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PROFESSIONE GIORNALISTICA. La legge 148/2011 condanna i pubblicisti all’estinzione. il Consiglio nazionale dell’Ordine ha prospettato al Ministero della Giustizia l’individuazione di un “percorso formativo professionalizzante”, che, comunque, non può prescindere dall’esame di Stato (art. 33, V comma, della Costituzione). La Cassazione ha scritto più volte che i pubblicisti non possono lavorare nelle redazioni.
La Costituzione, con il suo articolo 33 (V comma), taglia la strada a soluzioni che, per aiutare i pubblicisti a rimanere iscritti nell’Albo, prescindono dall’esame di Stato. Ben vengano i “percorsi formativi professionalizzanti” di cui parla il Cnog: c’è bisogno, però, di una legge che individui questi percorsi e che preveda alla loro conclusione il rilascio di un titolo universitario che abiliti chi ne è in possesso ad esercitare la professione di giornalista. L’esame di laurea in sostanza equivale anche all’esame di Stato per l’accesso alle professioni intellettuali. (IN CODA, il testo del comma 5 dell’articolo 3 della legge 148/2011; un articolo di Franco Abruzzo sulla legge 148/2011 e un articolo di Laura Cavestri su “Il Sole 24 Ore” del 5 ottobre 2011).
analisi critica di Franco Abruzzo
Testo in allegato
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