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Dispensa telematica per l’esame di giornalista |
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TESTATE ON-LINE. La registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti. Nel Roc soltanto gli editori. I blog non hanno l’obbligo di registrarsi presso i tribunali “a meno che non ricevano finanziamenti pubblici” (così la Cassazione civile). Le piccole testate online (con ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro) non obbligate alla registrazione.
analisi di Franco Abruzzo
INDICE 1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali. 2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme. 3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali. 4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare). 5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata. 6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della rete. 7. L’informazione “spontanea”. 8. Il rapporto informazione telematica e articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale. 9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile 10. Conclusioni sulla registrazione delle testate online. Nessuna pubblicazione telematica si può “sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale). Solo le piccole testate online (che abbiano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro) escluse dalla registrazione. 11. Cassazione civile: i blog non sono stampa clandestina e non hanno l’obbligo di registrarsi presso i tribunali come testate giornalistiche a meno che non ricevano finanziamenti pubblici. Per il tribunale di Aosta i bloggers rispondono del reato di diffamazione. Appendice (norme di riferimento). Giurisprudenza
TESTO IN ALLEGATO
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