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TRIBUNALE DI MILANO.
Pubblichiamo la motivazione
della sentenza che ha
sancito la nuova sconfitta dell’INPGI.

CUMULO: È ILLEGITTIMO
il Regolamento dell’Istituto
quando nega ai giornalisti
in maniera irragionevole
un diritto riconosciuto
ai cittadini iscritti all’Inps.
La disparità di trattamento
viola l’art. 3 della Costituzione.

“Deve del resto rilevarsi che se l'autonomia lasciata agli enti privatizzati nella gestione economico-finanziaria ha lo scopo di tendere all'equilibrio di bilancio e che tale scopo il legislatore ha consentito si realizzasse, non consentire il cumulo agli iscritti ad istituti previdenziali (che, sia pure privatizzati, sono soggetti che gestiscono una forma sostitutiva dell'AGO), appare irragionevole sotto il profilo della disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost.”. (Nella sentenza tutti gli argomenti sviluppati da FRANCO ABRUZZO da 15 anni a questa parte).

Milano, 27 aprile 2012.  Dieci giorni fa abbiamo dato la notizia che l’Inpgi, dopo la batosta in Cassazione, era stato di nuovo sconfitto sul fronte della libertà di cumulo davanti il Tribunale di Milano. Ne avevano parlato con www.francoabruzzo.it gli avvocati Sabina Mantovani e Ugo Minneci, difensori del giornalista professionista pensionato, E. M., che l’Istituto aveva preso di mira per i compensi (da lavoro autonomo) percepiti al di là del tetto dei 20mila euro.  Il  Giudice, dott. Giorgio  Mariani,  il 17 aprile si era limitato a leggere soltanto il dispositivo (dichiarando l'illegittimità delle trattenute e condannando la Fondazione alla restituzione delle stesse nonché al pagamento seppur di una contenuta somma a titolo di rimborso spese legali).


In attesa del deposito della motivazione (che pubblichiamo qui sotto) gli avvocati Minneci e Mantovani  avevano  sottolineato “con soddisfazione” i seguenti aspetti:


- viene ribadito ancora una volta l'obbligo dell'INPGI di adeguarsi alla disciplina comune;


- anche sulla scia della pronuncia della Cassazione si può cominciare a parlare di un vero e proprio orientamento giurisprudenziale in materia;


- il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del dott. Mariani ha dimostrato di lavorare più che bene: in una sola  udienza ha sentito la discussione delle parti e ha emesso la sentenza;


- il consolidarsi dell'orientamento rende sempre più pretestuosa anche agli occhi del Giudice l'atteggiamento dell'INPGI: tanto che per la prima volta l'ente è stato condannato a rifondere le spese di giudizio.


Oggi deve essere messo in luce che i giudici di merito, dopo le novità introdotte nel Cpc dalla legge 69/2009, sono tenuti ad adeguarsi alla consolidata  giurisprudenza espressa (“stare decisis”) dalla Cassazione. Perse le speranze di vincere davanti ai giudici di merito,  il nuovo CdA dell’Inpgi dovrebbe, anche in fretta, modificare l’articolo 15 del Regolamento  della Fondazione che è in contrasto con il dl 112/2008 e con due sentenze della Corte costituzionale sul punto. Senza contare il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione circostanza rilevantissima sottolineata nella sentenza del dott. Mariani. Soprattutto ora che l’Inpgi è una pubblica amministrazione della Repubblica, il  CdA non dovrebbe ostinarsi in una  “resistenza” che sfiora la LITE TEMERARIA qualora dovesse costringere altri giornalisti ad imboccare la via giudiziaria per difendere i propri diritti e i propri interessi. Le conseguenze, però, potrebbero rivelarsi devastanti sul piano personale per amministratori e sindaci. Ultima nota: l’8 novembre 2011 il CdA ha pubblicizzato, con un comunicato,  gli studi  attuariali secondo i quali l’Istituto è in grado di pagare le pensioni per i prossimi 50 anni. Ed allora il problema dov’è? Risponda la Fnsi che sta giocando in questa partita un ruolo perverso di opposizione ideologica rispetto alla volontà del Parlamento e della Corte costituzionale.


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                    (Reg. Gen. 16917/2011 – Cron. n. 1993)


                               REPUBBLICA ITALIANA


                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


                  IL TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Lavoro


Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente  SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 novembre 2011 da  E.M.


elettivamente domiciliato in Milano, Via Fatebenefratelli, n. 15, presso lo studio dell' Avv. Ugo Minneci, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Sabina Mantovani, per delega in margine al ricorso introduttivo;


ricorrente


.contro


INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Morgantini, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Verna, che lo rappresenta


e difende unitamente agli Avv.ti Elisabetta Angelini e Paolo Boer, per delega in margine alla comparsa di risposta;


convenuto


 


OGGETTO: cumulo tra pensione e redditi da lavoro


 


I difensori delle parti, come sopra costituiti, così


                           CONCLUDEVANO


PER IL RICORRENTE


l) previa eventuale disapplicazione dell'art. 15 del regolamento INPGI, accertare e dichiarare la diretta applicabilità nei confronti dell'INPGI rispettivamente dell'art. 44 della legge 289/2002 e dell'art. 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nonché e, in ogni caso, l'obbligo dell'INPGI di adeguarvisi;


2) accertare e dichiarare illegittime le trattenute che l'INPGI abbia effettuato in applicazione dell'art. 15 del proprio Regolamento e conseguentemente condannare la stessa alia corresponsione del complessivo ammontare decurtato in favore deI sig.  E.M. oltre rivalutazione e interessi;


3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.


PER IL CONVENUTO INPGI:


dichiarare preliminarmente e pregiudizialmente improcedibile il ricorso avverso; in ogni caso respingere integralmente tutte le domande avanzate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto di diritto e comunque destituite di prova; con vittoria delle spese, diritti ed onorario del giudizio.


SVOLGlMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 30 novembre 2011, E.M. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate


conclusioni nei confrontio dell'INPGI.


Rilevava il ricorrente di essere un giornalista professionista, iscritto all'albo dal 24 novembre 1976.


L'8 novembre 2010 era stato collocato in pensione di anzianità. Al ricorrente era stato riconosciuto, con decorrenza 1 gennaio 2010, un trattamento pensionistico annuo lordo di € 69.000 diviso in 14 ratei.'


Dal  1° dicembre 2009, E.M. aveva iniziato a percepire un reddito da lavoro autonomo come consigliere d'amministrazione con delega all'attività editoriale e giornalistica per due testate.


Con raccomandata 4 marzo 2000  la convenuta aveva avvertito il ricorrente che la pensione era cumulabile con i  redditi da lavoro dipendente dell'autonomo fino al limite massimo di € 20.000 (per il 2010). La parte di' reddito eccedente tale limite è incumulabile fino alla concorrenza del 50% del trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile."


Ciò sulla base dell'art. 15 del Regolamento Inpgi.


E.M. aveva quindi inviato alla convenuta la dichiarazione relativa ai proventi da lavoro autonomo percepiti nel corso dell'anno 20lO, e con successiva raccomandata 7 settembre 2011, Inpgi aveva-comunicato che l'importo Iordo di


pensione da recuperare sarebbe stato pari ad € 14.000.


Riteneva il ricorrente che il regolamento Inpgi fosse inapplicabile visto che in tema di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro forniva un regolamento deteriore rispetto a quello previsto dalla disciplina comune.


Si costituiva  l’INPGI,.chiedendo il rigetto della domanda,eccependo preliminarmente il mancato esperimento della procedura amministrativa.


All'udienza del 17 aprile 2012, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall’'INPGI.


L’art. 443 c.p.c. fa riferimento ai procedimenti  prescritti dalle leggi speciali onde sancire la non procedibilità del procedimento ordinario alla mancata composizione In sede amministrativa della controversia. Nel caso di specie non esiste alcuna norma di legge speciale che imponga questo procedimento (cfr. Cass., 14 aprile 2005, n. 7710).


Né si può giungere a diverse conclusioni esaminando il regolamento INPGI (all'art. 34, che non costituisce norma di legge.


 2. Nel merito, il ricorso di E.M. deve essere accolto.


E.M., giornalista professionista (doc. l fase. ric.), gode di pensione di anzianità dall'’8 novembre 2010 (doc. 2 fase ric.). Espone di aver iniziato, dal novembre 2009, un rapporto autonomo come consigliere d'amministrazione con delega all'attività editoriale e giornalistica per due testate (doc. 3 fase. ric.).


A seguito di ciò, l'INPGI, in esecuzione dell'art. 15 del proprio Regolamento (doc. 5 fase. ric.) in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, ed in relazione al reddito dichiarato dal ricorrente di € 69.000 (doc. 6 fase. ric.), aveva decurtato il rateo mensile della pensione del 50% (doc. 7 fase. ric.), con un residuo da recuperare indicato in € 14.000.


E. M. ritiene illegittime le trattenute che l'INPGI effettua in applicazione dell'art. 15 del proprio Regolamento.


3. Sul punto esiste già una pronunzia del tribunale del lavoro di Milano, confermata in Appello con sentenza 6 febbraio 2007.


A  tali precedenti il Tribunale ritiene doversi rifare, avendo essi  sancito condivisibili principi di diritto, che peraltro, come è stato reso noto in sede di discussione, sono stati confermati dalla S.C. (Cass., sez.lav., 26 gennaio 2012, n. 1098).


Va quindi premesso che l'Inpgi, come tutti gli enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/94, gestendo una forma di assicurazione sostitutiva (così la Casso ora citata), attua il suo obiettivo relativo all'equilibrio di bilancio attraverso la normativa di cui all'art. 3, comma 12, legge n. 335/95, che consente la variazione delle aliquote contributive; la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nonché attraverso l'art._4, comma 6 bis, legge n. 40/97, che consente a tali enti la possibilità di adottare delle deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono, da assoggettare sì ad approvazione ministeriale, ma che possono discostarsi dalla normativa della assicurazione generale in materia.


Un ciò si esprime l'autonomia concessa a detti enti.


In queste materie, anche l'Inpgi, dunque, può adottare provvedimenti che si discostano dalla disciplina generale, fermo l'obbligo, derivante dall'art. 76 legge n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il


regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. Così si esprime Casso civ., sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11023, riportandosi all'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, 12 maggio 2004 n. 3005), in tema di applicazione dell'art. 116 Legge n. 38812000 (che si riferisce alla possibilità di conguagliare ratealmente l'importo delle somme aggiuntive). La S.C. precisa che l'applicazione di tale norma generale da parte dell'Inpgi trova la sua fonte proprio nel dovere di coordinamento imposto dall'art. 76 citato e non in una applicazione diretta della norma stessa che non potrebbe essere consentita, stante l'autonomia concessa a detto Istituto.


Quanto all'applicazione della normativa relativa al cumulo, deve osservarsi che pare difficile ritenere sussistente una possibilità di discostarsi dalla disciplina generale in virtù di quell'autonomia gestionale che il legislatore ha inteso concedere per  le particolari materie di cui si è prima detto (non a caso anche l'art. 44 comma 7 si esprime nel senso del rispetto dei principi di autonomia previsti dall'art. 3, comma, 12, legge n. 335/95).


Anche la Cassazione ha osservato (Cass. civ., sez, lav., 6 settembre 2005, n. 17783), in tema di incompatibilità tra lo svolgimento di attività di impresa e fruizione della pensione di anzianità erogata dalla cassa previdenza dei geometri, che la autonomia degli enti privatizzati nella  “determinazione della misura dei trattamenti pensionistici" - di cui ai sensi dell'art. 3 comma 12 legge 335 - non si può estendere anche ai "requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione",


Deve del resto rilevarsi che se l'autonomia lasciata agli enti privatizzati nella gestione economico-finanziaria ha lo scopo di tendere all'equilibrio di bilancio e che tale scopo il legislatore ha consentito si realizzasse attraverso l'adozione dei provvedimenti nelle materie prima ricordate, non consentire il cumulo agli iscritti ad istituti previdenziali (che, sia pure privatizzati, sono soggetti che gestiscono una forma sostitutiva dell'AGO), appare irragionevole sotto il profilo della disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost.


Ciò tanto più nel caso dell'Inpgi, cui debbono iscriversi obbligatoriamente anche i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato ed al quale il legislatore, sin dal 1981, ha imposto un dovere di coordinamento con le norme generali della previdenza


sociale obbligatoria.


Ne consegue l'illegittimità della norma di cui all'art. 15 del Regolamento Inpgi, poiché contraria alle norme di legge che ammettono il cumulo tra reddito di lavoro e pensione di anzianità, secondo la progressiva esclusione dei limiti sancita dall'art.72, 2° comma, della legge n. 388/00; dall'art. 44, 2° comma, della legge n. 289/02, e, da ultimo, dall'art. 19 D.L. 112/2008.


 


4. Alla soccombenza di INPGI seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di E. M., in complessivi € 1200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.


                                                            P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:


l) dichiara illegittime le trattenute che l'INPGI abbia effettuato in applicazione dell'art. 15 del proprio Regolamento e condanna  lal stessa alla corresponsione del complessivo ammontare decurtato in favore del SIg. E.M. oltre rivalutazione e interessi;


2) condanna la parte soccombente INPGI alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di E.M. liquidate in complessivi € 1200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. .


3) ai sensi dell'art. 53 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato l'art. 429, primo comma, C.p.c., fissa in giorni cinque il  termine per il deposito della sentenza.


Così deciso il 17 aprile 2012.


Il giudice


Dott. Giorgio Mariani


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ARTICOLI E STUDI SULLA LIBERTÀ DI CUMULO


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8234Cumulo/sentenza Cassazione


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4364   - stare decisis


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8398cumulo/effetti/Cassazione


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7507Giurisprudenza


Inpgi - Argomenti d’attualità:


1. In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8931- Inpgi/contabilità pubblica


2. In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8916 – 16dl12-Ok-InpgiPA


3. in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8926Fornero-sindaciCasse


4.. In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8935Inpgi/commissioni


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