Il Consiglio territoriale di disciplina è il giudice naturale precostituito per legge per i giornalisti, che violano le regole.
Le indagini e le istruttorie, con le relative conseguenti pronunce, nel campo deontologico professionale sono una prerogativa esclusiva del Consiglio territoriale di disciplina anche sulla base di questo solenne precetto: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25 Cost.). Il Consiglio territoriale di disciplina è il giudice naturale precostituito per legge per i giornalisti, che violano le regole. Il principio del giudice naturale, incardinato negli ordinamenti giuridici degli stati di diritto, costituisce un diritto dell'uomo espressamente sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo fa parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) ed è operativa nel sistema giuridico dell’Italia e degli altri Stati della Ue. (Milano, 16 settembre 2013, Franco Abruzzo)
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ORDINI. LA RIFORMA FA DISCUTERE.
Franco Abruzzo a Gabriele Dossena: “Ti prego di salvaguardare l’immagine dell’ente, spiegando che lo stesso non ha poteri normativi, che, invece, secondo Costituzione, spettano solo al Parlamento. La separazione tra il nostro Consiglio amministrativi e il Consiglio territoriale di disciplina è totale e non ammette invasioni di campo. L’articolo 11 del Dpr 137/2012 ha una norma di chiusura, che serve, per l'appunto, a chiudere un sistema o a dare gli strumenti per evitare le antinomie ed i vuoti normativi. Dice l’articolo 11: “Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai Consigli amministrativi dell’Ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”. Come dire che tutti i poteri e tutte le funzioni (vigilanza deontologica, indagini preliminari, apertura dei procedimenti, istruttorie e decisioni disciplinari) della vecchia legge professionale 69/1963 sono passati oggi (in toto) ai Consigli di disciplina – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12741
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(TESTO AGGIORNATO il 15/9/2013).
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha approvato la bozza di regolamento del Consiglio territoriale di disciplina usurpandone i poteri specifici sul punto e si è attribuito un ruolo di vigilanza sulla deontologia che ha perso con il dl 138/2011 e il dpr 137/2012. E osa affermare che ha agito “nel pieno rispetto della legge”! Eppure la libertà di manifestazione del pensiero ha un limite interno insuperabile: il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Nei Consigli territoriali di disciplina prevista dal dpr 137 la presenza di “componenti non iscritti all'albo”, mentre presidente e segretario non possono essere iscritti ad altri Ordini professionali. (In coda il comunicato pubblicato nel sito dell’OgL e la legge professionale dei giornalisti aggiornata con la normativa di riforma del 2011/2012). - di FRANCO ABRUZZO in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12712
Il primo articolo di Franco Abruzzo sull’argomento è IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12678
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FRANCO ABRUZZO - La legge professionale dei giornalisti aggiornatissima con la normativa di riforma del 2011/2012 (+ il regolamento sulla formazione continua + i chiarimenti ministeriali). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12717
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