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Prepensionamenti.Giornalisti. Messaggio Inps n. 644/10.2.023: è prevista incompatibilità soltanto con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. A decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo stipulati con datori di lavoro diversi. - IN CODA il testo del messaggio 644.

di ipsoa.it

10.2.2023 - Arrivano dall’INPS, nel messaggio n. 644 del 2023, chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento in favore dei giornalisti professionisti. Le condizioni cambiano in base al datore di lavoro presso cui viene prestata l’attività di lavoro subordinato. L’INPS, nel messaggio n. 644 del 10 febbraio 2023, fornisce una serie di chiarimenti riguardo lo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento da parte dei giornalisti.


Attività lavorativa presso l’azienda di prepensionamento - E’ prevista incompatibilità con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. Il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.


Attività lavorativa presso altri datori di lavoro - La pensione liquidata è compatibile con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi. A decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).


A decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.


In caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.


A cura della redazione Ipsoa


 


INPS, messaggio 10/02/2023, n. 644


 


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Il Sole 24 Ore Martedì 14 Febbraio 2023 Pagina 40 - GIORNALISTI, DIVIETO DI LAVORARE CON L’EX DATORE - Inps ha confermato la possibilità di reimpiego con altre aziende


Per i giornalisti prepensionati l’incompatibilità tra pensione e lavoro riguarda solo l’attività svolta nei confronti dell’azienda che ha attivato il prepensionamento o di quelle facenti parti dello stesso gruppo editoriale. Se non si rispetta tale vincolo, il trattamento pensionistico viene revocato dal primo mese in cui viene svolta l’attività. Lo ha chiarito Inps con il messaggio 644/2023. L’istituto di previdenza ha precisato, inoltre, che continua ad applicarsi l’articolo 37, comma 2, ultimo periodo della legge 416/1981. Di conseguenza, qualora al prepensionato sia stata riconosciuta una maggiorazione contributiva, fino al raggiungimento di 360 contributi mensili, in caso di reimpiego gli ulteriori contributi previdenziali maturati vengono assorbiti dall’Inps fino a pareggiare il valore della maggiorazione di cui si è beneficiato. Qualora il giornalista richieda un supplemento di pensione, la stessa sarà liquidata solo se i contributi maturati sono superiori a quelli assorbiti dall’Inps e al netto di questi ultimi. M.Pri.


 


 


 


 





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