Roma, 12 settembre 2013. Con una notizia che mette in cattiva luce una persona (dicendo, ad esempio, che un personaggio pubblico è coinvolto in uno scandalo, è stato arrestato, condannato o ha cattive frequentazioni) un giornalista certamente danneggia la reputazione di quella persona. Ma dovrebbe essere pacificamente riconosciuto che se lo ha fa in nome del diritto di cronaca, del diritto dei cittadini di conoscere fatti e circostanze di interesse generale, lo fa legittimamente e non deve essere punito.
La persona che si ritiene diffamata deve potere legittimamente rivolgersi a un giudice, ma la questione dovrebbe essere risolta nei tempi più brevi, poiché se l’accertamento dura molto a lungo, ciò pesa come una censura impropria sulla possibilità di sviluppare e diffondere ulteriori notizie sull’argomento. In Italia purtroppo le cose vanno proprio così. Possono passare anni prima che il giudice accerti come stanno le cose. Le lungaggini dei processi per diffamazione e delle azioni civili promosse contro i giornalisti pesano moltissimo sull’attività giornalistica e pesano sempre di più.
Fino a qualche anno fa le querele per diffamazione venivano giudicate per direttissima: il giudice doveva decidere entro trenta giorni se la querela aveva fondamento o doveva essere archiviata. Adesso non è più così. Cosa si potrebbe fare? Come hanno suggerito autorevoli esperti, il pm, quando riceve la denuncia-querela, dovrebbe svolgere una indagine istruttoria prima di avviare il procedimento. Se questa prassi fosse sancita, il disinvolto uso intimidatorio della querela per diffamazione, molto praticato in Italia, sarebbe fortemente limitato. Anche per i risarcimenti danni presentati ai Tribunali civili si dovrebbe sancire una procedura analoga. Le richieste di risarcimento infondate, presentate a scopo intimidatorio, sono ancora più numerose delle querele penali e più condizionanti. Il testo della riforma della diffamazione in discussione alla Camera non affronta questo aspetto, e invece dovrebbe farlo.
Le leggi certamente non possono prevedere tutto, non possono spaccare il capello in quattro, non possono regolare tutte le fattispecie possibili. Ma devono risolvere i problemi principali. Ed è evidente che in Italia, una volta tanto che si mette mano alla materia, non basta eliminare la pena del carcere per evitare a chi è condannato per diffamazione di finire in galera. È giusto sostituire la pena detentiva con pene pecuniarie sopportabili, proporzionate, di entità prevedibile. Ma è anche evidente a chiunque sappia come vanno le cose, che serve anche una norma in grado di impedire l’abnorme uso intimidatorio che si fa in Italia delle querele e delle azioni civili per risarcimento danni.
Se la legge non prevede opportuni correttivi i processi di diffamazione per danni resteranno lunghi e costosi, a tutto svantaggio della parte più debole, che di solito è il giornalista, e di conseguenza a danno dei lettori dei giornali che a causa dei processi in corso, certe notizie non le troveranno.
Il problema è che il giornalismo di cronaca fa paura. La legge italiana sulla diffamazione fa sì che un giornalista possa essere condannato anche se ha agito nell’interesse generale: è accaduto più volte e la Corte Europea lo ha riconosciuto. Per garantire il diritto di cronaca, la legge deve dire più chiaramente in quali circostanze questo diritto prevale sul diritto alla buona reputazione, sul diritto alla privacy, sulla segretezza di determinate attività e sulle prerogative di personaggi e enti pubblici e privati. Precisare questi criteri è una scelta politica importante. Una scelta rivelatrice del grado di libertà di un sistema politico.
In Italia il confine che i giornalisti devono osservare quando parlano delle persone è stato fissato 65 anni fa penalizzando i giornalisti. È fissato tuttora dalla “Legge sulla stampa” approvata a febbraio del 1948 dall’Assemblea Costituente che, dopo la stesura della Costituzione, restò in carica oltre la scadenza del mandato elettivo proprio per approvare questa legge.
Erano tempi duri. Dopo la dittatura fascista, dopo la nascita della Repubblica, la Costituzione repubblicana aveva ripristinato le libertà soppresse dal regime. Aveva regolato il settore della stampa con l’Articolo 21 che recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
L’Articolo 21 fu segno una grande apertura e rimane tuttora un caposaldo della struttura democratica della Costituzione della Repubblica. L’art. 21, fra l’altro, ha abrogato la censura di Stato del regime fascista; ha messo al bando i facili sequestri di giornali e stampati propri del vecchio regime; ha decretato la più ampia libertà di espressione e di critica, sul modello delle grandi nazioni democratiche.
Ma, appena fu concessa, quella libertà fu ritenuta troppo ampia. La Repubblica, nata da meno due anni, stava vivendo tempi convulsi. Una assoluta libertà di stampa fu considerata pericolosa. Perciò la stessa Costituente che l’aveva concessa la ridimensionò, approvando a tamburo battente la ben più restrittiva Legge sulla Stampa tuttora vigente. Secondo l’articolo 595 del Cp, “se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”. L’articolo 13 della legge sulla stampa 47/1948 è un macigno: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 258”.
La sanzione detentiva è pesante. Ma nel 1948 i giornalisti facevano paura e si scelse il polso duro. Si temeva che una stampa forte condizionasse le istituzioni politiche repubblicane, ancora deboli. Poi i tempi sono cambiati. Le istituzioni si sono consolidate, ma quella sanzione eccessiva è rimasta e con il passare del tempo si è rivelata sempre più ingiusta, sproporzionata, penalizzante nei confronti dei giornalisti e della libera stampa. Molti magistrati chiamati a sanzionare la diffamazione a mezzo stampa se ne sono resi conto e ne hanno attenuato gli effetti con una interpretazione comprensiva. Altri magistrati ci sono andati giù pesante e ogni volta che una sentenza è stata particolarmente dura, ogni volta che è stato irrogato il carcere a un giornalista conosciuto, reazioni indignate, scandalizzate hanno sollecitato il Parlamento a intervenire. Ma invano. In 66 anni il Parlamento non ha trovato il tempo di allineare la normativa del ’48 ai nuovi tempi.
Da questa inadempienza è nato un vuoto legislativo parzialmente colmato nel 1984 dalla Corte di Cassazione, con una sentenza conosciuta come il “decalogo”, poiché detta in dieci punti, articolata come un disegno di legge, i criteri a cui si devono attenere i giornalisti quando scrivono le notizie. Da allora quella sentenza “fa giurisprudenza”, cioè regola la materia come una legge. Non tutto ciò che è scritto in quella sentenza è stato positivo per i giornalisti e per il mondo dell’informazione. Ad esempio, la sentenza-decalogo ha aperto la possibilità di perseguire il giornalista contemporaneamente sia in sede civile che in sede penale: una scelta che ha ulteriormente indebolito i giornalisti.
Con quella sentenza la magistratura ha rubato il mestiere al Parlamento, che non è riuscito a intervenire neppure successivamente per mettere ordine nella materia. Da allora sono passati 29 anni. Il Parlamento ha ricevuto numerosi e ripetuti richiami e sollecitazioni da parte di vari organi internazionali. I problemi non risolti hanno continuato a incancrenire e a produrre effetti negativi sempre più gravi. Anche a causa dell’uso intimidatorio della diffamazione, secondo autorevoli organismi internazionali da dieci anni fa l’Italia non è più uno dei paesi in cui la stampa è “libera” ma un paese in cui la stampa è “parzialmente libera”.
In questi anni è stato spiegato in tutti modi e in tutte le sedi che il giustificato timore dei giornalisti di subire le pesanti sanzioni previste dalla legge del 1948 limita la libertà di espressione e il numero enorme di intimidazioni attuate con la violenza e con l’abuso degli strumenti legali contraddice lo spirito dell’Articolo 21. Adesso il Parlamento ha la possibilità di cambiare quella legge. Si spera che non si limiti a fare qualche frettoloso rattoppo.
ASP – OSSIGENO in http://www.ossigenoinformazione.it/2013/09/diffamazione-3-non-bastano-rattoppi-a-una-legge-punitiva-31202/
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(La prima puntata è in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12702; la seconda è in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12710)