSICURAZIONE: è estremamente costosa, ma resta da capire se davvero possa estendersi questo obbligo ai giornalisti.


CHI SAREBBE IL CLIENTE? La ratio della norma è evidente: un commercialista che sbaglia una maxi dichiarazione, un ingegnere, un dentista….


f) prevede che le funzioni disciplinari vengano, a livello territoriale o nazionale, esercitate da organi diversi rispetto a quelli che hanno funzioni amministrative;


            PER QUEL CHE RIGUARDA NOI, SIGNIFICA CHE – AD ESEMPIO – ACCANTO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DOVRA’ ESSERCI UN NUOVO ORGANISMO E COSI’ ACCANTO AL CONSIGLIO NAZIONALE: c’erano già in Parlamento proposte, elaborate dall’Odg, tese a snellire l’iter dei procedimenti disciplinari. Occorrerà capire chi farà parte di questi organismi.   


g) rende pienamente libera la pubblicità informativa sulle qualità e i titoli professionali.


Ora che sappiamo di che cosa stiamo parlando, veniamo alle risposte a quei quesiti iniziali:


1)                 E’ escluso che l’Ordine venga sciolto, il 31.12.2011 o il 13.08.2012. Non c’è nulla nelle norme da a) a g) che lo preveda. Anzi, c’è sostanzialmente confermato che restano in vigore, in assenza del DPR, le normative vigenti ad eccezione di quelle in contrasto con quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) del citato articolo 33 comma 5.


2)                 (vale anche come risposta quanto scritto sopra)


3)                 Perché verrebbe denunciato chi scriverà più di 10 articoli? E perché 10 e non 8? O non 12: si può negare, oltre che il diritto ad una mela al giorno, anche il diritto ad un articolo al mese? Penso di no. Non solo perché c’è la Costituzione della Repubblica, ma soprattutto perché non c’è nulla nelle norme vigenti, ripeto nelle norme non nelle illazioni, che giustifichi una affermazione simile.


4)                 Chiarimento complessivo che vale anche per i punti 5 e 6:


La legge in vigore prevede l’abrogazione delle norme esistenti solo nelle parti che sono in conflitto con le lettere da a) a g) dell’articolo 33 comma 5. Il legislatore non ha scritto, ad esempio, che vengono abrogate le norme che siano in contrasto con quanto previsto dall’articolo 33 comma 5 fino alla lettera g) compresa. Ma solo con quanto dettato dalle lettere da a) a g).


Il primo capoverso del comma 5, dunque, non è richiamato: era questo che faceva riferimento all’esame di Stato ed è questo che aveva indotto i colleghi pubblicisti ad una ribellione sacrosanta, che ho cercato di rappresentare al presidente Monti, pubblicamente nel corso della conferenza stampa e, sia pur brevemente, in privato.


Sia chiaro, non so come finirà. So che non accetterò la mortificazione di questa professione con la penalizzazione dei colleghi pubblicisti.


So, per quel po’ di cultura giuridica che ho e di informazioni che ho assunto, che nessuno può richiamare legittimamente quel primo capoverso del comma 5 dell’articolo 33.


IL LEGISLATORE NON LO HA FATTO (non so se per distrazione, come qualcuno potrebbe ipotizzare, o per una sensibilità della quale sento il bisogno di dare merito ai due relatori delle commissioni Bilancio e Lavoro della Camera dei Deputati).


SO CHE L’ALLARMISMO CHE CIRCOLA IN QUESTE ORE NON SI FONDA SULLE NORME, MA SU CATTIVE O PARZIALI INFORMAZIONI.


Spero, con questa nota (diramata con un ritardo per il quale mi scuso, avendo come attenuante l’impegno di ieri con il presidente Monti) di aver dato un contributo ad un recupero di serenità.


Fermo restando il dovere, di tutti noi, di seguire senza distrazioni questa questione (magari una pausa per farci gli auguri di buon anno, che rivolgo a tutti quanti leggeranno questa lunghissima nota, ce la possiamo permettere)


                                                  Enzo Iacopino-Roma 30/12/2011


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Iacopino replica: “Lavoro per i colleghi, non per la cadrega”.


Caro Franco, servono a qualcosa le polemiche tra giornalisti? Istintivamente rispondo di no. Poi, maliziosamente (confesso) penso che si trasformino in prezioso alimento per i nemici dell'Ordine Ho come l'impressione che il risentimento che trasuda fin dal titolo dalla tua risposta alla mia nota sulla permanenza in vita dell'Ordine e sul destino dei pubblicisti derivi dal fatto che tu, nel passeggiare per il web, non abbia incontrato i fini "giuristi" nei quali mi sono imbattuto io.


Vedi,  Franco, non è problema di opinioni, come le tue (che si possono condividere e, spero, in assenza di un qualche decreto, non condividere) ma di affermazioni conclusive del tipo l'Ordine è sciolto o sta per esserlo a far data dal .....


Sono, queste sì, intollerabili perché trasmettono preoccupazione e paura in tanti colleghi. Pensa a quanti con sacrificio hanno appena fatto o si accingono a fare l'esame professionale. Pensa (ed è altra materia di scorrerie sul web) a chi sta completando il percorso previsto da una legge vigente per diventare pubblicista o lo ha appena completato, subendo angherie d'ogni tipo da pseudo editori. Pensa a quanti da anni fanno i giornalisti a tempo pieno nelle redazioni (fisicamente o sostanzialmente) ma restano pubblicisti, per scelta o più spesso per mancanza di opportunità.


Non involgariamo tutto con illazioni sui calcoli elettorali. Ho pregiudicato, e perfino interrotto per loro scelta i rapporti con vecchi colleghi per le due battaglie che sto conducendo, all'inizio isolato e osteggiato perfino dagli altri organismi, contro lo sfruttamento dei colleghi più giovani e contro l'utilizzo a tempo pieno dei prepensionati nelle redazioni. Il saldo, credimi, è negativo. Salvo che per l'aspetto affettivo e per la pace della mia coscienza.


Sai che ho studiato sociologia (scherzo), ma la curiosità mi ha portato a seguire qualche lezione di Salvatore Pugliatti, musicologo fine e grande esperto di diritto, e, incuriosito, le lezioni di Capozzi alla scuola di preparazione al concorso di magistratura a Napoli, la sola allora esistente. Parlo della preistoria e, quindi, le cose possono ben essere cambiate. Ricordo bene che, fin da allora, ogni legge conteneva un principio generale. Ma il mondo può essere davvero così cambiato da contenerlo nel comma 5 dell'articolo 33 del "Salva Italia" (il Fermo restando legato all'esame di Stato è lì almeno nel testo definitivo della Camera poi convertito dal Senato: sempre che non abbiano fatto un'edizione speciale per me, sbagliata)? Un principio generale in un comma di un articolo che non è neanche il primo della legge?


So dell'esistenza dell'articolo 33 della Costituzione. Sempre che la mia età non mi inganni è precedente la legge sull'Ordine che ha consentito, nel rispetto delle norme, in questi anni a tanti Consigli regionali, uno dei quali a lungo presieduto da te con spirito innovativo (non sempre da me condiviso, come nel caso del praticantato part time), di iscrivere migliaia di pubblicisti che abbiamo il dovere di rispettare e far rispettare non immeschinendo tutto, per spirito polemico, con calcoli d'ogni genere.


Una sola cosa Franco non mi sento di accettare. L'idea che faccia tutto questo per salvare la "cadrega" di presidente. Chi mi conosce sa, e tu sei tra questi, che avevo un solo obiettivo: la Carta di Firenze, per una mia forse patetica esigenza morale. Pensavo, dopo averla vista approvata, di dedicarmi ad altro. Ai miei progetti o, perché no?, a spupazzarmi mia nipote. Quel che è accaduto non me lo consente, per ora. Il primo a farmi a pezzi, con l'amore che hai per l'Ordine, saresti proprio tu. Ecco perché, perdonami, non considero solo ingiusta quella accusa, ma la ritengo una volgarità che fa torto a te e ai nostri ventennali rapporti.


Un caro augurio a te, a tua moglie che con eroismo sopporta le nostre reciproche punzecchiature e ai colleghi che raggiungi, e a volte inquieti.


Enzo Iacopino – presidente OdG





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